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Massofisioterapisti: importante vittoria al TAR del Lazio

Con la sentenza n. 17145 del 20 dicembre 2022 un’altra importante vittoria al TAR del Lazio che: “Ritiene pertanto il Collegio che il provvedimento oggetto della presente impugnativa debba essere dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2022 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023”

€ 164,00 in più al mese per i docenti precari che hanno stipulato più di 2 contratti in un anno!


Si moltiplicano orami le sentenze che  confermano il diritto del personale precario che svolge supplenze brevi e temporanee a recuperare mensilmente da € 164,00 euro a € 175,50 (dal 1° marzo 2018 con gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018) per la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) non corrisposta negli anni scolastici in cui hanno stipulato 2 o più contratti.

Identico diritto, il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per le fasce A, AS, B, C del personale ATA, da 58,50 euro a 64,50 Euro mensili. IVREA Sentenza n. 35/2019 pubbl. il 28/02/2019 
IVREA Sentenza n. 34/2019 pubbl. il 28/02/2019 
TORINO Sentenza n. 294/2019 pubbl. il 13/02/2019 
TORINO Sentenza n. 417/2019 pubbl. il 13/05/2019 
TORINO Sentenza n. 478/2019 pubbl. il 19/03/2019
GENOVA Sentenza n. 338/2019 pubbl. il 10/04/2019 
TORINO Sentenza n. 633/2019 pubbl. il 03/06/2019   
TORINO Sentenza n. 861/2019 pubbl. il 16/05/2019 
TORINO Sentenza n. 892/2019 pubbl. il 22/05/2019 
TORINO Sentenza n. 919/2019 pubbl. il 24/05/2019 
TORINO Sentenza n. 943/2019 pubbl. il 30/05/2019 
TORINO Sentenza n. 1037/2019 pubbl. il 13/06/2019
TORINO Sentenza n. 1036/2019 pubbl. il 13/06/2019

Nelle numerose sentenze ottenute a seguito dei ricorsi, targati ANIEF, e patrocinate dagli Avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci e Walter Miceli infatti, si evidenzia come “non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito

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Retribuzione professionale docenti riconosciuta anche alle supplenze brevi, le vittorie in Tribunale

Ancora una volta parte da Biella un nuovo tsunami che potrebbe abbattersi contro il MIUR. L’Avvocato biellese Giovanni Rinaldi, da sempre impegnato insieme ai colleghi Walter Miceli e Fabio Ganci, tutti legali ANIEF, in contenziosi in materia di Diritto scolastico apre un’altra breccia a favore dei dicenti precari.

Una sentenza del Tribunale di Torino prima e oggi altre 2 sentenze gemelle, del Tribunale di Ivrea,  hanno accolto  le sue domande e in un solo colpo cancellano la Nota Miur del 17 dicembre 2012 che aveva stabilito in modo illegittimo che “sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari. La Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 40 comma 9 della legge 449/1997.

E quindi cosa succederà ora? I docenti e il personale ATA che hanno stipulato, negli ultimi 5 anni, contratti “brevi e saltuari” in sostituzione degli insegnanti assenti nel corso dell’anno scolastico potranno rivendicare interessanti differenze retributive.

Docenti: € 164 al mese sino al 28 febbraio 2018 – € 174,50 al mese dal 1 marzo 2018.

ATA: € 54,50 al mese sino al 28 febbraio 2018 – € 66,90 al mese dal 1 marzo 2018.

La tesi dell’avvocato Rinaldi, che fino alla scorsa primavera sembrava insostenibile ha trovato conferma in Cassazione con l’Ordinanza n. 20015 del 27 luglio, attraverso la quale cambia orientamento sulla materia e condanna il Ministero dell’Istruzione per palese violazione della direttiva comunitaria 70/1999 per l’evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all’annualità. 

Tutto il personale, ha spiegato la Suprema Corte, a prescindere dal tipo di contratto professionale stipulato, ha quindi pieno diritto all’assegno tabellare, di oltre 160 euro lorde, corrisposto per 12 mensilità.

Tanti già i ricorsi depositati e tantissimi i docenti precari in possesso dei requisiti per ricorrere in Giudizio. 

Tutti i docenti che hanno stipulato supplenze brevi e saltuarie dovevano vedersi corrispondere comunque la Retribuzione Professionale Docenti nel cedolino stipendiale e ora potranno rivendicare questo trattamento accessorio previsto dal CCNL e illegittimamente negato dal Miur, che può portare al recupero di somme importanti.

