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Corte d’Appello di Torino – Sentenza del 03 luglio 2013

Corte d’Appello di Torino – Sentenza del 03 luglio 2013

images aniefLa Corte di Appello di Torino continua a dare piena ragione ai docenti con diversi contratti a termine che in primo grado avevano ottenuto il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive.

La pubblicazione della sentenza n. 146 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibile in parte infondata la questione sugli scatti quindi non ha intaccato l’orientamento della Corte.

Secondo i giudici le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione.

 Avv. Giovanni Rinaldi

Diritto Scolastico

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Tribunale di Alba: punteggio riconosciuto a chi ha adempiuto gli obblighi di leva non in costanza di nomina

Ricorsi :: Precari – Graduatorie ad esaurimento
Nuove vittorie ANIEF in tribunale: il MIUR ritarda colpevolmente l’immissione in ruolo di chi ha adempiuto gli obblighi di leva non in costanza di nomina


20326_3_mediumNuovi successi ANIEF presso i Tribunali di Alba e Catanzaro per la tutela di quanti hanno svolto il servizio militare obbligatorio e per questo sono da sempre discriminati dal Ministero dell’Istruzione all’interno delle graduatorie ad esaurimento. Non assegnare il giusto punteggio per il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il MIUR, non permette di avanzare nelle graduatorie ad esaurimento da cui annualmente si attinge per il 50% delle immissioni in ruolo ritardando illegittimamente – di conseguenza – il momento dell’assunzione dei docenti che sono stati sottoposti agli obblighi di leva e non hanno avuto la buona sorte di ottenere anche un concomitante incarico di insegnamento.

Lo ha stabilito il Giudice del Lavoro di Alba nell’ulteriore sentenza di accoglimento di un ricorso patrocinato dall’Avv. Giovanni Rinaldi dell’ANIEF in cui la decisione del MIUR di valutare il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, oltre che in contrasto con il D.Lgs. 297/94, è stata ritenuta “discriminatoria nella misura in cui tende a svantaggiare ingiustamente chi abbia adempiuto l’obbligo di leva rispetto a coloro che non vi fossero sottoposti (perché esonerati o di sesso femminile) o che, per pura casualità, abbiano prestato il servizio militare in concomitanza con incarico di insegnamento”. Il Giudice rileva, infatti, che “disparità di trattamento è ravvisabile in particolare nel fatto che l’applicazione dell’art. 2, comma 6 d.m. 44/2011 determina un ritardo nell’immissione in ruolo per tutti coloro che pur avendo conseguito il titolo di studio valido per l’insegnamento non abbiano potuto accedere immediatamente alle relative graduatorie solo perché obbligati a prestare il servizio militare, ponendo tali soggetti in una posizione di obiettivo e ingiustificato svantaggio rispetto a coloro che sono invece esonerati dal medesimo”. MIUR soccombente condannato anche al pagamento di 1.300 Euro di spese di lite.

Identico risultato ottengono per l’ANIEF gli Avvocati Angela Fazio e Cinzia Galasso presso il Tribunale di Catanzaro con una sentenza in cui il Giudice ribadisce la validità delle tesi del nostro sindacato e ricorda al MIUR che “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, e che non si presta certo a essere derogata da norme di rango secondario quali i D.M. sopra citati, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie […] onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento”.

I soddisfacenti successi che l’ANIEF ottiene ormai quotidianamente nei tribunali di tutta Italia, screditano con i fatti quei sedicenti conoscitori del diritto scolastico che tentano, spesso goffamente – o probabilmente impegnati più a riscuotere qualche consenso che a enucleare valide disamine giurisprudenziali in subiecta materia – di sminuire il nostro operato. Patrocinare il giusto riconoscimento di un diritto è, per il nostro sindacato, motivo di vanto e di orgoglio perché accettare un’ingiustizia o dimostrarsi inerti contro una discriminazione e non opporvisi in tutte le sedi opportune significa, in qualche modo, esserne complici. Questo dovrebbe far meditare qualche nostro detrattore “esperto del Diritto”, ma non ci aspettiamo molto; del resto si sa: quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito.

