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Carta del docente

Su InformazioneScuola scuola si parla della nostra iniziativa sulla Carta del Docente

InformazioneScuola, il portale di informazione del mondo della scuola in un articolo ha parlato della nostra azione legale a favore dei precari. Riporto l’articolo qui di seguito.

E’ diventato oramai un appuntamento settimanale il bollettino delle sentenze pubblicato dall’Avv. Giovanni Rinaldi. Stiamo parlando di uno tsunami che da un paio di mesi si sta abbattendo sul Ministero dell’Istruzione e del Merito e sul Ministero delle Finanze.

Quasi 2 milioni di euro in meno di 4 mesi le somme recuperate e i numeri e le sentenze continuano a salire.
L’avvocato Rinaldi è una nostra vecchia conoscenza, fummo i primi infatti ad intervistarlo subito dopo avere ottenuto, insieme ai colleghi Nicola Zampieri, Walter Miceli e Fabio Ganci, la storica sentenza della Corte di Giustizia Europa che ha riconosciuto il diritto della carta dei docenti per tutti i docenti con contratto a tempo determinato della scuola Italiana.

Gli avvocati Rinaldi, Zampieri, Miceli e Ganci (insieme a tutta la struttura Anief) settimanalmente stanno ottenendo decine di sentenze in tutti i Tribunali d’Italia.

E la previsione per i prossimi mesi sembra apocalittica.

L’Avv. Giovanni Rinaldi a cui abbiamo chiesto cosa sta succedendo spiega “Il Provvedimento della Corte di Giustizia Europea sulla Carta Docente ha mosso l’orgoglio di molti docenti che vedevano in questo diverso trattamento una forma inaccettabile di discriminazione. La decisione della CGE ha tracciato la via e oggi tutti i Giudici di merito stanno accogliendo i ricorsi”

In realtà le sentenze non riguardano solo la carta Docente. Sempre l’avv. Rinaldi chiarisce che “gli stessi docenti che promuovono le azioni per rivendicare il diritto alla carta Docente scoprono spesso di avere diritto anche a: 1) Risarcimento danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine; 2) Retribuzione Professionale Docente; 3) Indennità ferie non corrisposte; 4) Scatti di anzianità”

In attesa di capire quali saranno le prossime mosse del MIM e del MEF per arginare la situazione e vedere cosa succederà nei prossimi mesi pubblichiamo il bollettino di questa settimana (pagina Facebook e che noi riportiamo qui di seguito).

Studio Legale Rinaldi | Biella | Facebook

Mentre Per avere maggiori informazioni compila il form

massofisioterapisti

Massofisioterapisti: importante vittoria al TAR del Lazio

Con la sentenza n. 17145 del 20 dicembre 2022 un’altra importante vittoria al TAR del Lazio che: “Ritiene pertanto il Collegio che il provvedimento oggetto della presente impugnativa debba essere dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2022 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023”

Riconosciuto il diritto dei precari al 30 Giugno alla liquidazione delle ferie non godute dal 2013 in poi

Arrivano le decisioni dei giudici e finalmente si fa chiarezza sull’annosa questione delle ferie non godute e il conseguente diritto alla liquidazione delle stesse per i docenti con contratti al 30 giugno dal 2013 in poi.

I precari di lungo corso ricorderanno come, prima del 2013, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non era obbligatoria.

Pertanto, il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non chiedeva di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, riceveva un pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

Poi arrivò la spending review (D.L. 95/2012, così come convertito dalla legge 135/2012, ha previsto al suo articolo 5, comma 8). Tale norma introduce il principio della necessaria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il conseguente (peraltro solo ”tendenziale”) divieto di monetizzazione delle stesse.

L’interpretazione della norma ha spinto dal 2013 in poi il MEF a non liquidare nessuna somma ai docenti con contratti al 30 giugno, presumendo che i giorni di ferie maturati durante l’anno scolastico, fossero sempre, tutti, fruiti durante i giorni di sospensione dell’attività didattiche.

Posizione molto di parte quella dal MEF e non in linea con l’interpretazione letterale della legge, secondo l’avvocato Giovanni Rinaldi.

Il comma 54 dell’art. 1 della legge di stabilità stabilisce infatti che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

Quindi, aderendo al dettato normativo, l’indennità spetterà, in ogni caso, per i giorni di ferie residui (differenza tra numero complessivo di giorni maturati in favore del docente e il numero dei giorni fruiti obbligatoriamente per effetto dell’art. 1 comma 54 nel corso della sospensione delle lezioni e di quelli ulteriori fruiti dal docente a domanda).