Pioggia di risarcimenti in Piemonte per i docenti di religione

I Tribunali del Piemonte con diverse sentenze, di seguito elencate, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, hanno riconosciuto maxi risarcimenti a favore dei docenti precari di religione.

Le sentenze, su ricorsi proposti in Piemonte dagli avvocati, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci (legali ANIEF) hanno confermato anche per tali docenti l’ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine.

Le motivazioni appaiono del tutto convincenti, in linea con la giurisprudenza di Cassazione e con quella comunitaria  declinandone i principi alla specifica disciplina dei docenti di religione di cui alla legge 186/03.

La particolarità del sistema di reclutamento di questi insegnanti, introdotto dalla legge 186/03, che aveva istituito due distinti ruoli regionali, non giustifica un reclutamento di docenti con contratti a tempo per un numero rilevante di posti e per un tempo potenzialmente indefinito, posti che anche nel caso dei docenti di religione sono effettivamente vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico in quanto privi di titolare, e, quindi, posti che costituiscono, organico di diritto.

Tribunale di Ivrea Sentenza n. 86/2018 – 12 mensilità

Tribunale di Torino Sentenza n. 1948/2018 – 5,5 mensilità

Tribunale di Torino Sentenza n. 1965/2018 – 6 mensilità

Tribunale di Torino Sentenza n. 2307/2018 – 11 mensilità

Reinserimento in GAE, la Corte d’Appello di Torino ha accolto il nostro appello

Ritiene il Collegio di non dare continuità ai precedenti di questa Corte (sentenza RG 457/2013 e sentenza 1056/10), alla luce della recente sentenza della Cassazione n. 28250/2017 resa in data 27.11.2017” con queste premesse la Corte d’Appello di Torino accoglie l’appello proposto dall’avvocato Giovanni Rinaldi insieme ai colleghi Walter Miceli, Fabio Ganci e Francesca Lideo. I Legali hanno ottenuto ancora una volta la conferma del pieno diritto al reinserimento in Graduatoria a Esaurimento dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza.

Il cambio di orientamento ribalta un granitico orientamento che perdurava da anni e che incomprensibilmente dava ragione al Ministero dell’Istruzione dichiarando l’impossibilità dei docenti cancellati a essere reinseriti a domanda. Con il ricorso in Corte d’Appello è stata integralmente riformata la sentenza di primo grado, dichiarando legittime e assolutamente condivisibili le tesi patrocinate dai legali Anief ordinando al MIUR di provvedere all’immediato reinserimento di della ricorrente nella terza fascia delle GAE.

 

Appello. La Sentenza 453.2018

 

 

Scuola: Collaboratori scolastici e amministrativi vanno all’incasso!! Arretrati e aumenti dello stipendio.

 
ataI Tribunali del Piemonte e la Corte d’Appello di Torino, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiuso la questione sul recupero dell’anzianità dei collaboratori scolastici e del personale amministrativo alle dipendenze del MIUR. Per decenni, dopo l’immissione in ruolo, il personale suddetto, in sede di ricostruzione della carriera, veniva decurtato 1/3 del periodo pregresso di servizio con conseguente rallentamento della carriera e perdita economica. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino a cui ne stanno seguendo altre (principio consolidato!)

“Non è ravvisabile, e neppure dedotta, alcuna ragione oggettiva che legittimi la disparità di trattamento in questione e che riguarda l’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato. Al personale assunto sin da subito a tempo indeterminato è riconosciuto l’avanzamento retributivo di volta in volta corrispondente al servizio effettivamente prestato, mentre, a parità di anzianità maturata in forza di contratti a termine, al lavoratore successivamente immesso in ruolo non è integralmente riconosciuto il servizio prestato a parità di mansione (Sentenza 252 del 23 aprile 2018)

Una volta statuito che il trattamento economico collegato all’anzianità non sia fondato su ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento e, dunque, che violi la clausola 4 della direttiva Direttiva 1999/70/CE, ne segue che l’equiparazione implichi che l’anzianità debba essere valutata nello stesso modo e con gli stessi criteri per il personale in ruolo e per il personale non di ruolo, secondo la disciplina applicabile e applicata nel tempo al personale di ruolo.soldi-retino-672

La sentenza succitata, giustamente ha stabilito che: “Detto trattamento retributivo non corrisponde quindi all’anzianità di servizio effettivamente maturata dall’appellata e risulta altresì deteriore rispetto a quello riservato ad un lavoratore assunto a tempo indeterminato con analoga anzianità”.

