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Pioggia di sentenze in Piemonte

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I tribunali del Piemonte accolgono i ricorsi ANIEF, patrocinati dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, e riconoscono la violazione delle direttive comunitarie e l’illecita disparità di trattamento posta in essere dal Ministero dell’Istruzione, condannandolo a un risarcimento danni complessivo che supera i 40.000 Euro.

Con otto sentenze di identico tenore, i Tribunali del Lavoro di Torino e Vercelli danno piena ragione alle tesi patrocinate con competenza dai legali ANIEF e a riconoscere che “contrariamente a quanto dedotto dal MIUR, ricorrono tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE”, non ravvedendo “nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico”.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, infatti, così come sostenuto dai nostri legali in udienza, “l’unico limite che giustifica un trattamento differenziato e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego”.

Le sentenze evidenziano come “La Corte ha definito la nozione di ragioni oggettive, tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di “elementi precisi e concreti (…) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (Cfr. Corte di Giustizia sentenza Del Cerro cit., punti da 49 a 58)”.

Secondo i legali dell’ANIEF, il Ministero dell’Istruzione non è mai stato in grado di dimostrare in udienza quali fossero questi elementi “precisi e concreti” per continuare a retribuire i lavoratori precari della scuola con il trattamento economico iniziale senza riconoscere alcun valore ai tanti anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato. Per tali ragioni, quindi, gli otto ricorsi sono stati accolti con relativa condanna del MIUR a riconoscere ai nostri iscritti “il livello stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata in virtù dei contratti a termine oggetto di causa” ed al pagamento in loro favore di tutte differenze retributive maturate e mai corrisposte, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità al saldo. La soccombenza in giudizio è costata al Ministero dell’Istruzione anche la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in un totale di 9.600 Euro oltre accessori.

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Accolto il primo ricorso sulla integrale Ricostruzione di Carriera

20 mila euro di arretrati. Lo annuncia Anief che ha patrocinato il ricorso di una docente immessa in ruolo nel 2007/08 con nove anni di precariato. Recuperati subito i tre anni persi dopo la ricostruzione di carriera. Ottenuto un risarcimento netto di 13.457,92€ per l’anticipo alla fascia 0-9 e un aumento mensile di 195,45€ per il passaggio alla fascia 15-20 dal 2012/3 (pari a 7.622,55€). Chi è stato assunto negli ultimi anni con più di quattro anni di precariato, può ricorrerecon Anief per impugnare il decreto e ricostruirsi la carriera.

A una delle tante migliaia di docenti immesse in ruolo negli ultimi anni sarebbe costato più di 20 mila euro, ad oggi, il raffreddamento della carriera disposto dalla legge e dal contratto (riconoscimento dei soli 2/3 di servizio dopo il quarto anno di pre-ruolo per i primi vent’anni di carriera), soldi che sono stati recuperati dagli avv. G. Rinaldi, W. Miceli e F. Ganci dell’Anief grazie alla richiesta di disapplicazione della normativa interna in contrasto con la normativa comunitaria, in un ricorso promosso dal giovane sindacato.

Già, perché il principio di non discriminazione, formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99, impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola, come ha ricordato, ancora di recente, la Commissione Ue in risposta all’ennesima denuncia di un cittadino italiano. E, finalmente, arriva la prima sentenza del tribunale del lavoro di Torino sul primo di diversi ricorsi che il sindacato ha promosso nei tribunali italiani, contestando, peraltro, proprio il CCNL 2006-2009 firmato dagli altri sindacati rappresentativi.

Il sindacato ricorda come la sentenza interessi la maggior parte dei 300 mila assunti a partire dal 1999 (di cui 100 mila dal 2011 senza primo gradino stipendiale) e i futuri 100 mila che saranno assunti dal 2015, considerato che,  secondo la relazione tecnica al disegno di legge sulla Buona scuola, più del 65% ha maturato da precario un’anzianità di servizio pari a 0-8 anni e più del 30% pari a 9-15 anni. Se si considera soltanto quest’ultima categoria, è evidente come sulla pelle dei lavoratori lo Stato abbia risparmiato più di 2,5 miliardi negli ultimi anni, senza prendere in considerazione la rideterminazione delle ricostruzioni di carriera per la prima categoria.

Anief, ad ogni modo, ricorda come la sentenza non vale erga omnes ma soltanto per chi ricorre. E può ricorrere tutto il personale della scuola neo-immesso in ruolo dal 2002/3 con più di quattro di servizio pre-ruolo, con effetti di rideterminazione dei gradini stipendiali per tutto il decennio successivo fino al blocco del 2012/3, e permanenti fino a fine carriera.

