Tag Archive Anief

Tribunali di Torino e Ivrea: €70.000 per 22 docenti!

Avv. Walter MiceliAvv. Fabio Gancifoto gio

Con ben sette sentenze ottenute dall’ANIEF presso i Tribunali del Lavoro di Torino e Ivrea, il Ministero dell’Istruzione è stato condannato per discriminazione e violazione di norme comunitarie nei confronti di 22 docenti precari cui non aveva mai riconosciuto il diritto alle progressioni di carriera e all’anzianità di servizio maturata in ragione dei tanti contratti a termine succedutisi nel corso degli anni.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi hanno ottenuto una condanna dell’Amministrazione a più di 70.000 Euro di risarcimento.

Secondo la sentenza “in assenza di ragioni oggettive di deroga al principio di non discriminazione sussiste il diritto dei ricorrenti alla progressione professionale retributiva, negli stessi termini previsti per il personale di ruolo” ribadendo che “non possono esservi dubbi sul fatto che l’Ordinamento comunitario prescrive come regola la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato nel settore privato come in quello pubblico”.

http://www.orizzontescuola.it/news/anief-22-docenti-risarciti-70000-euro-e-miur-condannato-discriminazione?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

, , , , , , , , , ,

Tribunale del Lavoro di Torino con ben cinque sentenze che condannano l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti un totale di oltre 50.000 Euro per le progressioni stipendiali mai riconosciute

Ganci e miceli10384347_10203857459490898_300471883528012096_n

La battaglia dell’ANIEF a tutela dei diritti dei lavoratori precari della scuola continua a raccogliere successi in tribunale e a vedere il Ministero dell’Istruzione nuovamente condannato per aver discriminato i docenti a tempo determinato non riconoscendo loro la medesima progressione stipendiale corrisposta ai docenti di ruolo. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi danno una nuova sonora lezione al MIUR e ottengono ragione presso il Tribunale del Lavoro di Torino con ben cinque sentenze che condannano l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti un totale di oltre 50.000 Euro per le progressioni stipendiali mai riconosciute.

Le sentenze, ottenute grazie alla grande professionalità dei legali ANIEF, ricordano che “il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell’ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato” e accolgono in toto le tesi del nostro sindacato ribadendo che “il contrasto tra le previsioni del diritto comunitario e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti”.

Le ragioni addotte dal MIUR per giustificare la palese disparità di trattamento posta in essere nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, infatti, sono state ritenute senza “alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica, comprensibile ma del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato”.

Alla luce della giurisprudenza comunitaria, dunque, il Tribunale del Lavoro di Torino ha ritenuto “illegittime le norme del CCNL del comparto scuola che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di immissione in ruolo” condannando, di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione a corrispondere ai ricorrenti le progressioni stipendiali mai riconosciute per un totale, comprensivo di interessi, che supera i 50.000 Euro e con ulteriore condanna al pagamento delle spese di giudizio quantificate in complessivi 11.614 Euro oltre accessori.

L’ANIEF ricorda a tutti i lavoratori precari della scuola che è ancora possibile ricorrere per vedersi finalmente riconosciuti i propri diritti e per ottenere pari dignità retributiva rispetto ai docenti a tempo indeterminato.

, , , ,

Tribunali del Lavoro di Alessandria, Biella, Novara, Torino e Vercelli…14 Sentenze in una settimana. € 100.000,00 ai precari!

pizap.com14489927728061Anief – Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi ottengono ben 14 sentenze di totale accoglimento che riconoscono ai nostri iscritti un risarcimento che supera i 100.000 Euro.

I Tribunali del Lavoro di Alessandria, Biella, Novara, Torino e Vercelli dicono 14 volte Sì all’ANIEF e concordano nell’affermare che il MIUR, non riconoscendo ai docenti precari il diritto alle progressioni stipendiali in base agli anni di servizio effettivamente prestati, compie un vero e proprio sopruso, confermando che “ricorrono tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE: in primo luogo la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, così che nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento”.

