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Tribunali di Torino e Ivrea: €70.000 per 22 docenti!

Avv. Walter MiceliAvv. Fabio Gancifoto gio

Con ben sette sentenze ottenute dall’ANIEF presso i Tribunali del Lavoro di Torino e Ivrea, il Ministero dell’Istruzione è stato condannato per discriminazione e violazione di norme comunitarie nei confronti di 22 docenti precari cui non aveva mai riconosciuto il diritto alle progressioni di carriera e all’anzianità di servizio maturata in ragione dei tanti contratti a termine succedutisi nel corso degli anni.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi hanno ottenuto una condanna dell’Amministrazione a più di 70.000 Euro di risarcimento.

Secondo la sentenza “in assenza di ragioni oggettive di deroga al principio di non discriminazione sussiste il diritto dei ricorrenti alla progressione professionale retributiva, negli stessi termini previsti per il personale di ruolo” ribadendo che “non possono esservi dubbi sul fatto che l’Ordinamento comunitario prescrive come regola la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato nel settore privato come in quello pubblico”.

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Tribunali del Lavoro di Alessandria, Biella, Novara, Torino e Vercelli…14 Sentenze in una settimana. € 100.000,00 ai precari!

pizap.com14489927728061Anief – Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi ottengono ben 14 sentenze di totale accoglimento che riconoscono ai nostri iscritti un risarcimento che supera i 100.000 Euro.

I Tribunali del Lavoro di Alessandria, Biella, Novara, Torino e Vercelli dicono 14 volte Sì all’ANIEF e concordano nell’affermare che il MIUR, non riconoscendo ai docenti precari il diritto alle progressioni stipendiali in base agli anni di servizio effettivamente prestati, compie un vero e proprio sopruso, confermando che “ricorrono tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE: in primo luogo la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, così che nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento”.

Il Tribunale del Lavoro di Vercelli, ad esempio, sposando in toto le tesi riportate con estrema perizia dai legali ANIEF in udienza, ricorda che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha già chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE “e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come “di ruolo” in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (Corte di Giustizia 13.9.2007 C-307/5 Del Cerro punto 29; Corte di Giustizia 22.12.2010 C-444/2009 Gavieiro e C-456/2009 Torres punto 43)”.

Nelle sentenze ottenute dall’ANIEF risulta chiaro, infatti, come “una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell’impiego. “Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell’accordo quadro” (Corte di Giustizia 22.12.2010 cit. punto 57)” e che l’assunzione di lavoratori, alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con contratti a tempo determinato, “non costituisce “ragione oggettiva” ai sensi dell’art. 4 punti 1 e 4, per differenziare i predetti lavoratori dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (e quindi inseriti nel ruolo organico dell’amministrazione)”.

Anche nel caso della progressione professionale retributiva, rivendicata dai legali ANIEF in favore di 17 docenti precari, la sussistenza di un diverso tipo di contratto di assunzione non giustifica la disparità di trattamento concretamente operata dal MIUR. I Giudici del Lavoro piemontesi, dunque, lo condannano a riconoscere ai nostri iscritti il diritto all’anzianità di servizio “sin dal primo rapporto a termine dagli stessi sottoscritto negli stessi esatti termini in cui la stessa sarebbe stata loro riconosciuta se fossero stati immessi in ruolo sin da tale momento” e, per l’effetto, a corrispondere loro il pagamento delle differenze retributive mai riconosciute per un totale, comprensivo della condanna alle spese di lite, che supera i 100.000 Euro.

Una nuova, sonora, lezione impartita dall’ANIEF al MIUR nelle aule dei tribunali, dunque: la sapiente azione giudiziaria, patrocinata con estrema competenza dai nostri legali, ha nuovamente ricordato alla Pubblica Amministrazione che la professionalità e l’esperienza acquisite dai lavoratori della scuola in anni di servizio con contratti a tempo determinato meritano non solo pieno rispetto, ma anche il dovuto riconoscimento economico.

Per ulteriori informazioni sui ricorsi promossi dall’ANIEF contro la disparità di trattamento operata dal MIUR nei confronti dei lavoratori precari della scuola

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RICORSI PRESIDI INCARICATI

Accolti altri due ricorsi dei presidi incaricati dal giudice di Sondrio

Avv. Walter MiceliIl Giudice del Lavoro di Sondrio ha accolto, in data 18 settembre, altri due ricorsi dei presidi incaricati.