Soddisfatto Marcello Pacifico, presidente Anief: “Lo avevamo denunciato cinque anni fa e ora finalmente, dopo le sentenze dei tribunali italiani sulla stabilizzazione dei precari, la previsione di un fondo per il risarcimento per gli abusi dei contratti a termine previsto dal legislatore e due piani straordinari di assunzione per 200 mila precari, arriva la prima sentenza sulla ricostruzione di carriera del personale della scuola neo-immesso in ruolo che riconosce per intero tutto il servizio pre-ruolo. E’ una vittoria del diritto al lavoro e una soddisfazione per tutto il nostro staff giuridico-legislativo, ma la battaglia è ancora lunga. Ora impugneremo tutti i decreti di ricostruzione di carriera emessi negli ultimi anni in contrasto con la normativa comunitaria. E se anche dal 2013 non saranno considerati più validi gli anni di progressione di carriera, comunque, otterremo, risarcimenti adeguati per il pregresso che avranno effetti anche ai fini contributivi su pensioni e TFR. Quindi, ricorreremo contro il CCNL del 4 agosto 2011 che ha eliminato il primo gradino stipendiale (fascia 0-2) per i neo-assunti.”

Vittoria in Corte di Giustizia Europea

 

corteQuella scritta oggi a Lussemburgo è una pagina storica che pone fine alla precarietà nella scuola e in tutto il pubblico impiego: ora è assodato che non esistono ragioni oggettive per discriminare personale docente e Ata assunto a tempo determinato nella scuola italiana dal 1999. I giudici sovranazionali hanno spiegato che la direttiva comunitaria osta a una normativa nazionale che autorizza, in attesa dell’assunzione del personale di ruolo, il rinnovo dei posti vacanti e disponibili, senza indicare tempi certi ed escludendo possibilità di ottenere il risarcimento danno. Pertanto, ha spiegato la Corte, non esistono criteri oggettivi e trasparenti per la mancata assunzione del personale con oltre 36 mesi di servizio, né si prevede altra misura diretta a impedire il ricorso abusivo al rinnovo dei contratti. È una sentenza che coinvolge un numero altissimo di lavoratori precari italiani: solo nella scuola, l’Anief ha calcolato, sulla base dei dati Miur e Inps, che sono infatti più di un milione e mezzo le supplenze annuali (fino al 31 agosto) e al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) conferite in questi anni ai docenti, a fronte di 250mila immissioni in ruolo e 300mila pensionamenti: “ora quei precari devono essere tutti assunti e risarciti” Nel 2010 si attiva la prima procedura d’infrazione, ancora in corso, contro lo Stato italiano per la mancata stabilizzazione di un supplente ATA; negli anni successivi sono in migliaia i precari docenti e ATA che inoltrano agli uffici della Commissione denunce circostanziate sulla violazione della normativa comunitaria grazie al sindacato Anief e al suo Presidente Prof. Marcello Pacifico. 10830942_10203842035065297_3474466532591656603_oLa Legge italiana 106/2011 cerca di mettere un argine e deroga espressamente all’esecuzione del diritto dell’Unione per via di ragioni oggettive che nell’estate del 2012 sono state individuate dai giudici di Cassazione nella particolare condizione della scuola italiana: per il nostro Stato, i precari sarebbero addirittura “fortunati”, perché con il servizio accumulano in graduatoria punti per entrare di ruolo. Mentre gli organici non sarebbero prevedibili e il pareggio di bilancio imporrebbe risparmi. “Tutti motivi – sottolinea Pacifico – che la Corte europea nelle cinque cause riunite oggi e rinviate dal giudice Coppola del lavoro di Napoli e dalla Consulta ha ritenuto inesistenti, condividendo le tesi dell’Avvocato generale, della stessa Commissione e dei legali Anief che rappresentano i ricorrenti: in primo luogo, il fare punteggio non garantisce l’immissione in ruolo come si è dimostrato con i numeri forniti dai legali dell’Anief; in secondo luogo, sempre dalle carte risultano ogni anno chiamati centinaia di migliaia di supplenti; infine, le ragioni finanziarie non possono comprimere diritti inalienabili, ancorché vere visto che il costo della chiamata dei precari avrebbe di fatto aumentato di due terzi la spese corrente”. “Il Governo, temendo le conseguenze della sentenza, è già corso ai ripari: nel piano di riforma “La Buona Scuola”  ha previsto un piano di assunzioni di tutti i docenti inseriti nelle Gae (150mila), principio ribadito nel disegno di legge di stabilità 2015. Eppure rimangono esclusi i 100mila docenti che sono abilitati ma non inclusi nelle Gae nonché i circa 20mila ATA chiamati in supplenza annuale che potranno ricorrere al giudice del lavoro. Ma anche chi è stato assunto può portare in tribunale lo Stato italiano per aver violato sistematicamente le norme comunitarie”. 10697346_10203835483581514_8410417139047956150_oMa l’Anief non si ferma e annuncia ricorsi per l’applicazione del principio della parità di trattamento impugnando i decreti di ricostruzione di carriera che riconoscono solo parzialmente il servizio pre-ruolo, come la tabella di valutazione dei titoli dei servizi delle domande di mobilità. Sarà richiesto, come già riconosciuto dalle Corti di Appello, il pagamento degli scatti di anzianità per il periodo di precariato nonché le mensilità estive per un ammontare che potrà essere superiore a 20mila euro. Il giovane sindacato impugnerà anche il CCNL del 4 agosto 2011 perché costringe i neo-assunti dopo il 2011 a percepire uno stipendio da precari praticamente a vita, considerato l’accordo sindacale che garantisce l’invarianza finanziaria contro una precisa sentenza della stessa Corte di giustizia e le intenzioni del Governo di abolire gli scatti di anzianità.