In pochi giorni, con 5 distinte sentenze, i Tribunali di Torino ed Ivrea hanno confermato la tesi dell’Avvocato Giovanni Rinaldi e dei colleghi dell’ANIEF.

La decisione fa giustizia a migliaia di precari che dal 2013 hanno stipulato contratti al 30 giugno e che ora potranno rivolgersi ai giudici per richiedere la liquidazione delle ferie residue non fruite.

Si tratta di importi che si aggirano a circa € 800/1000 per anno scolastico.

 

Per informazioni:

rinaldi.ricorsi.segreteria@gmail.com o 015.0992541

oppure

contattare ANIEF

 

 

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Regione Valle D’Aosta condannata a corrispondere la retribuzione professionale a docente precaria

Anche il Tribunale di Aosta ha riconosciuto il diritto di una docente precaria a percepire la retribuzione professionale docenti.
Con sentenza n. 31 del 13 settembre 2019 la Regione Valle D’Aosta è stata condannata a corrispondere alla docente la somma di € 2.863,43.
L’indennità spettante infatti non era stata corrisposta durante il periodo di lavoro con contratti brevi e saltuari.
Il Tribunale ha aderito infatti ai numerosi precedenti già ottenuti dallo studio legale Rinaldi nei tribunali di Torino, Genova e Ivrea e all’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte ( Cass.Sez. -Lavoro – Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) secondo cui “l’art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all’individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.

LINK
https://www.anief.org/index.php?option=com_anief&view=ricorso&id=623:precari-ricorso-rpd&cid=93:personale-precario&Itemid=1160

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€ 164,00 in più al mese per i docenti precari che hanno stipulato più di 2 contratti in un anno!


Si moltiplicano orami le sentenze che  confermano il diritto del personale precario che svolge supplenze brevi e temporanee a recuperare mensilmente da € 164,00 euro a € 175,50 (dal 1° marzo 2018 con gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018) per la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) non corrisposta negli anni scolastici in cui hanno stipulato 2 o più contratti.

Identico diritto, il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per le fasce A, AS, B, C del personale ATA, da 58,50 euro a 64,50 Euro mensili. IVREA Sentenza n. 35/2019 pubbl. il 28/02/2019 
IVREA Sentenza n. 34/2019 pubbl. il 28/02/2019 
TORINO Sentenza n. 294/2019 pubbl. il 13/02/2019 
TORINO Sentenza n. 417/2019 pubbl. il 13/05/2019 
TORINO Sentenza n. 478/2019 pubbl. il 19/03/2019
GENOVA Sentenza n. 338/2019 pubbl. il 10/04/2019 
TORINO Sentenza n. 633/2019 pubbl. il 03/06/2019   
TORINO Sentenza n. 861/2019 pubbl. il 16/05/2019 
TORINO Sentenza n. 892/2019 pubbl. il 22/05/2019 
TORINO Sentenza n. 919/2019 pubbl. il 24/05/2019 
TORINO Sentenza n. 943/2019 pubbl. il 30/05/2019 
TORINO Sentenza n. 1037/2019 pubbl. il 13/06/2019
TORINO Sentenza n. 1036/2019 pubbl. il 13/06/2019

Nelle numerose sentenze ottenute a seguito dei ricorsi, targati ANIEF, e patrocinate dagli Avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci e Walter Miceli infatti, si evidenzia come “non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito

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Retribuzione professionale docenti riconosciuta anche alle supplenze brevi, le vittorie in Tribunale

Ancora una volta parte da Biella un nuovo tsunami che potrebbe abbattersi contro il MIUR. L’Avvocato biellese Giovanni Rinaldi, da sempre impegnato insieme ai colleghi Walter Miceli e Fabio Ganci, tutti legali ANIEF, in contenziosi in materia di Diritto scolastico apre un’altra breccia a favore dei dicenti precari.

Una sentenza del Tribunale di Torino prima e oggi altre 2 sentenze gemelle, del Tribunale di Ivrea,  hanno accolto  le sue domande e in un solo colpo cancellano la Nota Miur del 17 dicembre 2012 che aveva stabilito in modo illegittimo che “sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari. La Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 40 comma 9 della legge 449/1997.