Il Tribunale del Lavoro di Vercelli, ad esempio, sposando in toto le tesi riportate con estrema perizia dai legali ANIEF in udienza, ricorda che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha già chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE “e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come “di ruolo” in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (Corte di Giustizia 13.9.2007 C-307/5 Del Cerro punto 29; Corte di Giustizia 22.12.2010 C-444/2009 Gavieiro e C-456/2009 Torres punto 43)”.

Nelle sentenze ottenute dall’ANIEF risulta chiaro, infatti, come “una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell’impiego. “Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell’accordo quadro” (Corte di Giustizia 22.12.2010 cit. punto 57)” e che l’assunzione di lavoratori, alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con contratti a tempo determinato, “non costituisce “ragione oggettiva” ai sensi dell’art. 4 punti 1 e 4, per differenziare i predetti lavoratori dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (e quindi inseriti nel ruolo organico dell’amministrazione)”.

Anche nel caso della progressione professionale retributiva, rivendicata dai legali ANIEF in favore di 17 docenti precari, la sussistenza di un diverso tipo di contratto di assunzione non giustifica la disparità di trattamento concretamente operata dal MIUR. I Giudici del Lavoro piemontesi, dunque, lo condannano a riconoscere ai nostri iscritti il diritto all’anzianità di servizio “sin dal primo rapporto a termine dagli stessi sottoscritto negli stessi esatti termini in cui la stessa sarebbe stata loro riconosciuta se fossero stati immessi in ruolo sin da tale momento” e, per l’effetto, a corrispondere loro il pagamento delle differenze retributive mai riconosciute per un totale, comprensivo della condanna alle spese di lite, che supera i 100.000 Euro.

Una nuova, sonora, lezione impartita dall’ANIEF al MIUR nelle aule dei tribunali, dunque: la sapiente azione giudiziaria, patrocinata con estrema competenza dai nostri legali, ha nuovamente ricordato alla Pubblica Amministrazione che la professionalità e l’esperienza acquisite dai lavoratori della scuola in anni di servizio con contratti a tempo determinato meritano non solo pieno rispetto, ma anche il dovuto riconoscimento economico.

Per ulteriori informazioni sui ricorsi promossi dall’ANIEF contro la disparità di trattamento operata dal MIUR nei confronti dei lavoratori precari della scuola

, , , , ,

Pioggia di sentenze in Piemonte

10981351_10204613173943287_9097321322394302916_n

I tribunali del Piemonte accolgono i ricorsi ANIEF, patrocinati dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, e riconoscono la violazione delle direttive comunitarie e l’illecita disparità di trattamento posta in essere dal Ministero dell’Istruzione, condannandolo a un risarcimento danni complessivo che supera i 40.000 Euro.

Con otto sentenze di identico tenore, i Tribunali del Lavoro di Torino e Vercelli danno piena ragione alle tesi patrocinate con competenza dai legali ANIEF e a riconoscere che “contrariamente a quanto dedotto dal MIUR, ricorrono tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE”, non ravvedendo “nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico”.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, infatti, così come sostenuto dai nostri legali in udienza, “l’unico limite che giustifica un trattamento differenziato e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego”.

Le sentenze evidenziano come “La Corte ha definito la nozione di ragioni oggettive, tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di “elementi precisi e concreti (…) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (Cfr. Corte di Giustizia sentenza Del Cerro cit., punti da 49 a 58)”.

Secondo i legali dell’ANIEF, il Ministero dell’Istruzione non è mai stato in grado di dimostrare in udienza quali fossero questi elementi “precisi e concreti” per continuare a retribuire i lavoratori precari della scuola con il trattamento economico iniziale senza riconoscere alcun valore ai tanti anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato. Per tali ragioni, quindi, gli otto ricorsi sono stati accolti con relativa condanna del MIUR a riconoscere ai nostri iscritti “il livello stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata in virtù dei contratti a termine oggetto di causa” ed al pagamento in loro favore di tutte differenze retributive maturate e mai corrisposte, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità al saldo. La soccombenza in giudizio è costata al Ministero dell’Istruzione anche la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in un totale di 9.600 Euro oltre accessori.