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Corte di Giustiza Europea: Storica Sentenza Mascolo del 24 novembre 2014

1375904_1015045365189115_7460829884768065968_nVittoria storica del sindacato ANIEF, cinque anni dopo la denuncia alla stampa e un contenzioso avviato presso le Corti del lavoro per migliaia di supplenti. Le norme italiane sulla scuola violano la direttiva comunitaria.

Ora 250mila precari possono chiedere la stabilizzazione e risarcimenti per due miliardi di euro, oltre agli scatti di anzianità maturati tra il 2002 e il 2012 dopo il primo biennio di servizio e le mensilità estive su posto vacante. Coinvolto tutto il pubblico impiego: il sindacato avvia ricorsi anche per precari Afam, Sanità, Regioni, Enti locali.

“Quella scritta oggi a Lussemburgo è una pagina storica che pone fine alla precarietà nella scuola e in tutto il pubblico impiego: ora è assodato che non esistono ragioni oggettive per discriminare personale docente e Ata assunto a tempo determinato nella scuola italiana dal 1999”. Così sintetizza Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, la decisione dei giudici di Lussemburgo dopo la lettura della sentenza avvenuta stamane presso la Corte di Giustizia europea sull’abuso dei contratti a termine.

I giudici sovranazionali hanno spiegato che la direttiva comunitaria osta a una normativa nazionale che autorizza, in attesa dell’assunzione del personale di ruolo, il rinnovo dei posti vacanti e disponibili, senza indicare tempi certi ed escludendo possibilità di ottenere il risarcimento danno. Pertanto, ha spiegato la Corte, non esistono criteri oggettivi e trasparenti per la mancata assunzione del personale con oltre 36 mesi di servizio, né si prevede altra misura diretta a impedire il ricorso abusivo al rinnovo dei contratti.

È una sentenza che coinvolge un numero altissimo di lavoratori precari italiani: solo nella scuola, l’Anief ha calcolato, sulla base dei dati Miur e Inps, che sono infatti più di un milione e mezzo le supplenze annuali (fino al 31 agosto) e al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) conferite in questi anni ai docenti, a fronte di 250mila immissioni in ruolo e 300mila pensionamenti: “ora quei precari devono essere tutti assunti e risarciti”, sottolinea Pacifico.

“Nel 2010 – continua il sindacalista, che ripercorre il lungo iter giudiziario avviato proprio dall’Anief – si attiva la prima procedura d’infrazione, ancora in corso, contro lo Stato italiano per la mancata stabilizzazione di un supplente ATA; negli anni successivi sono in migliaia i precari docenti e ATA che inoltrano agli uffici della Commissione denunce circostanziate sulla violazione della normativa comunitaria”.

La Legge italiana 106/2011 cerca di mettere un argine e deroga espressamente all’esecuzione del diritto dell’Unione per via di ragioni oggettive che nell’estate del 2012 sono state individuate dai giudici di Cassazione nella particolare condizione della scuola italiana: per il nostro Stato, i precari sarebbero addirittura “fortunati”, perché con il servizio accumulano in graduatoria punti per entrare di ruolo. Mentre gli organici non sarebbero prevedibili e il pareggio di bilancio imporrebbe risparmi.

“Tutti motivi – sottolinea Pacifico – che la Corte europea nelle cinque cause riunite oggi e rinviate dal giudice Coppola del lavoro di Napoli e dalla Consulta ha ritenuto inesistenti, condividendo le tesi dell’Avvocato generale, della stessa Commissione e dei legali Ganci, Miceli, Galleano, De Michele che rappresentano per l’Anief i ricorrenti: in primo luogo, il fare punteggio non garantisce l’immissione in ruolo come si è dimostrato con i numeri forniti dai legali dell’Anief; in secondo luogo, sempre dalle carte risultano ogni anno chiamati centinaia di migliaia di supplenti; infine, le ragioni finanziarie non possono comprimere diritti inalienabili, ancorché vere visto che il costo della chiamata dei precari avrebbe di fatto aumentato di due terzi la spese corrente”.