E quindi cosa succederà ora? I docenti e il personale ATA che hanno stipulato, negli ultimi 5 anni, contratti “brevi e saltuari” in sostituzione degli insegnanti assenti nel corso dell’anno scolastico potranno rivendicare interessanti differenze retributive.

Docenti: € 164 al mese sino al 28 febbraio 2018 – € 174,50 al mese dal 1 marzo 2018.

ATA: € 54,50 al mese sino al 28 febbraio 2018 – € 66,90 al mese dal 1 marzo 2018.

La tesi dell’avvocato Rinaldi, che fino alla scorsa primavera sembrava insostenibile ha trovato conferma in Cassazione con l’Ordinanza n. 20015 del 27 luglio, attraverso la quale cambia orientamento sulla materia e condanna il Ministero dell’Istruzione per palese violazione della direttiva comunitaria 70/1999 per l’evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità. 

Tutto il personale, ha spiegato la Suprema Corte, a prescindere dal tipo di contratto professionale stipulato, ha quindi pieno diritto all’assegno tabellare, di oltre 160 euro lorde, corrisposto per 12 mensilità.

Tanti già i ricorsi depositati e tantissimi i docenti precari in possesso dei requisiti per ricorrere in Giudizio. 

Tutti i docenti che hanno stipulato supplenze brevi e saltuarie dovevano vedersi corrispondere comunque la Retribuzione Professionale Docenti nel cedolino stipendiale e ora potranno rivendicare questo trattamento accessorio previsto dal CCNL e illegittimamente negato dal Miur, che può portare al recupero di somme importanti.

Pioggia di risarcimenti in Piemonte per i docenti di religione

I Tribunali del Piemonte con diverse sentenze, di seguito elencate, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, hanno riconosciuto maxi risarcimenti a favore dei docenti precari di religione.

Le sentenze, su ricorsi proposti in Piemonte dagli avvocati, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci (legali ANIEF) hanno confermato anche per tali docenti l’ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine.

Le motivazioni appaiono del tutto convincenti, in linea con la giurisprudenza di Cassazione e con quella comunitaria  declinandone i principi alla specifica disciplina dei docenti di religione di cui alla legge 186/03.

La particolarità del sistema di reclutamento di questi insegnanti, introdotto dalla legge 186/03, che aveva istituito due distinti ruoli regionali, non giustifica un reclutamento di docenti con contratti a tempo per un numero rilevante di posti e per un tempo potenzialmente indefinito, posti che anche nel caso dei docenti di religione sono effettivamente vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico in quanto privi di titolare, e, quindi, posti che costituiscono, organico di diritto.

Tribunale di Ivrea Sentenza n. 86/2018 – 12 mensilità

Tribunale di Torino Sentenza n. 1948/2018 – 5,5 mensilità

Tribunale di Torino Sentenza n. 1965/2018 – 6 mensilità

Tribunale di Torino Sentenza n. 2307/2018 – 11 mensilità

RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI, QUANTO TI SPETTA AI SENSI DELLA SENTENZA 20015/2018?

 

Da anni è in atto una discussione sulla differenza che c’è tra lo stipendio di un docente di ruolo e un supplente, visto che a quest’ultimo non sono riconosciute alcune indennità economiche. Da anni il nostro studio, insieme ad Anief, ha condotto una grande battaglia sugli scatti di anzianità che hanno portato al definitivo accertamento del diritto con la Sentenza della Corte di Cassazione n.22558/2016.

Finalmente, con un’importante sentenza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro – depositata a fine luglio si rivoluziona un altro tema legato alla retribuzione dei docenti supplenti.

Secondo la Corte di Cassazione il MIUR viola il principio di non discriminazione quando non riconosce la retribuzione professionale docenti ai supplenti che svolgono un incarico temporaneo.

Si tratta dell’indennità che a differenza degli insegnanti di ruolo o dei colleghi che ricoprono un incarico annuale in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto non viene riconosciuta ai supplenti temporanei cioè coloro che nello stesso anno scolastico stipulano 2 o più contratti. Un assegno tabellare previsto dall’articolo 7 del CCNL del 2001 che ammonta a circa 164€ lordi e viene corrisposto per 12 mensilità.

Anche gli ermellini, quindi, hanno ravvisato una violazione del principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE. Secondo quanto dichiarato dalla Cassazione, infatti, il supplente ha diritto ad una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito; anche questo, quindi, deve beneficiare dei 164€ lordi mensili della retribuzione professionale docenti.