Il testo base dei ricorsi è stato redatto dall’avv. Walter Miceli, ormai noto per gli innumerevoli successi giudiziari ottenuti contro il MIUR, mentre la predisposizione dei ricorsi, la confutazione delle tesi dell’Amministrazione e la discussione della causa è stata brillantemente sostenuta da Sharmine Carluccio, avvocato dell’associazione Dirigentiscuola-Confedir per la Lombardia.

La penalizzazione mensile, del primo ricorrente, calcolata dal collega Pietro Perziani,  era pari a 680,45 euro,  quindi la richiesta per i cinque anni precedenti, per tredici mensilità, era pari a 44.229,50 euro; quella del secondo di €. 881,04 mensili, con una conseguente penalizzazione, per i tre anni precedenti, per tredici mensilità,  pari a  euro 34.360,56.

Il Giudice ha accolto integralmente la richiesta riconoscendo al centesimo quanto richiesto, condannando tra l’altro  l’Amministrazione  alle spese pari, rispettivamente, a €. 2.800 e a €. 2.500 oltre “oltre Iva e CPA come per legge, ordinandone il pagamento diretto in favore del suo procuratore antistatario avv. Sharmine Carluccio”.

Abbiamo sentito gli “attori” che hanno lavorato al ricorso per un commento a caldo.

Sono ovviamente soddisfatta – ha affermato l’Avvocato Carluccio del foro di Milano – per il risultato. Dei sei ricorsi depositati in  Lombardia, tre sono stati accolti integralmente e confido nell’accoglimento degli altri le cui udienze di discussione si terranno a brevissimo. Il buon esito delle prime cause deriva senz’altro da un ottimo lavoro di squadra e da una eccellente capacità organizzativa della  Dirigentiscuola-Confedir, la Di.S.Conf., che ha avviato con entusiasmo la campagna di adesione ai ricorsi sia per i presidi incaricati sia per il riconoscimento della perequazione di tutti i dirigenti scolastici illegittimamente penalizzati.

Altrettanto entusiasta l’Avv. Walter Miceli del foro di Palermo, estensore del testo del ricorso.

Quando il presidente Attilio Fratta mi ha illustrato la situazione, sono rimasto alquanto scettico. Sapevo bene che non vi era alcuna giurisprudenza favorevole in materia, proprio perché nessuno aveva finora provato la via giudiziaria per dar forza alle giuste rivendicazioni dei dirigenti scolastici.
Il presidente Fratta, tuttavia, avvalendosi dello straordinario lavoro di consulenza dei professori Pietro Perziani e Francesco Nuzzacci, aveva predisposto una documentazione schiacciante, dalla quale emergeva la profonda ingiustizia che, da anni, subiscono i  presidi incaricati così come i dirigenti scolastici sottopagati rispetto agli omologhi quadri direttivi di II fascia.
La serietà del lavoro dell’associazione Di.S.Conf, dunque, è stata pienamente ripagata da questi primi e importantissimi precedenti giudiziari.
Speriamo, adesso, che le plurime soccombenze in giudizio convincano il Ministero della Pubblica Istruzione a rimuovere le tante sperequazioni subite dai dirigenti scolastici”.

Un commento anche da Pietro Perziani. “Prendo atto con piacere, che i Giudici apprezzano le mie relazioni liquidando al centesimo quanto da me calcolato. Alla soddisfazione personale per questi ricorsi vinti, aggiungo lo scempio che verifico quotidianamente preparando le relazioni tecniche per i ricorsi sulla Perequazione Esterna ed Interna dei Dirigenti Scolastici: una vera giungla retributiva. Nella Campania e in Sicilia non esistono due retribuzioni identiche. Una situazione assurda che  ha reso molto difficile la preparazione delle relazioni, facendo slittare di qualche mese la presentazione dei ricorsi, ma che ha permesso anche di inserire nei ricorsi stessi la sanatoria di tutti gli errori commessi dagli USR e dalle RTS.”