“Il Governo, temendo le conseguenze della sentenza, è già corso ai ripari: nel piano di riforma “La Buona Scuola” – prosegue il sindacalista – ha previsto un piano di assunzioni di tutti i docenti inseriti nelle Gae (150mila), principio ribadito nel disegno di legge di stabilità 2015. Eppure rimangono esclusi i 100mila docenti che sono abilitati ma non inclusi nelle Gae nonché i circa 20mila ATA chiamati in supplenza annuale che potranno ricorrere al giudice del lavoro. Ma anche chi è stato assunto può portare in tribunale lo Stato italiano per aver violato sistematicamente le norme comunitarie”.

Ma l’Anief non si ferma e annuncia ricorsi per l’applicazione del principio della parità di trattamento impugnando i decreti di ricostruzione di carriera che riconoscono solo parzialmente il servizio pre-ruolo, come la tabella di valutazione dei titoli dei servizi delle domande di mobilità. Sarà richiesto, come già riconosciuto dalle Corti di Appello, il pagamento degli scatti di anzianità per il periodo di precariato nonché le mensilità estive per un ammontare che potrà essere superiore a 20mila euro.

Il giovane sindacato impugnerà anche il CCNL del 4 agosto 2011 perché costringe i neo-assunti dopo il 2011 a percepire uno stipendio da precari praticamente a vita, considerato l’accordo sindacale che garantisce l’invarianza finanziaria contro una precisa sentenza della stessa Corte di giustizia e le intenzioni del Governo di abolire gli scatti di anzianità.

I legali dell’Anief non si fermano qui: grazie alla collaborazione con Radamante, Prodirmed e Confedir hanno annunciato l’avvio di ricorsi per tutti dipendenti e dirigenti medici del pubblico impiego perché la sentenza avrà effetti sul sistema di assunzioni nell’amministrazione pubblica.

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SEMINARI ANIEF AD AGRIGENTO

images aniefSi terranno in provincia di Agrigento un ciclo di seminari organizzati dall’Anief – Onlus che, nell’ultimi dieci anni, è riuscita a inserirsi con determinazione, con competenza e con successo nel dibattito culturale, parlamentare e giurisprudenziale del nostro sistema di Istruzione grazie alla guida esperta del Presidente Prof. Marcello Pacifico, e una rete di legali sul tutto il territorio nazionale, altamente specializzati in Diritto Scolastico e coordinati e guidati dagli Avv. Walter Miceli e Avv. Fabio Ganci.
I seminari formativi sulla legislazione scolastica si terranno:
•    il 25 Settembre ad Agrigento presso L’istituto paritario PITAGORA in Via Piersanti Mattarella 345,
•    il 26 Settembre a Licata  presso l’I.C. Leopardi  in Via Garigliano n. 2;
•    il 27 Settembre 2014 a Canicattì presso l’I.T. “G.Galilei” in Via Pirandello n. 4.
Per l’occasione, il 27 a Canicattì, sarà inaugurata la nuova sede territoriale in Via Fasci Siciliani n. 48, che riceverà il pubblico il Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30.
Diversi gli argomenti trattati Dimensionamento, Spending review, Contratti a termine ferie non godute, stabilizzazioni, blocchi stipendiali, TFS/TFR, pensioni, Concorsi, vincitori, idonei, TFA, PAS, Sostegno etc.
Relatori dei Seminari il Presidente Prof. Marcello Pacifico, l’Avv. Giovanni Rinaldi e la Professoressa Lucia Azzolina.
Si discuterà altresì del piano del governo sulla scuola e della oramai prossima decisione della Corte di Giustizia europea sull’abuso di precariato dello Stato italiano anche laddove i lavoratori, in particolare docenti e Ata, abbiano superato i 36 mesi di servizio, in totale differimento della direttiva comunitaria n.70 del 1999.
La decisione arriverà proprio su una causa seguita dall’Aneif e che potrebbe cambiare realmente gli scenari della scuola italiana.
Basta ricordare le recenti conclusioni pubblicate dell’avvocato generale, Szpunar, che ripercorrendo la lunga vicenda giudiziaria, ormai giunta quasi al suo epilogo ha concluso ricordando che “il modello organizzativo di assegnazione reiterata di supplenze su posti vacanti e disponibili al ruolo “non può essere considerata come giustificata da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”. Szpunar sottolinea che è “ai giudici del rinvio, tenuto conto delle considerazioni che precedono, che spetterà valutare se ricorrano tali circostanze nell’ambito dei procedimenti principali”.
Il giovane sindacato, che ha già ottenuto presso diversi tribunali del lavoro sentenze positive in primo grado in tema di stabilizzazione e/o risarcimenti danni e scatti di anzianità è pienamente cosciente che l’esito finale sul ricorso sovranazionale è ancora da definire, ma reputa la posizione dell’avvocato generale e le ultime esternazioni di Renzi sulla volontà di procedere a stabilizzare 148.000 precari elementi incoraggianti.
“Anche se l’ultima parola spetterà alla Corte Giustizia europea – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – le indicazioni che arrivano oggi fanno crescere le nostre speranze e quelle di migliaia di lavoratori della scuola che hanno creduto nell’operato dell’Anief”.
Dopo i successi in tutta Italia e le numerose sentenze si prospetta un autunno caldo per le aule giudiziarie agrigentine, risultano infatti tantissime le adesione ai ricorsi promossi dall’Anief su:
•    stabilizzazione;
•    sulla ricostruzione di carriera per intero con il computo del pregresso periodo di precariato e conseguente pagamento degli arretrati;
•    sul riconoscimento degli scatti di anzianità per i precari e anche in questo caso con il pagamento degli arretrati;
•    trattenuta TFR.

