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Scuola: Collaboratori scolastici e amministrativi vanno all’incasso!! Arretrati e aumenti dello stipendio.

 
ataI Tribunali del Piemonte e la Corte d’Appello di Torino, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiuso la questione sul recupero dell’anzianità dei collaboratori scolastici e del personale amministrativo alle dipendenze del MIUR. Per decenni, dopo l’immissione in ruolo, il personale suddetto, in sede di ricostruzione della carriera, veniva decurtato 1/3 del periodo pregresso di servizio con conseguente rallentamento della carriera e perdita economica. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino a cui ne stanno seguendo altre (principio consolidato!)

“Non è ravvisabile, e neppure dedotta, alcuna ragione oggettiva che legittimi la disparità di trattamento in questione e che riguarda l’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato. Al personale assunto sin da subito a tempo indeterminato è riconosciuto l’avanzamento retributivo di volta in volta corrispondente al servizio effettivamente prestato, mentre, a parità di anzianità maturata in forza di contratti a termine, al lavoratore successivamente immesso in ruolo non è integralmente riconosciuto il servizio prestato a parità di mansione (Sentenza 252 del 23 aprile 2018)

Una volta statuito che il trattamento economico collegato all’anzianità non sia fondato su ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento e, dunque, che violi la clausola 4 della direttiva Direttiva 1999/70/CE, ne segue che l’equiparazione implichi che l’anzianità debba essere valutata nello stesso modo e con gli stessi criteri per il personale in ruolo e per il personale non di ruolo, secondo la disciplina applicabile e applicata nel tempo al personale di ruolo.soldi-retino-672

La sentenza succitata, giustamente ha stabilito che: “Detto trattamento retributivo non corrisponde quindi all’anzianità di servizio effettivamente maturata dall’appellata e risulta altresì deteriore rispetto a quello riservato ad un lavoratore assunto a tempo indeterminato con analoga anzianità”.

Appare pertanto consolidato il principio per cui tutto il personale ATA in ruolo con un periodo di precariato superiore a 4 anni o in ogni caso antecedente al 2011 hanno diritto all’integrale riconoscimento del periodo pregresso con l’aumento dello stipendio e la corresponsione degli arretrati per gli ultimi 5 anni.

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Ricostruzione della carriera personale Ata: ancora sentenze vincenti!!

ataRiconosciuto, ancora una volta, il diritto all’integrale e immediata ricostruzione di carriera computando per intero il servizio svolto durante il precariato per TUTTO il personale ATA.

Il Ministero dell’Istruzione è soccombente nei tribunali del sud come del nord Italia sulla questione del riconoscimento integrale e immediato della carriera durante il precariato.

I Tribunali del Lavoro di Marsala (TP) e Torino in pieno accoglimento del ricorso patrocinato dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli, con le sentenze del Tribunale di Torino n. 1864/2017, Tribunale di Torino n. 828/2017Tribunale di Torino n. 1333/2017Tribunale di Marsala n. 566/2017 evidenziano la palese discriminazione posta in essere dal Miur a discapito dei lavoratori cui non riconosce per intero gli anni di servizio a tempo determinato all’atto della ricostruzione di carriera in aperta violazione della Direttiva 1999/70/CE.

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“Il servizio svolto durante il precariato, discriminato anche all’atto delle operazioni di ricostruzione di carriera, deve essere immediatamente computato ai fini del corretto inquadramento stipendiale del lavoratore immesso in ruolo; la normativa interna, infatti, deve essere disapplicata in ossequio al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE.

 La condanna del Miur, dunque, arriva inesorabile con l’obbligo di “riconoscere per intero ai ricorrenti, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo dagli stessi prestati per tutti gli anni indicati nel provvedimento di ricostruzione della carriera, ed a corrispondere le differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto rispetto alla fascia di anzianità via via spettante con l’aggiunta degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.

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70 sentenze in 60 giorni: il Miur va a picco.

diritto-scolasticoA seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 22558 del 7 novembre 2016 che questo studio legale ha ottenuto, dopo una lunga battaglia presso i tribunali, è stato definitivamente sancito il diritto alla parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti precari con conseguente diritto per i precari a percepire gli scatti di anzianità mai corrisposti. Sulla scia di tale principio è avuto un exploit di sentenze che ha fatto concludere la stagione lavorativa primaverile con un risultato straordinario. Sono infatti ben 70 le sentenze, che l’Avv. Giovanni Rinaldi ed i colleghi Walter Miceli e Fabio Ganci (team legali Anief per il Piemonte) hanno ottenuto in appena 2 mesi contro il Ministero della Pubblica Istruzione. È stato difeso il personale della scuola in toto: sia il personale docente sia il personale Ata.

In primis, per quanto attiene il personale di ruolo le carriere di docenti e Ata non erano state valutate per intero come meritavano. I giudici hanno ribadito, giorno dopo giorno, che per il personale di ruolo nella scuola debba essere riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione della carriera maturata durante il periodo di pre-ruolo, in quanto le norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore sono in contrasto con la normativa europea.