Appare pertanto consolidato il principio per cui tutto il personale ATA in ruolo con un periodo di precariato superiore a 4 anni o in ogni caso antecedente al 2011 hanno diritto all’integrale riconoscimento del periodo pregresso con l’aumento dello stipendio e la corresponsione degli arretrati per gli ultimi 5 anni.

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Accolto ricorso contro il modus operandi della Dirigente scolastica dell’I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli (CL)

dirigente-scolasticoAlla vigilia del concorso per Dirigenti scolastici, sarebbe bene che tutti i docenti riflettessero sulle molteplici responsabilità e oneri che tale incarico comporta. Diversi sono gli errori nei quali possono incorrere i Dirigenti che non approfondiscono determinate conoscenze procedurali.

Con provvedimento n. 2394/2017 il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha espresso parere favorevole sul ricorso al Presidente della Repubblica promosso nel 2015 da un gruppo di docenti in servizio presso la scuola secondaria superiore I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli in provincia di Caltanissetta. I medesimi hanno portato in Tribunale la loro Dirigente scolastica pro tempore in merito ad una seduta del Collegio dei docenti in cui veniva votata e respinta a maggioranza la proposta dell’ampliamento dell’offerta formativa.

La diatriba nasce in merito alla richiesta della Dirigente scolastica di votare una seconda volta in un collegio dei docenti del mese di dicembre, pensato ad hoc, la medesima proposta di ampliamento dell’offerta formativa già respinta nel Collegio dei docenti del mese di novembre.collegio_dei_docenti-273x300

Il Collegio dei docenti è organo adibito all’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa come stabilito prima dal T.U. D.lgs. n. 297/1994, poi dall’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 ed ancora dalla Legge n. 107/2015, art. 1, c.14 sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione  definiti dal Dirigente scolastico.

Il  piano è  il  documento  fondamentale  costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche ed  esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell’ambito della loro autonomia. Vero è che il Dirigente scolastico definisce gli indirizzi per l’ampliamento dell’offerta formativa, ma organo deliberante è e resta il Collegio dei docenti. Il ricorso è stato accolto per l’eccesso di potere, carenza di motivazione, arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, falsa applicazione della normativa di settore e sviamento di potere, violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. di cui all’art. 97 della Costituzione. Il modus operandi della Dirigente scolastica dell’I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli in provincia di Caltanissetta si è rivelato arbitrario, pertanto condannabile dal supremo organo di giustizia amministrativo.

Quali le conseguenze?

Il provvedimento una volta annullato in sede giurisdizionale, costituendo il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, farebbe venir meno travolgendoli automaticamente gli atti successivi. Gli effetti dell’atto e di quelli consequenziali sarebbero caducati ab origine. Tra l’atto principale e quello consequenziale vi è difatti un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente.

Nel caso de quo, a causa della nullità della delibera del Collegio dei docenti, verrebbero travolti i due provvedimenti consequenziali: nello specifico la deliberazione commissariale emessa dalla Provincia regionale di Caltanissetta e il decreto assessoriale dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e formazione professionale della Regione Sicilia.

 

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Trasferimento docente da Torino a Siracusa. Altra vittoria sull’algoritmo fallace.

Il Ministero dell’Istruzione, ancora una volta, risulta soccombente in merito ai numerosissimi errori dovuti all’utilizzo del cosiddetto “algoritmo” per la gestione delle relative domande di mobilità del personale docente. Sono stati disposti, in conseguenza, inopinati trasferimenti di docenti con minor  punteggio e titoli in sedi richieste dai docenti con maggior punteggio e titoli che ne avevano diritto.mobilita_logo2017Con ordinanza n. 1116/2017 del Tribunale di Verbania una docente di scuola secondaria di II grado, stante la manifesta illegittimità nella mancata assegnazione della cattedra in Fase C data alla Fase D, in totale spregio del disposto normativo, ha ottenuto di poter essere assegnata ad uno degli ambiti territoriali della regione Sicilia.

Il giudice accoglie il ricorso depositato dall’Avv. Giovanni Rinaldi.

Prima della sentenza la docente aveva subito un grave nocumento sia alle sue posizioni giuridiche sia a quelle familiari. Nemmeno il tentativo di conciliazione con il Miur era andato a buon fine. Il giudice adito, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dall’insegnante – ex precaria assunta con la legge 107 del 2015 -, e ha evidenziato come “il trasferimento di un lavoratore pubblico a centinaia e centinaia di kilometri da casa e dai propri affetti, è tale da comportare, medio tempore, evidenti pregiudizi alla sfera personale e familiare; il tutto peraltro con notevoli esborsi economici che, se rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresentano certamente un pregiudizio patrimoniale intollerabile”.