Meno “entusiata”, si fa per dire il Presidente Fratta! “Vi ricordate cosa risposi – afferma – quando fu accolto il primo ricorso?  “Potrei  dire  che sono contento dell’esito ma mentirei;  così come mentirei se dicessi che non lo sono”. Anche oggi mi chiedo perché, di fronte ad una evidente ingiustizia ed illegittimità , lo Stato costringe i propri dirigenti a rivolgersi al Giudice per vedersi riconosciuto quanto dovuto? Perché lo Stato “sfrutta” i propri dirigenti trattandoli diversamente dagli altri dirigenti di pari fascia. Perché lo Stato non retribuisce i presidi incaricati come gli altri dirigenti? Fanno forse un lavoro diverso dagli altri colleghi? Perché, infine, lo  Stato non pensa che sia giusto e sacrosanto stabilizzare i pochi presidi incaricati che da anni, anche un decennio,  fanno i dirigenti precari? Perché la legge non è uguale per tutti? Se si approva un D.L. che prevede la stabilizzazione dei dipendenti pubblici con almeno tre anni di incarico nell’ultimo quinquennio, perché la norma non dovrebbe valere anche per i presidi incaricati e oltre che per tutti gli altri docenti?
Perché i cittadini devono ricorrere sempre al Giudice per vedersi riconosciuto un loro diritto, pagando, tra l’altro un contributo unificato?
Chi non può permettersi di pagare la parcella dell’Avvocato cosa deve fare?
Se la Di.S.Conf.non avesse lanciato la campagna ricorsi fino a quando ci sarebbero state queste ingiustizie? Tutti i dirigenti avrebbero continuato a lamentarsi, ma senza una via di sbocco. Grazie alla nostra iniziativa finalmente i dirigenti scolastici recupereranno la dignità a  lungo calpestata e saranno retribuiti come gli altri dirigenti di pari fascia. Un impegno e una promessa che faccio ai circa 1.000 colleghi che hanno aderito alla I e II fase dei ricorsi e a quanti decideranno di aderire alla III fase inviando una semplice mail a ricorsi dirigenti@libero.it . A costoro sarà inviato tutto il materiale e la documentazione necessaria per decidere serenamente. 
Dopo queste sentenze che, ormai fanno giurisprudenza, è certo che tutti i ricorsi saranno accolti. Spero, ardentemente che l’Amministrazione prenda atto della situazione e che apra un tavolo di lavoro  per risolvere i problemi senza costringere i cittadini a ricorrere al Giudice.
Se così non sarà noi andremo avanti con i ricorsi, ci opporremo agli eventuali appelli, resisteremo anche se sappiamo bene che la più grande ingiustizia è il ritardo della giustizia. Sarà dura ma non molleremo fino a quando i dirigenti scolastici, incaricati e non, non saranno trattati come tutti i colleghi di pari fascia. Ho preso questo impegno e lo onorerò a tutti i costi.
E’ una vergogna che non si può tollerare e che dovrebbe far rabbrividire  i ben noti responsabili di questa assurda situazione che hanno, peraltro, il coraggio, di sbandierare ai quattro venti che tutelano la categoria. Il problema grave è che ci sono colleghi che danno ancora fiducia a questi signori.  Mi auguro che lo facciano in buona fede. 
Se così non fosse bisognerebbe parlare di masochismo.
Non fosse nata la Di.S.Conf. e non si fosse radicata, nonostante tutti i tentativi di soffocarla sul nascere, la situazione non sarebbe mai emersa. Resistere, resistere, resistere questo è stato il nostro moto. Ringrazio gli avvocati Miceli e Carluccio, il collega Perziani,e, soprattutto tutti i dirigenti dell’Associazione, in primis i due vice presidenti Ciotola e Indelicato, che hanno lavorato in silenzio. Un augurio di cuore ai colleghi Costa e Mollura per l’accoglimento dei loro ricorsi. Concludo la risposta con ironia. Perché non faccio i salti di gioia? Semplicemente perché l’organizzazione e la gestione dei ricorsi è stata ed è un’ impresa titanica che richiede e richiederà molto lavoro che avrei risparmiato volentieri se i Dirigenti scolastici fossero stati trattati come tutti gli altri dirigenti di II fascia e non confinati nella riserva indiana dell’Area V proprio da chi  è stato delegato alla loro tutela. Quando penso che tutti i dirigenti assunti dopo il 2001 (ultimo e penultimo concorso) non si vedono riconosciuta la R.I.A., ossia la loro retribuzione individuale di anzianità, sapendo che esiste un colpevole dello scempio, vado in bestia. Per ottenere il riconoscimento della propria anzianità, così come succede per tutti gli altri pubblici dipendenti, i neo dirigenti scolastici devono rivolgersi al Giudice, oppure rinunciare ad alcune centinaia di euro al mese con ricaduta sulla liquidazione e sulla pensione.  Una situazione che grida vendetta”.

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Corte d’Appello di Torino. Dall’inizio del 2013 ad oggi: 17 sentenze rigettano gli appelli del MIUR.

RICORSI ANIEF

images aniefLa Corte di Appello di Torino continua a dare piena ragione ai docenti con diversi contratti a termine che in primo grado avevano ottenuto già il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive. Le ultime sentenze (N. 928 del 17.09.2013 e N. 937 del 18.09.2013) confermano l’orientamento, rimasto intaccato dalla pubblicazione dalla pubblicazione della sentenza n. 146 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibile in parte infondata la questione sugli scatti. I giudici di Torino non annoverano, le logiche di risparmio della spesa pubblica, tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa

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 sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione. Da Aprile ad oggi sono già 17 le sentenze che respingono gli appelli dell’Avvocatura dello stato e confermano le sentenze di primo grado.