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Asti, Verona e Forlì altre sei sentenze pettine

Sei sentenze emesse dai Tribunali di Verona, Forlì e Asti riconoscono il pieno diritto degli iscritti ANIEF all’immissione in ruolo che il MIUR aveva negato loro relegandoli “in coda” nelle graduatorie d’interesse. Gli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, coordinando i nostri legali sul territorio, continuano a inanellare successi e ad ottenere piena ragione sul MIUR nuovamente condannato per aver istituito nelle graduatorie 2009/2011 una disciplina “eccentrica rispetto all’inserimento a pettine”.

Avv. Walter MiceliIl Giudice del Lavoro di Verona, con tre sentenze di identico tenore, accoglie totalmente i ricorsi patrocinati dall’Avv. Maria Maniscalco della cui professionalità e competenza l’ANIEF si avvale sul territorio. Le sentenze ricordano al MIUR che la collocazione in graduatoria non può essere disposta “sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo anche con i principi costituzionali (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1)” e ribadiscono che “la Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 2011 parla con felice espressione di disciplina eccentrica rispetto all’inserimento a pettine”. Accertato il diritto dei nostri iscritti all’immissione in ruolo dalle graduatorie 2009/2011, il Giudice condanna il MIUR al pagamento di 6.000 Euro di spese di giudizio.

Presso il Tribunale di Forlì la sempre attenta e vincente azione dell’Avv. Tiziana Sponga a tutelaAvv. Fabio Ganci dei nostri iscritti porta alla prima pronuncia di questo tribunale sulla “questione pettine” con il pieno accoglimento delle tesi patrocinate per conto dell’ANIEF e la constatazione che “il ricorso, nel solco dell’unanime posizione giurisprudenziale formatasi in materia, merita accoglimento”. Anche il Giudice del Lavoro di questo tribunale, dunque, ha opportunamente ricordato al MIUR che non è possibile, all’interno della pubblica amministrazione, sacrificare il principio del merito utilizzando “il mero dato formale della maggior anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale”, accertando il diritto della nostra iscritta all’immissione in ruolo finora negata dal Ministero e condannandolo anche a 3.000 Euro di spese di soccombenza.

avv.-Rinaldi-anief-Medium-300x200Dello stesso avviso è stato anche il Tribunale di Asti dove l’Avv. Giovanni Rinaldi, alla cui esperienza e professionalità l’ANIEF affida i propri iscritti sul territorio, ottiene due distinte sentenze che riconoscono pienamente le ragioni dei ricorrenti e in cui il Giudice ricorda che la Corte Costituzionale ha riaffermato la “regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza”. Anche in questo caso l’ANIEF ottiene l’immissione in ruolo dei propri iscritti e 3.600 Euro di condanna alle spese di giudizio a carico del MIUR.

L’ANIEF accoglie con partecipe soddisfazione la notizia del riconoscimento in favore di altri sei propri iscritti di quella aspirata nomina a tempo indeterminato che il Ministero, con caparbia ostinazione, aveva continuato a negare loro. Ancora una volta l’azione dell’ANIEF volta a ripristinare il giusto diritto all’immissione in ruolo in base al merito nelle graduatorie 2009/2011 è risultata vincente ottenendo, come era giusto che fosse, piena e completa ragione in tribunale.

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Corte Appello Torino. Rigettati altri 6 appelli del MIUR, confermati gli scatti biennali ai docenti precari.

Corte d’Appello di Torino: sugli scatti biennali ha ragione l’ANIEF; ‘illogiche’ le argomentazioni del MIUR

foto gioRigettati altri 6 appelli del MIUR contro le sentenze di primo grado ottenute dall’ANIEF a Torino. Le argomentazioni del Ministero sono state ritenute completamente infondate anche dai Giudici di secondo grado ed è stata ribadita la disparità di trattamento retributivo posta in essere a discapito dei precari della scuola in palese violazione della normativa comunitaria. L’Avv. Giovanni Rinaldi dell’ANIEF, patrocinando i diritti dei nostri iscritti sul territorio, ottiene vittoria completa per i suoi assistiti e una nuova condanna del MIUR al pagamento delle spese di lite.