, , , , ,

Vittoria in Corte di Giustizia Europea

 

corteQuella scritta oggi a Lussemburgo è una pagina storica che pone fine alla precarietà nella scuola e in tutto il pubblico impiego: ora è assodato che non esistono ragioni oggettive per discriminare personale docente e Ata assunto a tempo determinato nella scuola italiana dal 1999. I giudici sovranazionali hanno spiegato che la direttiva comunitaria osta a una normativa nazionale che autorizza, in attesa dell’assunzione del personale di ruolo, il rinnovo dei posti vacanti e disponibili, senza indicare tempi certi ed escludendo possibilità di ottenere il risarcimento danno. Pertanto, ha spiegato la Corte, non esistono criteri oggettivi e trasparenti per la mancata assunzione del personale con oltre 36 mesi di servizio, né si prevede altra misura diretta a impedire il ricorso abusivo al rinnovo dei contratti. È una sentenza che coinvolge un numero altissimo di lavoratori precari italiani: solo nella scuola, l’Anief ha calcolato, sulla base dei dati Miur e Inps, che sono infatti più di un milione e mezzo le supplenze annuali (fino al 31 agosto) e al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) conferite in questi anni ai docenti, a fronte di 250mila immissioni in ruolo e 300mila pensionamenti: “ora quei precari devono essere tutti assunti e risarciti” Nel 2010 si attiva la prima procedura d’infrazione, ancora in corso, contro lo Stato italiano per la mancata stabilizzazione di un supplente ATA; negli anni successivi sono in migliaia i precari docenti e ATA che inoltrano agli uffici della Commissione denunce circostanziate sulla violazione della normativa comunitaria grazie al sindacato Anief e al suo Presidente Prof. Marcello Pacifico. 10830942_10203842035065297_3474466532591656603_oLa Legge italiana 106/2011 cerca di mettere un argine e deroga espressamente all’esecuzione del diritto dell’Unione per via di ragioni oggettive che nell’estate del 2012 sono state individuate dai giudici di Cassazione nella particolare condizione della scuola italiana: per il nostro Stato, i precari sarebbero addirittura “fortunati”, perché con il servizio accumulano in graduatoria punti per entrare di ruolo. Mentre gli organici non sarebbero prevedibili e il pareggio di bilancio imporrebbe risparmi. “Tutti motivi – sottolinea Pacifico – che la Corte europea nelle cinque cause riunite oggi e rinviate dal giudice Coppola del lavoro di Napoli e dalla Consulta ha ritenuto inesistenti, condividendo le tesi dell’Avvocato generale, della stessa Commissione e dei legali Anief che rappresentano i ricorrenti: in primo luogo, il fare punteggio non garantisce l’immissione in ruolo come si è dimostrato con i numeri forniti dai legali dell’Anief; in secondo luogo, sempre dalle carte risultano ogni anno chiamati centinaia di migliaia di supplenti; infine, le ragioni finanziarie non possono comprimere diritti inalienabili, ancorché vere visto che il costo della chiamata dei precari avrebbe di fatto aumentato di due terzi la spese corrente”. “Il Governo, temendo le conseguenze della sentenza, è già corso ai ripari: nel piano di riforma “La Buona Scuola”  ha previsto un piano di assunzioni di tutti i docenti inseriti nelle Gae (150mila), principio ribadito nel disegno di legge di stabilità 2015. Eppure rimangono esclusi i 100mila docenti che sono abilitati ma non inclusi nelle Gae nonché i circa 20mila ATA chiamati in supplenza annuale che potranno ricorrere al giudice del lavoro. Ma anche chi è stato assunto può portare in tribunale lo Stato italiano per aver violato sistematicamente le norme comunitarie”. 10697346_10203835483581514_8410417139047956150_oMa l’Anief non si ferma e annuncia ricorsi per l’applicazione del principio della parità di trattamento impugnando i decreti di ricostruzione di carriera che riconoscono solo parzialmente il servizio pre-ruolo, come la tabella di valutazione dei titoli dei servizi delle domande di mobilità. Sarà richiesto, come già riconosciuto dalle Corti di Appello, il pagamento degli scatti di anzianità per il periodo di precariato nonché le mensilità estive per un ammontare che potrà essere superiore a 20mila euro. Il giovane sindacato impugnerà anche il CCNL del 4 agosto 2011 perché costringe i neo-assunti dopo il 2011 a percepire uno stipendio da precari praticamente a vita, considerato l’accordo sindacale che garantisce l’invarianza finanziaria contro una precisa sentenza della stessa Corte di giustizia e le intenzioni del Governo di abolire gli scatti di anzianità.