 

RICORSI PRESIDI INCARICATI

Accolti altri due ricorsi dei presidi incaricati dal giudice di Sondrio

Avv. Walter MiceliIl Giudice del Lavoro di Sondrio ha accolto, in data 18 settembre, altri due ricorsi dei presidi incaricati.

Il testo base dei ricorsi è stato redatto dall’avv. Walter Miceli, ormai noto per gli innumerevoli successi giudiziari ottenuti contro il MIUR, mentre la predisposizione dei ricorsi, la confutazione delle tesi dell’Amministrazione e la discussione della causa è stata brillantemente sostenuta da Sharmine Carluccio, avvocato dell’associazione Dirigentiscuola-Confedir per la Lombardia.

La penalizzazione mensile, del primo ricorrente, calcolata dal collega Pietro Perziani,  era pari a 680,45 euro,  quindi la richiesta per i cinque anni precedenti, per tredici mensilità, era pari a 44.229,50 euro; quella del secondo di €. 881,04 mensili, con una conseguente penalizzazione, per i tre anni precedenti, per tredici mensilità,  pari a  euro 34.360,56.

Il Giudice ha accolto integralmente la richiesta riconoscendo al centesimo quanto richiesto, condannando tra l’altro  l’Amministrazione  alle spese pari, rispettivamente, a €. 2.800 e a €. 2.500 oltre “oltre Iva e CPA come per legge, ordinandone il pagamento diretto in favore del suo procuratore antistatario avv. Sharmine Carluccio”.

Abbiamo sentito gli “attori” che hanno lavorato al ricorso per un commento a caldo.

Sono ovviamente soddisfatta – ha affermato l’Avvocato Carluccio del foro di Milano – per il risultato. Dei sei ricorsi depositati in  Lombardia, tre sono stati accolti integralmente e confido nell’accoglimento degli altri le cui udienze di discussione si terranno a brevissimo. Il buon esito delle prime cause deriva senz’altro da un ottimo lavoro di squadra e da una eccellente capacità organizzativa della  Dirigentiscuola-Confedir, la Di.S.Conf., che ha avviato con entusiasmo la campagna di adesione ai ricorsi sia per i presidi incaricati sia per il riconoscimento della perequazione di tutti i dirigenti scolastici illegittimamente penalizzati.

Altrettanto entusiasta l’Avv. Walter Miceli del foro di Palermo, estensore del testo del ricorso.

Quando il presidente Attilio Fratta mi ha illustrato la situazione, sono rimasto alquanto scettico. Sapevo bene che non vi era alcuna giurisprudenza favorevole in materia, proprio perché nessuno aveva finora provato la via giudiziaria per dar forza alle giuste rivendicazioni dei dirigenti scolastici.
Il presidente Fratta, tuttavia, avvalendosi dello straordinario lavoro di consulenza dei professori Pietro Perziani e Francesco Nuzzacci, aveva predisposto una documentazione schiacciante, dalla quale emergeva la profonda ingiustizia che, da anni, subiscono i  presidi incaricati così come i dirigenti scolastici sottopagati rispetto agli omologhi quadri direttivi di II fascia.
La serietà del lavoro dell’associazione Di.S.Conf, dunque, è stata pienamente ripagata da questi primi e importantissimi precedenti giudiziari.
Speriamo, adesso, che le plurime soccombenze in giudizio convincano il Ministero della Pubblica Istruzione a rimuovere le tante sperequazioni subite dai dirigenti scolastici”.