La condanna del Miur arriva ancora una volta inesorabile permettendo alla docente di riavvicinarsi ai suoi affetti familiari e al suo luogo d’origine.

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Precari siciliani. La Cassazione ordina i risarcimenti !

precariCON LE SENTENZE 25672, 25673, 25674 E 25675 DEL 27 OTTOBRE 2017 LA CORTE DI CASSAZIONE SMENTISCE I GIUDICI SICILIANI CHE AFFERMAVANO CHE AL RAPPORTO DI LAVORO DEI LAVORATORI PRECARI DELLA REGIONE NON SI APPLICAVA LA NORMATIVA  DI TUTELA CONTRO GLI ABUSI NEI CONTRATTI A TERMINE.

Vittoria dei lavoratori precari a termine del Comune di Naro (Ag) che si erano rivolti al Tribunale di Agrigento denunciando che da anni lavoravano per il loro comune svolgendo mansioni ordinarie, previste dall’organico dell’Ente utilizzatore. Chiedevano pertanto che il giudice riconoscesse la natura a tempo indeterminato del loro rapporto con il Comune o, in subordine, liquidasse loro il danno ai sensi dell’art. 36 del testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001).Il giudice del Tribunale di Agrigento aveva rigettato il ricorso dei lavoratori a termine richiamando l’art. 77 della legge siciliana n. 17 del 2004, che dispone la non applicabilità del d.lgs. 368/2001 ai contratti stipulati in base all’art. 12 co. 2 seconda parte, della legge regionale Sicilia n. 85 del 1995, ai sensi del quale taluni soggetti istituzionali, fra cui i Comuni, possono utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale, per la realizzazione di progetti di utilità collettiva, i soggetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali” ossia, come si legge nella sentenza, “i lavoratori provenienti dal c.d. bacino dei lavoratori socialmente utili”.

Secondo il Tribunale dunque, in altri termini, i contratti a termine dei precari siciliani, derivando da precedenti rapporti di lavoro socialmente utili, erano affetti da una sorta di difetto genetico: non erano ordinari rapporti di lavoro ma di “workfare”, ossia rapporti costituiti a soli fini assistenziali, finalizzati a  far lavorare soggetti che altrimenti non avrebbero trovato uno sbocco lavorativo. Peccato che, come si è detto, i lavoratori erano in realtà impiegati su posti liberi e vacanti nel comune di adibizione, in sostituzione di lavoratori che non erano mai stati assunti, anche perché ds decine di anni non si sono mai fatti concorsi in Sicilia, anche solo per sostituire i lavoratori che andavano in pensione. Un’evidente contraddizione che non veniva spiegata nella sentenza. Si ricorda che, del resto, il medesimo giudice ha poi sollevato il 7 giugno 2017 in analoga causa una questione di incostituzionalità dell’art. 77 citato che pende tuttora in Corte costituzionale (procedimento 156/2017).

La sentenza suddette che aveva rigettato la domande dei lavoratori invocando l’art. 77 di cui si è detto erano poi state impugnate in sede di appello.Va precisato che, negli anni precedenti la Corte di appello di Palermo aveva sistematicamente rigettato tutte le domande formulate dai precari siciliani abusati nell’utilizzo dei contratti a termine affermando l’inconvertibilità dei rapporti e statuendo che non spettava loro neppure il risarcimento del danno per il fatto che questo non era stato provato dai lavoratori, secondo la giurisprudenza di legittimità all’epoca vigente (così implicitamente applicando, peraltro, l’art. 36 del d.lgs. 165/2001 nei termini all’epoca interpretato dalla Corte di cassazione con la sentenza 10127/2012), poi censurata dalla Corte europea con l’ordinanza Papalia del 12.12.13 (ECLI:EU:C:2013:873) e la successiva sentenza Mascolo del 24.11.14 (ECLI:EU:C:2014:2401).

E’ chiaro che, dopo la sentenza 5072 del 15 marzo 2016 delle Sezioni unite della Cassazione, la Corte di Palermo si sarebbe vista costretta a risarcire il danno per l’abuso incontrovertibilmente operato nella reiterazione dei rapporti a tempo determinato dei precari siciliani, rinnovati per periodi superiori al decennio.

A questo punto la Corte palermitana ha allora pensato bene di sposare la tesi del Tribunale di Agrigento così eliminando trancant ogni diritto dei lavoratori precari.