La suddetta sentenza potrebbe comportare dei notevoli cambiamenti per lo stipendio dei supplenti; è importante sottolineare però che quanto deciso dagli ermellini vale esclusivamente per il ricorrente, poiché la sentenza non si applica automaticamente per tutti i supplenti che svolgono incarichi temporanei.

Occorre rivolgersi al giudice del lavoro e con celerità vista la prescrizione quinquennale.

Per calcolare esattamente quello che vi spetta si suggeriamo di compilare il format qui allegato e di spedirlo al nostro indirizzo e-mail (rinaldi.ricorsi.gdl@gmail.com), nel giro di qualche ora riceverete la quantificazione delle somme che vi spettano.

Avv. Giovanni Rinaldi

ADESIONE RICORSO ANIEF – LINK

Scarica la richiesta di quantificazione somme RPD

Reinserimento in GAE, la Corte d’Appello di Torino ha accolto il nostro appello

Ritiene il Collegio di non dare continuità ai precedenti di questa Corte (sentenza RG 457/2013 e sentenza 1056/10), alla luce della recente sentenza della Cassazione n. 28250/2017 resa in data 27.11.2017” con queste premesse la Corte d’Appello di Torino accoglie l’appello proposto dall’avvocato Giovanni Rinaldi insieme ai colleghi Walter Miceli, Fabio Ganci e Francesca Lideo. I Legali hanno ottenuto ancora una volta la conferma del pieno diritto al reinserimento in Graduatoria a Esaurimento dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza.

Il cambio di orientamento ribalta un granitico orientamento che perdurava da anni e che incomprensibilmente dava ragione al Ministero dell’Istruzione dichiarando l’impossibilità dei docenti cancellati a essere reinseriti a domanda. Con il ricorso in Corte d’Appello è stata integralmente riformata la sentenza di primo grado, dichiarando legittime e assolutamente condivisibili le tesi patrocinate dai legali Anief ordinando al MIUR di provvedere all’immediato reinserimento di della ricorrente nella terza fascia delle GAE.

 

Appello. La Sentenza 453.2018

 

 

Scuola: Collaboratori scolastici e amministrativi vanno all’incasso!! Arretrati e aumenti dello stipendio.

 
ataI Tribunali del Piemonte e la Corte d’Appello di Torino, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiuso la questione sul recupero dell’anzianità dei collaboratori scolastici e del personale amministrativo alle dipendenze del MIUR. Per decenni, dopo l’immissione in ruolo, il personale suddetto, in sede di ricostruzione della carriera, veniva decurtato 1/3 del periodo pregresso di servizio con conseguente rallentamento della carriera e perdita economica. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino a cui ne stanno seguendo altre (principio consolidato!)

“Non è ravvisabile, e neppure dedotta, alcuna ragione oggettiva che legittimi la disparità di trattamento in questione e che riguarda l’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato. Al personale assunto sin da subito a tempo indeterminato è riconosciuto l’avanzamento retributivo di volta in volta corrispondente al servizio effettivamente prestato, mentre, a parità di anzianità maturata in forza di contratti a termine, al lavoratore successivamente immesso in ruolo non è integralmente riconosciuto il servizio prestato a parità di mansione (Sentenza 252 del 23 aprile 2018)

Una volta statuito che il trattamento economico collegato all’anzianità non sia fondato su ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento e, dunque, che violi la clausola 4 della direttiva Direttiva 1999/70/CE, ne segue che l’equiparazione implichi che l’anzianità debba essere valutata nello stesso modo e con gli stessi criteri per il personale in ruolo e per il personale non di ruolo, secondo la disciplina applicabile e applicata nel tempo al personale di ruolo.soldi-retino-672

La sentenza succitata, giustamente ha stabilito che: “Detto trattamento retributivo non corrisponde quindi all’anzianità di servizio effettivamente maturata dall’appellata e risulta altresì deteriore rispetto a quello riservato ad un lavoratore assunto a tempo indeterminato con analoga anzianità”.

Appare pertanto consolidato il principio per cui tutto il personale ATA in ruolo con un periodo di precariato superiore a 4 anni o in ogni caso antecedente al 2011 hanno diritto all’integrale riconoscimento del periodo pregresso con l’aumento dello stipendio e la corresponsione degli arretrati per gli ultimi 5 anni.

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