Un commento anche da Pietro Perziani. “Prendo atto con piacere, che i Giudici apprezzano le mie relazioni liquidando al centesimo quanto da me calcolato. Alla soddisfazione personale per questi ricorsi vinti, aggiungo lo scempio che verifico quotidianamente preparando le relazioni tecniche per i ricorsi sulla Perequazione Esterna ed Interna dei Dirigenti Scolastici: una vera giungla retributiva. Nella Campania e in Sicilia non esistono due retribuzioni identiche. Una situazione assurda che  ha reso molto difficile la preparazione delle relazioni, facendo slittare di qualche mese la presentazione dei ricorsi, ma che ha permesso anche di inserire nei ricorsi stessi la sanatoria di tutti gli errori commessi dagli USR e dalle RTS.”

Meno “entusiata”, si fa per dire il Presidente Fratta! “Vi ricordate cosa risposi – afferma – quando fu accolto il primo ricorso?  “Potrei  dire  che sono contento dell’esito ma mentirei;  così come mentirei se dicessi che non lo sono”. Anche oggi mi chiedo perché, di fronte ad una evidente ingiustizia ed illegittimità , lo Stato costringe i propri dirigenti a rivolgersi al Giudice per vedersi riconosciuto quanto dovuto? Perché lo Stato “sfrutta” i propri dirigenti trattandoli diversamente dagli altri dirigenti di pari fascia. Perché lo Stato non retribuisce i presidi incaricati come gli altri dirigenti? Fanno forse un lavoro diverso dagli altri colleghi? Perché, infine, lo  Stato non pensa che sia giusto e sacrosanto stabilizzare i pochi presidi incaricati che da anni, anche un decennio,  fanno i dirigenti precari? Perché la legge non è uguale per tutti? Se si approva un D.L. che prevede la stabilizzazione dei dipendenti pubblici con almeno tre anni di incarico nell’ultimo quinquennio, perché la norma non dovrebbe valere anche per i presidi incaricati e oltre che per tutti gli altri docenti?
Perché i cittadini devono ricorrere sempre al Giudice per vedersi riconosciuto un loro diritto, pagando, tra l’altro un contributo unificato?
Chi non può permettersi di pagare la parcella dell’Avvocato cosa deve fare?
Se la Di.S.Conf.non avesse lanciato la campagna ricorsi fino a quando ci sarebbero state queste ingiustizie? Tutti i dirigenti avrebbero continuato a lamentarsi, ma senza una via di sbocco. Grazie alla nostra iniziativa finalmente i dirigenti scolastici recupereranno la dignità a  lungo calpestata e saranno retribuiti come gli altri dirigenti di pari fascia. Un impegno e una promessa che faccio ai circa 1.000 colleghi che hanno aderito alla I e II fase dei ricorsi e a quanti decideranno di aderire alla III fase inviando una semplice mail a ricorsi dirigenti@libero.it . A costoro sarà inviato tutto il materiale e la documentazione necessaria per decidere serenamente. 
Dopo queste sentenze che, ormai fanno giurisprudenza, è certo che tutti i ricorsi saranno accolti. Spero, ardentemente che l’Amministrazione prenda atto della situazione e che apra un tavolo di lavoro  per risolvere i problemi senza costringere i cittadini a ricorrere al Giudice.
Se così non sarà noi andremo avanti con i ricorsi, ci opporremo agli eventuali appelli, resisteremo anche se sappiamo bene che la più grande ingiustizia è il ritardo della giustizia. Sarà dura ma non molleremo fino a quando i dirigenti scolastici, incaricati e non, non saranno trattati come tutti i colleghi di pari fascia. Ho preso questo impegno e lo onorerò a tutti i costi.
E’ una vergogna che non si può tollerare e che dovrebbe far rabbrividire  i ben noti responsabili di questa assurda situazione che hanno, peraltro, il coraggio, di sbandierare ai quattro venti che tutelano la categoria. Il problema grave è che ci sono colleghi che danno ancora fiducia a questi signori.  Mi auguro che lo facciano in buona fede. 
Se così non fosse bisognerebbe parlare di masochismo.
Non fosse nata la Di.S.Conf. e non si fosse radicata, nonostante tutti i tentativi di soffocarla sul nascere, la situazione non sarebbe mai emersa. Resistere, resistere, resistere questo è stato il nostro moto. Ringrazio gli avvocati Miceli e Carluccio, il collega Perziani,e, soprattutto tutti i dirigenti dell’Associazione, in primis i due vice presidenti Ciotola e Indelicato, che hanno lavorato in silenzio. Un augurio di cuore ai colleghi Costa e Mollura per l’accoglimento dei loro ricorsi. Concludo la risposta con ironia. Perché non faccio i salti di gioia? Semplicemente perché l’organizzazione e la gestione dei ricorsi è stata ed è un’ impresa titanica che richiede e richiederà molto lavoro che avrei risparmiato volentieri se i Dirigenti scolastici fossero stati trattati come tutti gli altri dirigenti di II fascia e non confinati nella riserva indiana dell’Area V proprio da chi  è stato delegato alla loro tutela. Quando penso che tutti i dirigenti assunti dopo il 2001 (ultimo e penultimo concorso) non si vedono riconosciuta la R.I.A., ossia la loro retribuzione individuale di anzianità, sapendo che esiste un colpevole dello scempio, vado in bestia. Per ottenere il riconoscimento della propria anzianità, così come succede per tutti gli altri pubblici dipendenti, i neo dirigenti scolastici devono rivolgersi al Giudice, oppure rinunciare ad alcune centinaia di euro al mese con ricaduta sulla liquidazione e sulla pensione.  Una situazione che grida vendetta”.