La relativa sentenza di appello  è stata immediatamente impugnata in Corte di cassazione e, anche per il fatto che nelle successive decisioni, la Corte di appello palermitana aveva iniziato a condannare i lavoratori al pagamento delle spese del processo, lo studio ha chiesto ed ottenuto dal Presidente della sezione lavoro della Cassazione che la questione, che riguardava oltre 25.000 lavoratori siciliani, venisse decisa in tempi brevi.Il Presidente ha acconsentito a tale richiesta e l’udienza si è tenuta il 12 settembre 2017: tempi incredibili per la Corte di cassazione.

Con quattro sentenze, dalla 25672 alla 25675 del 27 ottobre 2017, tutte uguali, la Corte di cassazione ha smontato, anche con una certa crudeltà, l’operazione attuata dalla magistratura siciliana. E’ qui sufficiente sottolineare quanto detto al punto 20 della sentenza: “La Corte d’appello erroneamente ha fatto discendere la non applicabilità della disciplina dell’accordo quadro dei contratti per cui è causa (…)  senza un compiuto ed esteso vaglio dei rapporti di lavoro i questione con riguardo non solo alle fonti, ma all’atto negoziale costitutivo e al concreto formarsi degli stessi in ragione dell’attività prestata, senza effettuare quindi, correttamente il processo si sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, disciplinata dal legislatore, al fine di ravvisare l condizioni di esclusione dell’applicabilità dell’accordo quadro, così dando luogo, nei sensi indicati nella presente motivazione, ai vizi prospettati dal ricorrente nel primo motivo del ricorso (cfr. Cass. , 18785 del 2016). Va ricordato che il giudice nazionale costituisce un elemento essenziale nell’ordinamento comunitario: situato all’”incrocio” di diversi sistemi giuridici, esso è in grado di fornire un rilevante contributo all’applicazione effettiva del diritto comunitario e, in definitiva, allo sviluppo del processo di integrazione europea (CGUE sentenza 30 settembre 2003, Gerhard Köbler, in causa C-224/01)”.Per il momento, come sempre, la Cassazione esclude la conversione, ma questo studio, per le ragioni più volte dette, non cesserà di perseguire anche questo obiettivo, ritenuto da chi scrive ben possibile dall’ordinamento nazionale essendo inipotizzabile che il semplice risarcimento del danno, soprattutto nella ridotta misura ad oggi stabilita dalla ricordata sentenza 5072/2016 delle Sezioni unite (comunque tuttora all’esame della Corte europea), possa costituire una seria misura alternativa che presenti le caratteristiche di equivalenza, dissuasività ed effettività da sempre affermate dalla Corte europea, sino alla alla sentenza Mascolo, che aggiunge alle caratteristiche ricordate l’aggettivo “energica”.

Si apre comunque, per i precari siciliani una stagione proficua per la tutela dei loro diritti, anche sulla strada della pronuncia 17101 del 2017 della Cassazione che riguarda i lavoratori socialmente utili.

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Ricostruzione della carriera personale Ata: ancora sentenze vincenti!!

ataRiconosciuto, ancora una volta, il diritto all’integrale e immediata ricostruzione di carriera computando per intero il servizio svolto durante il precariato per TUTTO il personale ATA.

Il Ministero dell’Istruzione è soccombente nei tribunali del sud come del nord Italia sulla questione del riconoscimento integrale e immediato della carriera durante il precariato.

I Tribunali del Lavoro di Marsala (TP) e Torino in pieno accoglimento del ricorso patrocinato dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli, con le sentenze del Tribunale di Torino n. 1864/2017, Tribunale di Torino n. 828/2017Tribunale di Torino n. 1333/2017Tribunale di Marsala n. 566/2017 evidenziano la palese discriminazione posta in essere dal Miur a discapito dei lavoratori cui non riconosce per intero gli anni di servizio a tempo determinato all’atto della ricostruzione di carriera in aperta violazione della Direttiva 1999/70/CE.

Money concept

“Il servizio svolto durante il precariato, discriminato anche all’atto delle operazioni di ricostruzione di carriera, deve essere immediatamente computato ai fini del corretto inquadramento stipendiale del lavoratore immesso in ruolo; la normativa interna, infatti, deve essere disapplicata in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE.

 La condanna del Miur, dunque, arriva inesorabile con l’obbligo di “riconoscere per intero ai ricorrenti, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo dagli stessi prestati per tutti gli anni indicati nel provvedimento di ricostruzione della carriera, ed a corrispondere le differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto rispetto alla fascia di anzianità via via spettante con l’aggiunta degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.

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