I Giudici della Corte d’Appello di Torino, ormai, non hanno dubbi e continuano a rigettare gli appelli del MIUR che si ostina a non voler riconoscere gli scatti biennali ai docenti precari. Analizzata con puntualità l’attuale normativa che regola il conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali, la Corte d’Appello di Torino sposa le tesi dell’ANIEF e conferma che “per verificare il diritto gli incrementi periodici biennali del 2,50% […] deve utilizzarsi come parametro la prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due anni consecutivi, e non già la durata dell’incarico fino al 31 agosto, secondo un’interpretazione restrittiva che non si giustifica né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale della diversità delle prestazioni”. Interpretando la portata dell’art. 53 della legge 312/80, la Corte ritiene che “non è fondata la tesi della sua riferibilità ai soli docenti di religione affermata dal Ministero in primo grado”. Sul punto i Giudici, accogliendo le argomentazioni sostenute dall’Avvocato Rinaldi dell’ANIEF, chiariscono nuovamente che “un’interpretazione così restrittivamente intesa si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio di dubbia legittimità costituzionale”.

La Corte d’Appello, inoltre, non ravvisando ragioni che possano giustificare la disparità di trattamento posta in essere dal MIUR ha ritenuto che “le ragioni addotte, in proposito, dal Ministero, incentrate, essenzialmente, sulla specialità del sistema normativo di reclutamento del personale docente e di assegnazione delle supplenze, che avrebbero la finalità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale allo studio e all’istruzione (artt. 33 e 34 Cost.) […] non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, che corrisponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica comprensibile ma del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell’accezione di cui alla clausola 4, punto l, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato”.

Le sei sentenze ribadiscono senza alcun dubbio, quindi, che l’ANIEF ha ragione e che “il contrasto tra le previsioni del diritto comunitario e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti”. Rigettate, pertanto, le vane argomentazioni del MIUR, la Corte d’Appello di Torino accerta nuovamente il diritto dei nostri iscritti a percepire l’incremento del 2,50% per ogni biennio di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato e conferma le sentenze di primo grado ottenute dall’ANIEF che già avevano dato torto al MIUR. Le condanne alle spese del secondo grado di giudizio sono state poste tutte a carico del Ministero, nuovamente soccombente, e quantificate in un totale di circa 10.000€.

Il nostro sindacato ha sempre sostenuto che corrispondere una retribuzione che non tiene conto dell’esperienza e della professionalità acquisita nel corso del tempo è una inammissibile mortificazione della professionalità dei lavoratori precari. L’ANIEF non smetterà di far condannare in tutte le sedi opportune queste intollerabili iniquità e continuerà a denunciare con fermezza le illegittime violazioni della normativa comunitaria poste in essere dal MIUR a discapito di quanti, con sacrificio e competenza, contribuiscono al buon andamento della scuola italiana.

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TORINO: Clamoroso autogol del MIUR in Tribunale.

Ricorsi :: Precari – Pettine GaE 2009/2011
Clamoroso autogol del MIUR in Tribunale: accolto ricorso Pettine ANIEF e accertato il diritto all’immissione in ruolo di altri 17 docenti chiamati in causa dallo stesso Ministero!

images aniefSuccede anche questo nelle aule dei Tribunali quando il MIUR si scontra con i legali dell’ANIEF; pur di non riconoscere il palese diritto di un nostro iscritto all’immissione in ruolo retrodatata al 2009/2010, il MIUR chiede la chiamata in causa delle “code” e il Giudice non solo dichiara il diritto all’immissione in ruolo del ricorrente, ma accerta di conseguenza anche quello degli altri 17 docenti costituitisi in giudizio contro il Ministero e al fianco del ricorrente. Si è, così, verificato, grazie alla pretestuosa richiesta del Miur, un “effetto moltiplicatore” del diritto all’assunzione a tempo indeterminato degli altri docenti (tutti, ovviamente, al pari del ricorrente, con più punti degli effettivi immessi in ruolo nel biennio 2009/2011).