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Corte d’Appello di Torino. Dall’inizio del 2013 ad oggi: 17 sentenze rigettano gli appelli del MIUR.

RICORSI ANIEF

images aniefLa Corte di Appello di Torino continua a dare piena ragione ai docenti con diversi contratti a termine che in primo grado avevano ottenuto già il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive. Le ultime sentenze (N. 928 del 17.09.2013 e N. 937 del 18.09.2013) confermano l’orientamento, rimasto intaccato dalla pubblicazione dalla pubblicazione della sentenza n. 146 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibile in parte infondata la questione sugli scatti. I giudici di Torino non annoverano, le logiche di risparmio della spesa pubblica, tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa

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 sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione. Da Aprile ad oggi sono già 17 le sentenze che respingono gli appelli dell’Avvocatura dello stato e confermano le sentenze di primo grado.

Elenco delle sentenze (presto saranno tutte disponibili)

  1. N. 205 del 14.02.2013
  2. N. 519 del 23.04.2013
  3. N. 553 del 30.04.2013
  4. N. 565 del 02.05.2013
  5. N. 599 del 08.05.2013
  6. N. 601 del 08.05.2013
  7. N. 630 del 15.05.2013
  8. N. 635 del 15.05.2013
  9. N. 653 del 16.05.2013
  10. N. 705 del 29.05.2013
  11. N. 760 del 06.06.2013
  12. N. 792 del 13.06.2013
  13. N. 804 del 18.06.2013
  14. N. 808 del 18.06.2013
  15. N. 872 del 03.07.2013
  16. N. 928 del 17.09.2013
  17. N. 937 del 18.09.2013

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Corte d’Appello di Torino – Sentenza del 03 luglio 2013

Corte d’Appello di Torino – Sentenza del 03 luglio 2013

images aniefLa Corte di Appello di Torino continua a dare piena ragione ai docenti con diversi contratti a termine che in primo grado avevano ottenuto il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive.

La pubblicazione della sentenza n. 146 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibile in parte infondata la questione sugli scatti quindi non ha intaccato l’orientamento della Corte.

Secondo i giudici le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione.

 Avv. Giovanni Rinaldi

Diritto Scolastico

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Tribunale di Alba: punteggio riconosciuto a chi ha adempiuto gli obblighi di leva non in costanza di nomina

Ricorsi :: Precari – Graduatorie ad esaurimento
Nuove vittorie ANIEF in tribunale: il MIUR ritarda colpevolmente l’immissione in ruolo di chi ha adempiuto gli obblighi di leva non in costanza di nomina


20326_3_mediumNuovi successi ANIEF presso i Tribunali di Alba e Catanzaro per la tutela di quanti hanno svolto il servizio militare obbligatorio e per questo sono da sempre discriminati dal Ministero dell’Istruzione all’interno delle graduatorie ad esaurimento. Non assegnare il giusto punteggio per il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il MIUR, non permette di avanzare nelle graduatorie ad esaurimento da cui annualmente si attinge per il 50% delle immissioni in ruolo ritardando illegittimamente – di conseguenza – il momento dell’assunzione dei docenti che sono stati sottoposti agli obblighi di leva e non hanno avuto la buona sorte di ottenere anche un concomitante incarico di insegnamento.

Lo ha stabilito il Giudice del Lavoro di Alba nell’ulteriore sentenza di accoglimento di un ricorso patrocinato dall’Avv. Giovanni Rinaldi dell’ANIEF in cui la decisione del MIUR di valutare il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, oltre che in contrasto con il D.Lgs. 297/94, è stata ritenuta “discriminatoria nella misura in cui tende a svantaggiare ingiustamente chi abbia adempiuto l’obbligo di leva rispetto a coloro che non vi fossero sottoposti (perché esonerati o di sesso femminile) o che, per pura casualità, abbiano prestato il servizio militare in concomitanza con incarico di insegnamento”. Il Giudice rileva, infatti, che “disparità di trattamento è ravvisabile in particolare nel fatto che l’applicazione dell’art. 2, comma 6 d.m. 44/2011 determina un ritardo nell’immissione in ruolo per tutti coloro che pur avendo conseguito il titolo di studio valido per l’insegnamento non abbiano potuto accedere immediatamente alle relative graduatorie solo perché obbligati a prestare il servizio militare, ponendo tali soggetti in una posizione di obiettivo e ingiustificato svantaggio rispetto a coloro che sono invece esonerati dal medesimo”. MIUR soccombente condannato anche al pagamento di 1.300 Euro di spese di lite.