, , , , , , , ,

Corte di Giustiza Europea: Storica Sentenza Mascolo del 24 novembre 2014

1375904_1015045365189115_7460829884768065968_nVittoria storica del sindacato ANIEF, cinque anni dopo la denuncia alla stampa e un contenzioso avviato presso le Corti del lavoro per migliaia di supplenti. Le norme italiane sulla scuola violano la direttiva comunitaria.

Ora 250mila precari possono chiedere la stabilizzazione e risarcimenti per due miliardi di euro, oltre agli scatti di anzianità maturati tra il 2002 e il 2012 dopo il primo biennio di servizio e le mensilità estive su posto vacante. Coinvolto tutto il pubblico impiego: il sindacato avvia ricorsi anche per precari Afam, Sanità, Regioni, Enti locali.

“Quella scritta oggi a Lussemburgo è una pagina storica che pone fine alla precarietà nella scuola e in tutto il pubblico impiego: ora è assodato che non esistono ragioni oggettive per discriminare personale docente e Ata assunto a tempo determinato nella scuola italiana dal 1999”. Così sintetizza Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir, la decisione dei giudici di Lussemburgo dopo la lettura della sentenza avvenuta stamane presso la Corte di Giustizia europea sull’abuso dei contratti a termine.

I giudici sovranazionali hanno spiegato che la direttiva comunitaria osta a una normativa nazionale che autorizza, in attesa dell’assunzione del personale di ruolo, il rinnovo dei posti vacanti e disponibili, senza indicare tempi certi ed escludendo possibilità di ottenere il risarcimento danno. Pertanto, ha spiegato la Corte, non esistono criteri oggettivi e trasparenti per la mancata assunzione del personale con oltre 36 mesi di servizio, né si prevede altra misura diretta a impedire il ricorso abusivo al rinnovo dei contratti.

È una sentenza che coinvolge un numero altissimo di lavoratori precari italiani: solo nella scuola, l’Anief ha calcolato, sulla base dei dati Miur e Inps, che sono infatti più di un milione e mezzo le supplenze annuali (fino al 31 agosto) e al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) conferite in questi anni ai docenti, a fronte di 250mila immissioni in ruolo e 300mila pensionamenti: “ora quei precari devono essere tutti assunti e risarciti”, sottolinea Pacifico.

“Nel 2010 – continua il sindacalista, che ripercorre il lungo iter giudiziario avviato proprio dall’Anief – si attiva la prima procedura d’infrazione, ancora in corso, contro lo Stato italiano per la mancata stabilizzazione di un supplente ATA; negli anni successivi sono in migliaia i precari docenti e ATA che inoltrano agli uffici della Commissione denunce circostanziate sulla violazione della normativa comunitaria”.

