Infermieri dipendenti. L’ASL deve rimborsare iscrizione IPASVI.

Infermieri dipendenti. L’ASL deve rimborsare iscrizione IPASVI.

Speciale sanità

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sezione lavoro 7776/2015), in riferimento a un avvocato, dipendente di una pubblica amministrazione ha stabilito un importante principio di diritto. Il pagamento della tassa di iscrizione all’albo professionale, essendo un costo per lo svolgimento dell’attività “deve gravare” sul datore di lavoro pubblico. Il professionista, infatti, si iscrive all’albo per un’attività il cui unico beneficiario è l’ente pubblico e non il professionista stesso. Un costo quindi che non deve gravare sul lavoratore. Sempre la Cassazione specifica che “se tale costo viene anticipato dal dipendente” questi deve essere rimborsato dall’ente stesso. Dello stesso tenore, il Consiglio di Stato, in un parere del 2010 aveva affermato che quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività. Dopo molti anni il legislatore ha chiarito che deve essere obbligatoriamente iscritto all’albo anche l’infermiere dipendente (legge 43/2006). Per tale categoria professionale, l’iscrizione al proprio ordine professionale costituisce un requisito professionale necessario per svolgere il rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza. Inoltre pur essendo, in linea generale, vero (tesi Tribunale di Alessandria) che il personale infermieristico possa svolgere prestazioni professionali, fuori dall’orario di lavoro, presso terzi è anche vero che il vincolo di esclusività va esaminato in modo concreto e non solo potenziale. Tutto ciò conduce ad una estensione della sentenza, emessa a favore dell’Avvocato, nei confronti dei dipendenti delle ASL iscritti ai rispettivi albi professionali quindi, Infermieri, ma non solo: anche quei Tecnici di radiologia, Ostetriche, Psicologi e Medici in regime di TOTALE ESCLUSIVITA’. (Escludendo quindi chi fa per esempio, prestazioni occasionali). Decisiva quindi è l’esclusività del rapporto che lega il professionista all’amministrazione. L’opera professionale risulta garantita nell’ambito della subordinazione, la tassa annuale da pagare all’Ordine rientra fra i costi per lo svolgimento dell’attività e deve dunque gravare sull’ente datore, che è l’unico beneficiario delle prestazioni. Pertanto il professionista provando quanto suddetto, potrà rivendicare la tassa di iscrizione agli infermieri dipendenti;

Lo Studio Legale promuove azione per il recupero dell’iscrizione Ipasvi sostenuta dal professionista dipendente in via esclusiva di Aziende sanitarie locali mediante diffida e successivo ricorso al Giudice del Lavoro.

Per ogni informazione: rinaldi.ricorsi.segreteria@gmail.com

Scheda adesione

Cassazione 7776/2015

Diffida

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