Identico risultato ottengono per l’ANIEF gli Avvocati Angela Fazio e Cinzia Galasso presso il Tribunale di Catanzaro con una sentenza in cui il Giudice ribadisce la validità delle tesi del nostro sindacato e ricorda al MIUR che “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, e che non si presta certo a essere derogata da norme di rango secondario quali i D.M. sopra citati, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie […] onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento”.

I soddisfacenti successi che l’ANIEF ottiene ormai quotidianamente nei tribunali di tutta Italia, screditano con i fatti quei sedicenti conoscitori del diritto scolastico che tentano, spesso goffamente – o probabilmente impegnati più a riscuotere qualche consenso che a enucleare valide disamine giurisprudenziali in subiecta materia – di sminuire il nostro operato. Patrocinare il giusto riconoscimento di un diritto è, per il nostro sindacato, motivo di vanto e di orgoglio perché accettare un’ingiustizia o dimostrarsi inerti contro una discriminazione e non opporvisi in tutte le sedi opportune significa, in qualche modo, esserne complici. Questo dovrebbe far meditare qualche nostro detrattore “esperto del Diritto”, ma non ci aspettiamo molto; del resto si sa: quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito.

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Asti, Verona e Forlì altre sei sentenze pettine

Sei sentenze emesse dai Tribunali di Verona, Forlì e Asti riconoscono il pieno diritto degli iscritti ANIEF all’immissione in ruolo che il MIUR aveva negato loro relegandoli “in coda” nelle graduatorie d’interesse. Gli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, coordinando i nostri legali sul territorio, continuano a inanellare successi e ad ottenere piena ragione sul MIUR nuovamente condannato per aver istituito nelle graduatorie 2009/2011 una disciplina “eccentrica rispetto all’inserimento a pettine”.

Avv. Walter MiceliIl Giudice del Lavoro di Verona, con tre sentenze di identico tenore, accoglie totalmente i ricorsi patrocinati dall’Avv. Maria Maniscalco della cui professionalità e competenza l’ANIEF si avvale sul territorio. Le sentenze ricordano al MIUR che la collocazione in graduatoria non può essere disposta “sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo anche con i principi costituzionali (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1)” e ribadiscono che “la Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 2011 parla con felice espressione di disciplina eccentrica rispetto all’inserimento a pettine”. Accertato il diritto dei nostri iscritti all’immissione in ruolo dalle graduatorie 2009/2011, il Giudice condanna il MIUR al pagamento di 6.000 Euro di spese di giudizio.

Presso il Tribunale di Forlì la sempre attenta e vincente azione dell’Avv. Tiziana Sponga a tutelaAvv. Fabio Ganci dei nostri iscritti porta alla prima pronuncia di questo tribunale sulla “questione pettine” con il pieno accoglimento delle tesi patrocinate per conto dell’ANIEF e la constatazione che “il ricorso, nel solco dell’unanime posizione giurisprudenziale formatasi in materia, merita accoglimento”. Anche il Giudice del Lavoro di questo tribunale, dunque, ha opportunamente ricordato al MIUR che non è possibile, all’interno della pubblica amministrazione, sacrificare il principio del merito utilizzando “il mero dato formale della maggior anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale”, accertando il diritto della nostra iscritta all’immissione in ruolo finora negata dal Ministero e condannandolo anche a 3.000 Euro di spese di soccombenza.

avv.-Rinaldi-anief-Medium-300x200Dello stesso avviso è stato anche il Tribunale di Asti dove l’Avv. Giovanni Rinaldi, alla cui esperienza e professionalità l’ANIEF affida i propri iscritti sul territorio, ottiene due distinte sentenze che riconoscono pienamente le ragioni dei ricorrenti e in cui il Giudice ricorda che la Corte Costituzionale ha riaffermato la “regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza”. Anche in questo caso l’ANIEF ottiene l’immissione in ruolo dei propri iscritti e 3.600 Euro di condanna alle spese di giudizio a carico del MIUR.

L’ANIEF accoglie con partecipe soddisfazione la notizia del riconoscimento in favore di altri sei propri iscritti di quella aspirata nomina a tempo indeterminato che il Ministero, con caparbia ostinazione, aveva continuato a negare loro. Ancora una volta l’azione dell’ANIEF volta a ripristinare il giusto diritto all’immissione in ruolo in base al merito nelle graduatorie 2009/2011 è risultata vincente ottenendo, come era giusto che fosse, piena e completa ragione in tribunale.

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