La Legge italiana 106/2011 cerca di mettere un argine e deroga espressamente all’esecuzione del diritto dell’Unione per via di ragioni oggettive che nell’estate del 2012 sono state individuate dai giudici di Cassazione nella particolare condizione della scuola italiana: per il nostro Stato, i precari sarebbero addirittura “fortunati”, perché con il servizio accumulano in graduatoria punti per entrare di ruolo. Mentre gli organici non sarebbero prevedibili e il pareggio di bilancio imporrebbe risparmi.

“Tutti motivi – sottolinea Pacifico – che la Corte europea nelle cinque cause riunite oggi e rinviate dal giudice Coppola del lavoro di Napoli e dalla Consulta ha ritenuto inesistenti, condividendo le tesi dell’Avvocato generale, della stessa Commissione e dei legali Ganci, Miceli, Galleano, De Michele che rappresentano per l’Anief i ricorrenti: in primo luogo, il fare punteggio non garantisce l’immissione in ruolo come si è dimostrato con i numeri forniti dai legali dell’Anief; in secondo luogo, sempre dalle carte risultano ogni anno chiamati centinaia di migliaia di supplenti; infine, le ragioni finanziarie non possono comprimere diritti inalienabili, ancorché vere visto che il costo della chiamata dei precari avrebbe di fatto aumentato di due terzi la spese corrente”.

“Il Governo, temendo le conseguenze della sentenza, è già corso ai ripari: nel piano di riforma “La Buona Scuola” – prosegue il sindacalista – ha previsto un piano di assunzioni di tutti i docenti inseriti nelle Gae (150mila), principio ribadito nel disegno di legge di stabilità 2015. Eppure rimangono esclusi i 100mila docenti che sono abilitati ma non inclusi nelle Gae nonché i circa 20mila ATA chiamati in supplenza annuale che potranno ricorrere al giudice del lavoro. Ma anche chi è stato assunto può portare in tribunale lo Stato italiano per aver violato sistematicamente le norme comunitarie”.

Ma l’Anief non si ferma e annuncia ricorsi per l’applicazione del principio della parità di trattamento impugnando i decreti di ricostruzione di carriera che riconoscono solo parzialmente il servizio pre-ruolo, come la tabella di valutazione dei titoli dei servizi delle domande di mobilità. Sarà richiesto, come già riconosciuto dalle Corti di Appello, il pagamento degli scatti di anzianità per il periodo di precariato nonché le mensilità estive per un ammontare che potrà essere superiore a 20mila euro.

Il giovane sindacato impugnerà anche il CCNL del 4 agosto 2011 perché costringe i neo-assunti dopo il 2011 a percepire uno stipendio da precari praticamente a vita, considerato l’accordo sindacale che garantisce l’invarianza finanziaria contro una precisa sentenza della stessa Corte di giustizia e le intenzioni del Governo di abolire gli scatti di anzianità.

I legali dell’Anief non si fermano qui: grazie alla collaborazione con Radamante, Prodirmed e Confedir hanno annunciato l’avvio di ricorsi per tutti dipendenti e dirigenti medici del pubblico impiego perché la sentenza avrà effetti sul sistema di assunzioni nell’amministrazione pubblica.

sentenza MASCOLO della-corte-di-giustizia-europea24

, , , , , ,

Corte d’Appello di Torino. Dall’inizio del 2013 ad oggi: 17 sentenze rigettano gli appelli del MIUR.

RICORSI ANIEF

images aniefLa Corte di Appello di Torino continua a dare piena ragione ai docenti con diversi contratti a termine che in primo grado avevano ottenuto già il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive. Le ultime sentenze (N. 928 del 17.09.2013 e N. 937 del 18.09.2013) confermano l’orientamento, rimasto intaccato dalla pubblicazione dalla pubblicazione della sentenza n. 146 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibile in parte infondata la questione sugli scatti. I giudici di Torino non annoverano, le logiche di risparmio della spesa pubblica, tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa

avv.-Rinaldi-anief-Medium-300x200

 sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione. Da Aprile ad oggi sono già 17 le sentenze che respingono gli appelli dell’Avvocatura dello stato e confermano le sentenze di primo grado.