Elenco delle sentenze (presto saranno tutte disponibili)

  1. N. 205 del 14.02.2013
  2. N. 519 del 23.04.2013
  3. N. 553 del 30.04.2013
  4. N. 565 del 02.05.2013
  5. N. 599 del 08.05.2013
  6. N. 601 del 08.05.2013
  7. N. 630 del 15.05.2013
  8. N. 635 del 15.05.2013
  9. N. 653 del 16.05.2013
  10. N. 705 del 29.05.2013
  11. N. 760 del 06.06.2013
  12. N. 792 del 13.06.2013
  13. N. 804 del 18.06.2013
  14. N. 808 del 18.06.2013
  15. N. 872 del 03.07.2013
  16. N. 928 del 17.09.2013
  17. N. 937 del 18.09.2013

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Tribunale di Alba: punteggio riconosciuto a chi ha adempiuto gli obblighi di leva non in costanza di nomina

Ricorsi :: Precari – Graduatorie ad esaurimento
Nuove vittorie ANIEF in tribunale: il MIUR ritarda colpevolmente l’immissione in ruolo di chi ha adempiuto gli obblighi di leva non in costanza di nomina


20326_3_mediumNuovi successi ANIEF presso i Tribunali di Alba e Catanzaro per la tutela di quanti hanno svolto il servizio militare obbligatorio e per questo sono da sempre discriminati dal Ministero dell’Istruzione all’interno delle graduatorie ad esaurimento. Non assegnare il giusto punteggio per il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il MIUR, non permette di avanzare nelle graduatorie ad esaurimento da cui annualmente si attinge per il 50% delle immissioni in ruolo ritardando illegittimamente – di conseguenza – il momento dell’assunzione dei docenti che sono stati sottoposti agli obblighi di leva e non hanno avuto la buona sorte di ottenere anche un concomitante incarico di insegnamento.

Lo ha stabilito il Giudice del Lavoro di Alba nell’ulteriore sentenza di accoglimento di un ricorso patrocinato dall’Avv. Giovanni Rinaldi dell’ANIEF in cui la decisione del MIUR di valutare il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, oltre che in contrasto con il D.Lgs. 297/94, è stata ritenuta “discriminatoria nella misura in cui tende a svantaggiare ingiustamente chi abbia adempiuto l’obbligo di leva rispetto a coloro che non vi fossero sottoposti (perché esonerati o di sesso femminile) o che, per pura casualità, abbiano prestato il servizio militare in concomitanza con incarico di insegnamento”. Il Giudice rileva, infatti, che “disparità di trattamento è ravvisabile in particolare nel fatto che l’applicazione dell’art. 2, comma 6 d.m. 44/2011 determina un ritardo nell’immissione in ruolo per tutti coloro che pur avendo conseguito il titolo di studio valido per l’insegnamento non abbiano potuto accedere immediatamente alle relative graduatorie solo perché obbligati a prestare il servizio militare, ponendo tali soggetti in una posizione di obiettivo e ingiustificato svantaggio rispetto a coloro che sono invece esonerati dal medesimo”. MIUR soccombente condannato anche al pagamento di 1.300 Euro di spese di lite.

Identico risultato ottengono per l’ANIEF gli Avvocati Angela Fazio e Cinzia Galasso presso il Tribunale di Catanzaro con una sentenza in cui il Giudice ribadisce la validità delle tesi del nostro sindacato e ricorda al MIUR che “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, e che non si presta certo a essere derogata da norme di rango secondario quali i D.M. sopra citati, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie […] onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento”.

I soddisfacenti successi che l’ANIEF ottiene ormai quotidianamente nei tribunali di tutta Italia, screditano con i fatti quei sedicenti conoscitori del diritto scolastico che tentano, spesso goffamente – o probabilmente impegnati più a riscuotere qualche consenso che a enucleare valide disamine giurisprudenziali in subiecta materia – di sminuire il nostro operato. Patrocinare il giusto riconoscimento di un diritto è, per il nostro sindacato, motivo di vanto e di orgoglio perché accettare un’ingiustizia o dimostrarsi inerti contro una discriminazione e non opporvisi in tutte le sedi opportune significa, in qualche modo, esserne complici. Questo dovrebbe far meditare qualche nostro detrattore “esperto del Diritto”, ma non ci aspettiamo molto; del resto si sa: quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito.

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