In secundis, per il personale precario, in assenza di ragioni oggettive di deroga al principio di non discriminazione, le sentenze hanno confermato che “sussiste il diritto dei ricorrenti alla progressione professionale retributiva, negli stessi termini previsti per il personale di ruolo”.soldiIl Ministero della Pubblica Istruzione, malgrado le centinaia di sentenze nelle quali risulta inevitabilmente e ininterrottamente soccombente, negli anni reitera un’illecita quanto odiosa discriminazione a discapito di tutti i precari della scuola, docenti e Ata. Diverse vittorie si sono avute anche nel campo della mobilità del personale scuola, in seguito agli errori dell’algoritmo che doveva regolare i trasferimenti per l’anno scolastico 2016/2017, e del risarcimento del danno per la reiterazione abusiva dei contratti a termine, a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 22552/2016. Due mesi che costano al Ministero della Pubblica Istruzione mezzo milione di euro.

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Vittoria in Corte di Giustizia Europea

 

corteQuella scritta oggi a Lussemburgo è una pagina storica che pone fine alla precarietà nella scuola e in tutto il pubblico impiego: ora è assodato che non esistono ragioni oggettive per discriminare personale docente e Ata assunto a tempo determinato nella scuola italiana dal 1999. I giudici sovranazionali hanno spiegato che la direttiva comunitaria osta a una normativa nazionale che autorizza, in attesa dell’assunzione del personale di ruolo, il rinnovo dei posti vacanti e disponibili, senza indicare tempi certi ed escludendo possibilità di ottenere il risarcimento danno. Pertanto, ha spiegato la Corte, non esistono criteri oggettivi e trasparenti per la mancata assunzione del personale con oltre 36 mesi di servizio, né si prevede altra misura diretta a impedire il ricorso abusivo al rinnovo dei contratti. È una sentenza che coinvolge un numero altissimo di lavoratori precari italiani: solo nella scuola, l’Anief ha calcolato, sulla base dei dati Miur e Inps, che sono infatti più di un milione e mezzo le supplenze annuali (fino al 31 agosto) e al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) conferite in questi anni ai docenti, a fronte di 250mila immissioni in ruolo e 300mila pensionamenti: “ora quei precari devono essere tutti assunti e risarciti” Nel 2010 si attiva la prima procedura d’infrazione, ancora in corso, contro lo Stato italiano per la mancata stabilizzazione di un supplente ATA; negli anni successivi sono in migliaia i precari docenti e ATA che inoltrano agli uffici della Commissione denunce circostanziate sulla violazione della normativa comunitaria grazie al sindacato Anief e al suo Presidente Prof. Marcello Pacifico. 10830942_10203842035065297_3474466532591656603_oLa Legge italiana 106/2011 cerca di mettere un argine e deroga espressamente all’esecuzione del diritto dell’Unione per via di ragioni oggettive che nell’estate del 2012 sono state individuate dai giudici di Cassazione nella particolare condizione della scuola italiana: per il nostro Stato, i precari sarebbero addirittura “fortunati”, perché con il servizio accumulano in graduatoria punti per entrare di ruolo. Mentre gli organici non sarebbero prevedibili e il pareggio di bilancio imporrebbe risparmi. “Tutti motivi – sottolinea Pacifico – che la Corte europea nelle cinque cause riunite oggi e rinviate dal giudice Coppola del lavoro di Napoli e dalla Consulta ha ritenuto inesistenti, condividendo le tesi dell’Avvocato generale, della stessa Commissione e dei legali Anief che rappresentano i ricorrenti: in primo luogo, il fare punteggio non garantisce l’immissione in ruolo come si è dimostrato con i numeri forniti dai legali dell’Anief; in secondo luogo, sempre dalle carte risultano ogni anno chiamati centinaia di migliaia di supplenti; infine, le ragioni finanziarie non possono comprimere diritti inalienabili, ancorché vere visto che il costo della chiamata dei precari avrebbe di fatto aumentato di due terzi la spese corrente”. “Il Governo, temendo le conseguenze della sentenza, è già corso ai ripari: nel piano di riforma “La Buona Scuola”  ha previsto un piano di assunzioni di tutti i docenti inseriti nelle Gae (150mila), principio ribadito nel disegno di legge di stabilità 2015. Eppure rimangono esclusi i 100mila docenti che sono abilitati ma non inclusi nelle Gae nonché i circa 20mila ATA chiamati in supplenza annuale che potranno ricorrere al giudice del lavoro. Ma anche chi è stato assunto può portare in tribunale lo Stato italiano per aver violato sistematicamente le norme comunitarie”. 10697346_10203835483581514_8410417139047956150_oMa l’Anief non si ferma e annuncia ricorsi per l’applicazione del principio della parità di trattamento impugnando i decreti di ricostruzione di carriera che riconoscono solo parzialmente il servizio pre-ruolo, come la tabella di valutazione dei titoli dei servizi delle domande di mobilità. Sarà richiesto, come già riconosciuto dalle Corti di Appello, il pagamento degli scatti di anzianità per il periodo di precariato nonché le mensilità estive per un ammontare che potrà essere superiore a 20mila euro. Il giovane sindacato impugnerà anche il CCNL del 4 agosto 2011 perché costringe i neo-assunti dopo il 2011 a percepire uno stipendio da precari praticamente a vita, considerato l’accordo sindacale che garantisce l’invarianza finanziaria contro una precisa sentenza della stessa Corte di giustizia e le intenzioni del Governo di abolire gli scatti di anzianità.

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