Sembrava una normale causa “pettine” da cui ci si aspettava la solita condanna del MIUR al riconoscimento del diritto del ricorrente alla retrodatazione del ruolo con relativa condanna alle spese di lite e il biasimo per aver generato e prolungato colposamente un contenzioso inutile e dispendioso. L’Amministrazione resistente, invece, come al suo solito aveva prodotto domanda di approfondire la questione “della posizione della parte interessata rispetto a quella di tutti i colleghi che con un inserimento anch’essi a pettine nella graduatoria di interesse avrebbero potuto ottenere una posizione più favorevole rispetto al ricorrente e tale da escludere il diritto di costui alla retrodatazione richiesta”; il Giudice ha, perciò, provveduto a notificare gli atti di causa a tutti i soggetti indicati dal MIUR in modo che potessero intervenire con il preciso scopo, così come richiesto dal Ministero resistente, “di comprendere la presenza di un asserito loro diritto che fosse in contrasto con quello del ricorrente”.

All’atto della costituzione di ben 17 docenti – tutti con punteggio superiore a quello dei docenti effettivamente immessi in ruolo dal MIUR nel biennio 2009/2011 – questi si schieravano non contro, ma al fianco del ricorrente e reclamavano le immissioni in ruolo retrodatate in virtù proprio di quel “tutti a pettine” più volte e insistentemente richiesto in giudizio dal MIUR. Clamorosamente, però, il Ministero dell’Istruzione, posto davanti a quei docenti “di coda” inseriti “a pettine” per sua precisa richiesta ha, così come riportato chiaramente in sentenza, “espressamente rifiutato la accettazione del contraddittorio”! Il MIUR, quindi, ritrovandosi di fronte alla situazione che esso stesso aveva più volte reclamato “in potenza”, al mero scopo di presentare degli argomenti in opposizione al giusto diritto soggettivo vantato dai ricorrenti ANIEF, ha praticamente fatto “marcia indietro” dichiarando di “non voler sentire” le ragioni e i diritti di coloro i quali aveva evocato in giudizio.

E, in effetti, i Tribunali di tutta Italia avevano intuito il carattere pretestuoso della richiesta delMarcello_Pacifico_rieletto_presidente_Anief_fino_al_2016 MIUR, e si erano espressi aderendo alla tesi del Giudice del Lavoro di Torino, Dott. Aprile, secondo cui “l’argomento non può essere proficuamente seguito; la circostanza cui allude parte convenuta, infatti, risulta del tutto ipotetica ed eventuale e, soprattutto non può da sola interdire rimettendolo e condizionandolo al possibile e non attuale contegno di altri soggetti l’esercizio di un diritto soggettivo pieno, posto altresì che non risulta affatto provato che tutti coloro che il MIUR pretenderebbe di inserire ” a pettine” abbiano proposto ricorso innanzi al TAR e abbiano chiesto di essere così inseriti nella graduatoria a esaurimento. D’altra parte, il fatto stesso che il Giudice amministrativo abbia (incontestatamente) investito della questione il Giudice ordinario del lavoro, lascia evidentemente intendere che, nella fattispecie, si fa questione di diritti soggettivi e che, di conseguenza, assume rilevanza nel presente giudizio unicamente il momento lesivo di tali diritti (corrispondente all’inserimento della ricorrente “in coda” anziché “a pettine”) e non possono perciò essere presi in considerazione profili ulteriori e di per sé riguardanti, per così dire, la ‘ricostruzione’ di una nuova (e, per di più, del tutto virtuale) graduatoria” .

L’avventato tentativo di voler negare il diritto dell’iscritto ANIEF alla corretta retrodatazione del ruolo attingendo dalla graduatorie 2009/2011, ha avuto, quindi, come unica conseguenza quella di creare un “effetto domino” del diritto all’immissione in ruolo. Il MIUR, di conseguenza, non potrà far altro che presentarsi in giudizio e rimodulare (si spera) le sue teorie, quando instaureranno il contenzioso “Pettine” gli altri 17 docenti da lui stesso chiamati in causa, cui il Giudice ha riconosciuto di poter “avanzare specifica domanda […] così da consentire l’apprezzamento dei diritti in maniera individuale”.