Elenco delle sentenze (presto saranno tutte disponibili)

  1. N. 205 del 14.02.2013
  2. N. 519 del 23.04.2013
  3. N. 553 del 30.04.2013
  4. N. 565 del 02.05.2013
  5. N. 599 del 08.05.2013
  6. N. 601 del 08.05.2013
  7. N. 630 del 15.05.2013
  8. N. 635 del 15.05.2013
  9. N. 653 del 16.05.2013
  10. N. 705 del 29.05.2013
  11. N. 760 del 06.06.2013
  12. N. 792 del 13.06.2013
  13. N. 804 del 18.06.2013
  14. N. 808 del 18.06.2013
  15. N. 872 del 03.07.2013
  16. N. 928 del 17.09.2013
  17. N. 937 del 18.09.2013

, , , , , , ,

Corte d’Appello di Torino – Sentenza del 03 luglio 2013

Corte d’Appello di Torino – Sentenza del 03 luglio 2013

images aniefLa Corte di Appello di Torino continua a dare piena ragione ai docenti con diversi contratti a termine che in primo grado avevano ottenuto il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive.

La pubblicazione della sentenza n. 146 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibile in parte infondata la questione sugli scatti quindi non ha intaccato l’orientamento della Corte.

Secondo i giudici le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione.

 Avv. Giovanni Rinaldi

Diritto Scolastico

, , , , ,

Tribunale di Alba: punteggio riconosciuto a chi ha adempiuto gli obblighi di leva non in costanza di nomina

Ricorsi :: Precari – Graduatorie ad esaurimento
Nuove vittorie ANIEF in tribunale: il MIUR ritarda colpevolmente l’immissione in ruolo di chi ha adempiuto gli obblighi di leva non in costanza di nomina


20326_3_mediumNuovi successi ANIEF presso i Tribunali di Alba e Catanzaro per la tutela di quanti hanno svolto il servizio militare obbligatorio e per questo sono da sempre discriminati dal Ministero dell’Istruzione all’interno delle graduatorie ad esaurimento. Non assegnare il giusto punteggio per il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il MIUR, non permette di avanzare nelle graduatorie ad esaurimento da cui annualmente si attinge per il 50% delle immissioni in ruolo ritardando illegittimamente – di conseguenza – il momento dell’assunzione dei docenti che sono stati sottoposti agli obblighi di leva e non hanno avuto la buona sorte di ottenere anche un concomitante incarico di insegnamento.

Lo ha stabilito il Giudice del Lavoro di Alba nell’ulteriore sentenza di accoglimento di un ricorso patrocinato dall’Avv. Giovanni Rinaldi dell’ANIEF in cui la decisione del MIUR di valutare il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, oltre che in contrasto con il D.Lgs. 297/94, è stata ritenuta “discriminatoria nella misura in cui tende a svantaggiare ingiustamente chi abbia adempiuto l’obbligo di leva rispetto a coloro che non vi fossero sottoposti (perché esonerati o di sesso femminile) o che, per pura casualità, abbiano prestato il servizio militare in concomitanza con incarico di insegnamento”. Il Giudice rileva, infatti, che “disparità di trattamento è ravvisabile in particolare nel fatto che l’applicazione dell’art. 2, comma 6 d.m. 44/2011 determina un ritardo nell’immissione in ruolo per tutti coloro che pur avendo conseguito il titolo di studio valido per l’insegnamento non abbiano potuto accedere immediatamente alle relative graduatorie solo perché obbligati a prestare il servizio militare, ponendo tali soggetti in una posizione di obiettivo e ingiustificato svantaggio rispetto a coloro che sono invece esonerati dal medesimo”. MIUR soccombente condannato anche al pagamento di 1.300 Euro di spese di lite.

Identico risultato ottengono per l’ANIEF gli Avvocati Angela Fazio e Cinzia Galasso presso il Tribunale di Catanzaro con una sentenza in cui il Giudice ribadisce la validità delle tesi del nostro sindacato e ricorda al MIUR che “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, e che non si presta certo a essere derogata da norme di rango secondario quali i D.M. sopra citati, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie […] onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento”.

I soddisfacenti successi che l’ANIEF ottiene ormai quotidianamente nei tribunali di tutta Italia, screditano con i fatti quei sedicenti conoscitori del diritto scolastico che tentano, spesso goffamente – o probabilmente impegnati più a riscuotere qualche consenso che a enucleare valide disamine giurisprudenziali in subiecta materia – di sminuire il nostro operato. Patrocinare il giusto riconoscimento di un diritto è, per il nostro sindacato, motivo di vanto e di orgoglio perché accettare un’ingiustizia o dimostrarsi inerti contro una discriminazione e non opporvisi in tutte le sedi opportune significa, in qualche modo, esserne complici. Questo dovrebbe far meditare qualche nostro detrattore “esperto del Diritto”, ma non ci aspettiamo molto; del resto si sa: quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito.

, , , , , ,

TORINO: Clamoroso autogol del MIUR in Tribunale.

Ricorsi :: Precari – Pettine GaE 2009/2011
Clamoroso autogol del MIUR in Tribunale: accolto ricorso Pettine ANIEF e accertato il diritto all’immissione in ruolo di altri 17 docenti chiamati in causa dallo stesso Ministero!

images aniefSuccede anche questo nelle aule dei Tribunali quando il MIUR si scontra con i legali dell’ANIEF; pur di non riconoscere il palese diritto di un nostro iscritto all’immissione in ruolo retrodatata al 2009/2010, il MIUR chiede la chiamata in causa delle “code” e il Giudice non solo dichiara il diritto all’immissione in ruolo del ricorrente, ma accerta di conseguenza anche quello degli altri 17 docenti costituitisi in giudizio contro il Ministero e al fianco del ricorrente. Si è, così, verificato, grazie alla pretestuosa richiesta del Miur, un “effetto moltiplicatore” del diritto all’assunzione a tempo indeterminato degli altri docenti (tutti, ovviamente, al pari del ricorrente, con più punti degli effettivi immessi in ruolo nel biennio 2009/2011).

Sembrava una normale causa “pettine” da cui ci si aspettava la solita condanna del MIUR al riconoscimento del diritto del ricorrente alla retrodatazione del ruolo con relativa condanna alle spese di lite e il biasimo per aver generato e prolungato colposamente un contenzioso inutile e dispendioso. L’Amministrazione resistente, invece, come al suo solito aveva prodotto domanda di approfondire la questione “della posizione della parte interessata rispetto a quella di tutti i colleghi che con un inserimento anch’essi a pettine nella graduatoria di interesse avrebbero potuto ottenere una posizione più favorevole rispetto al ricorrente e tale da escludere il diritto di costui alla retrodatazione richiesta”; il Giudice ha, perciò, provveduto a notificare gli atti di causa a tutti i soggetti indicati dal MIUR in modo che potessero intervenire con il preciso scopo, così come richiesto dal Ministero resistente, “di comprendere la presenza di un asserito loro diritto che fosse in contrasto con quello del ricorrente”.