Quando sostiene in giudizio le sue “suggestive” tesi, il MIUR farebbe bene anche a valutarne le dovute conseguenze – nella denegata ipotesi che qualcuno possa accontentarlo – in modo da evitare nuovamente di trovarsi in evidente imbarazzo di fronte a un Giudice, e costretto a dover ammettere che la propria linea di difesa era stata portata avanti solo pour parler! Ogni commento alla disavventura del MIUR in Tribunale sembra superfluo; torna alla mente solo il detto, di boccaccesca memoria, che chiosa, alla fine dell’avventura, “lo ‘ngannatore rimane a piè dello ‘ngannato”.

E rimane quasi il rammarico che altri Tribunali non abbiano dato retta al MIUR: evocando le “code”, infatti, i ricorrenti avrebbero comunque mantenuto il diritto all’immissione in ruolo e, in più, tantissimi altri docenti delle graduatorie aggiuntive, schierandosi al fianco dei ricorrenti ANIEF, avrebbero potuto ottenere l’assunzione a tempo indeterminato. Il Ministero, quindi, dovrebbe solo ringraziare la buona sorte visto che le sue masochistiche linee difensive non sono state, finora, accolte.

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Alessandria – Il Tribunale riconosce gli scatti ai precari

Anche il Tribunale di Alessandria riconosce il diritto del docente precario alla scatto biennale ex art. 53 legge 312/80. La sentenza di Alessandria conferma la scia positiva nei tribunali del Piemonte.

Sull’argomento si rammenta che anche la Corte di Appello di Torino è intervenuta con numerose sentenze di conferma delle decisioni di primo grado

SENTENZA Alessandria

 

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Corte di Appello di Torino – Sentenza n. 1530 del 03 aprile 2013

Corte di Appello di Torino – Sentenza n. 1530 del 03 aprile 2013

Le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine.

Questo è il principio fondamentale affermato dalla Corte di Appello di Torino.

La Corte di Appello di Torino ha dato piena ragione ad un docente con diversi contratti a termine che in primo grado aveva ottenuto il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive, i cosiddetti ‘scatti’ biennali, che avrebbe vantato se fosse stata assunta di ruolo.

Secondo i giudici le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione.

Scarica Sentenza: Diritto Scolastico

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Tribunale di Asti – Sentenza del 27 febbraio 2013

Anche il Tribunale di Asti interviene sull’annosa questione della reiterazione dei contratti a tempo determinato.

Dopo la sentenza di Trapani anche il Tribunale di Asti baypassa la decisione della Corte di Cassazione del 20 Giugno.

Il Giudice di Asti cosi afferma:

“Unica ragione della reiterata stipulazione dei contratti a termine in oggetto pare allora rinvenirsi nel perseguimento di un obiettivo di contenimento dei costi del personale, inferiore per i lavoratori a tempo.

Sennonché tale obiettivo non può che ritenersi estraneo alle ragioni oggettive, inerenti alla natura delle funzioni svolte o a particolari situazioni di carattere temporaneo o a legittime finalità di politica sociale di uno stato membro, che costituiscono il necessario presupposto per la valida stipulazione e rinnovo di qualsiasi contratto a termine, alla luce delle prescrizioni di matrice comunitaria.

Ciò posto ed in assenza di allegazione e prova da parte del datore di lavoro della sussistenza di ulteriori, valide ragioni giustificative, il ricorso sistematico al contratto a tempo determinato con la sequenza reiterata operata dal Ministero convenuto non potrà che ritenersi illegittimo.”

Alla ricorrente oltre al riconoscimento degli scatti biennali, all’estensione dei contratti ad agosto è stato riconosciuto un risarcimento danni a 5 mensilità.

DIRITTO SCOLASTICO

Tribunale-di-Asti-Sentenza-del-27-02-13

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