All’atto della costituzione di ben 17 docenti – tutti con punteggio superiore a quello dei docenti effettivamente immessi in ruolo dal MIUR nel biennio 2009/2011 – questi si schieravano non contro, ma al fianco del ricorrente e reclamavano le immissioni in ruolo retrodatate in virtù proprio di quel “tutti a pettine” più volte e insistentemente richiesto in giudizio dal MIUR. Clamorosamente, però, il Ministero dell’Istruzione, posto davanti a quei docenti “di coda” inseriti “a pettine” per sua precisa richiesta ha, così come riportato chiaramente in sentenza, “espressamente rifiutato la accettazione del contraddittorio”! Il MIUR, quindi, ritrovandosi di fronte alla situazione che esso stesso aveva più volte reclamato “in potenza”, al mero scopo di presentare degli argomenti in opposizione al giusto diritto soggettivo vantato dai ricorrenti ANIEF, ha praticamente fatto “marcia indietro” dichiarando di “non voler sentire” le ragioni e i diritti di coloro i quali aveva evocato in giudizio.

E, in effetti, i Tribunali di tutta Italia avevano intuito il carattere pretestuoso della richiesta delMarcello_Pacifico_rieletto_presidente_Anief_fino_al_2016 MIUR, e si erano espressi aderendo alla tesi del Giudice del Lavoro di Torino, Dott. Aprile, secondo cui “l’argomento non può essere proficuamente seguito; la circostanza cui allude parte convenuta, infatti, risulta del tutto ipotetica ed eventuale e, soprattutto non può da sola interdire rimettendolo e condizionandolo al possibile e non attuale contegno di altri soggetti l’esercizio di un diritto soggettivo pieno, posto altresì che non risulta affatto provato che tutti coloro che il MIUR pretenderebbe di inserire ” a pettine” abbiano proposto ricorso innanzi al TAR e abbiano chiesto di essere così inseriti nella graduatoria a esaurimento. D’altra parte, il fatto stesso che il Giudice amministrativo abbia (incontestatamente) investito della questione il Giudice ordinario del lavoro, lascia evidentemente intendere che, nella fattispecie, si fa questione di diritti soggettivi e che, di conseguenza, assume rilevanza nel presente giudizio unicamente il momento lesivo di tali diritti (corrispondente all’inserimento della ricorrente “in coda” anziché “a pettine”) e non possono perciò essere presi in considerazione profili ulteriori e di per sé riguardanti, per così dire, la ‘ricostruzione’ di una nuova (e, per di più, del tutto virtuale) graduatoria” .

L’avventato tentativo di voler negare il diritto dell’iscritto ANIEF alla corretta retrodatazione del ruolo attingendo dalla graduatorie 2009/2011, ha avuto, quindi, come unica conseguenza quella di creare un “effetto domino” del diritto all’immissione in ruolo. Il MIUR, di conseguenza, non potrà far altro che presentarsi in giudizio e rimodulare (si spera) le sue teorie, quando instaureranno il contenzioso “Pettine” gli altri 17 docenti da lui stesso chiamati in causa, cui il Giudice ha riconosciuto di poter “avanzare specifica domanda […] così da consentire l’apprezzamento dei diritti in maniera individuale”.

Quando sostiene in giudizio le sue “suggestive” tesi, il MIUR farebbe bene anche a valutarne le dovute conseguenze – nella denegata ipotesi che qualcuno possa accontentarlo – in modo da evitare nuovamente di trovarsi in evidente imbarazzo di fronte a un Giudice, e costretto a dover ammettere che la propria linea di difesa era stata portata avanti solo pour parler! Ogni commento alla disavventura del MIUR in Tribunale sembra superfluo; torna alla mente solo il detto, di boccaccesca memoria, che chiosa, alla fine dell’avventura, “lo ‘ngannatore rimane a piè dello ‘ngannato”.

E rimane quasi il rammarico che altri Tribunali non abbiano dato retta al MIUR: evocando le “code”, infatti, i ricorrenti avrebbero comunque mantenuto il diritto all’immissione in ruolo e, in più, tantissimi altri docenti delle graduatorie aggiuntive, schierandosi al fianco dei ricorrenti ANIEF, avrebbero potuto ottenere l’assunzione a tempo indeterminato. Il Ministero, quindi, dovrebbe solo ringraziare la buona sorte visto che le sue masochistiche linee difensive non sono state, finora, accolte.

, , , , , , ,