Tag Archive sentenze

Corte Appello Torino. Rigettati altri 6 appelli del MIUR, confermati gli scatti biennali ai docenti precari.

Corte d’Appello di Torino: sugli scatti biennali ha ragione l’ANIEF; ‘illogiche’ le argomentazioni del MIUR

foto gioRigettati altri 6 appelli del MIUR contro le sentenze di primo grado ottenute dall’ANIEF a Torino. Le argomentazioni del Ministero sono state ritenute completamente infondate anche dai Giudici di secondo grado ed è stata ribadita la disparità di trattamento retributivo posta in essere a discapito dei precari della scuola in palese violazione della normativa comunitaria. L’Avv. Giovanni Rinaldi dell’ANIEF, patrocinando i diritti dei nostri iscritti sul territorio, ottiene vittoria completa per i suoi assistiti e una nuova condanna del MIUR al pagamento delle spese di lite.

I Giudici della Corte d’Appello di Torino, ormai, non hanno dubbi e continuano a rigettare gli appelli del MIUR che si ostina a non voler riconoscere gli scatti biennali ai docenti precari. Analizzata con puntualità l’attuale normativa che regola il conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali, la Corte d’Appello di Torino sposa le tesi dell’ANIEF e conferma che “per verificare il diritto gli incrementi periodici biennali del 2,50% […] deve utilizzarsi come parametro la prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due anni consecutivi, e non già la durata dell’incarico fino al 31 agosto, secondo un’interpretazione restrittiva che non si giustifica né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale della diversità delle prestazioni”. Interpretando la portata dell’art. 53 della legge 312/80, la Corte ritiene che “non è fondata la tesi della sua riferibilità ai soli docenti di religione affermata dal Ministero in primo grado”. Sul punto i Giudici, accogliendo le argomentazioni sostenute dall’Avvocato Rinaldi dell’ANIEF, chiariscono nuovamente che “un’interpretazione così restrittivamente intesa si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio di dubbia legittimità costituzionale”.

La Corte d’Appello, inoltre, non ravvisando ragioni che possano giustificare la disparità di trattamento posta in essere dal MIUR ha ritenuto che “le ragioni addotte, in proposito, dal Ministero, incentrate, essenzialmente, sulla specialità del sistema normativo di reclutamento del personale docente e di assegnazione delle supplenze, che avrebbero la finalità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale allo studio e all’istruzione (artt. 33 e 34 Cost.) […] non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, che corrisponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica comprensibile ma del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell’accezione di cui alla clausola 4, punto l, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato”.

Le sei sentenze ribadiscono senza alcun dubbio, quindi, che l’ANIEF ha ragione e che “il contrasto tra le previsioni del diritto comunitario e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti”. Rigettate, pertanto, le vane argomentazioni del MIUR, la Corte d’Appello di Torino accerta nuovamente il diritto dei nostri iscritti a percepire l’incremento del 2,50% per ogni biennio di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato e conferma le sentenze di primo grado ottenute dall’ANIEF che già avevano dato torto al MIUR. Le condanne alle spese del secondo grado di giudizio sono state poste tutte a carico del Ministero, nuovamente soccombente, e quantificate in un totale di circa 10.000€.

Il nostro sindacato ha sempre sostenuto che corrispondere una retribuzione che non tiene conto dell’esperienza e della professionalità acquisita nel corso del tempo è una inammissibile mortificazione della professionalità dei lavoratori precari. L’ANIEF non smetterà di far condannare in tutte le sedi opportune queste intollerabili iniquità e continuerà a denunciare con fermezza le illegittime violazioni della normativa comunitaria poste in essere dal MIUR a discapito di quanti, con sacrificio e competenza, contribuiscono al buon andamento della scuola italiana.

, , , , , ,

Alessandria – Il Tribunale riconosce gli scatti ai precari

Anche il Tribunale di Alessandria riconosce il diritto del docente precario alla scatto biennale ex art. 53 legge 312/80. La sentenza di Alessandria conferma la scia positiva nei tribunali del Piemonte.

Sull’argomento si rammenta che anche la Corte di Appello di Torino è intervenuta con numerose sentenze di conferma delle decisioni di primo grado

SENTENZA Alessandria

 

, , , , , ,

Corte di Appello di Torino – Sentenza n. 1530 del 03 aprile 2013

Corte di Appello di Torino – Sentenza n. 1530 del 03 aprile 2013

Le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine.

Questo è il principio fondamentale affermato dalla Corte di Appello di Torino.

La Corte di Appello di Torino ha dato piena ragione ad un docente con diversi contratti a termine che in primo grado aveva ottenuto il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive, i cosiddetti ‘scatti’ biennali, che avrebbe vantato se fosse stata assunta di ruolo.

Secondo i giudici le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione.

Scarica Sentenza: Diritto Scolastico

, , , , , , ,

Tribunale di Asti – Sentenza del 27 febbraio 2013

Anche il Tribunale di Asti interviene sull’annosa questione della reiterazione dei contratti a tempo determinato.

Dopo la sentenza di Trapani anche il Tribunale di Asti baypassa la decisione della Corte di Cassazione del 20 Giugno.

Il Giudice di Asti cosi afferma:

“Unica ragione della reiterata stipulazione dei contratti a termine in oggetto pare allora rinvenirsi nel perseguimento di un obiettivo di contenimento dei costi del personale, inferiore per i lavoratori a tempo.

Sennonché tale obiettivo non può che ritenersi estraneo alle ragioni oggettive, inerenti alla natura delle funzioni svolte o a particolari situazioni di carattere temporaneo o a legittime finalità di politica sociale di uno stato membro, che costituiscono il necessario presupposto per la valida stipulazione e rinnovo di qualsiasi contratto a termine, alla luce delle prescrizioni di matrice comunitaria.

Ciò posto ed in assenza di allegazione e prova da parte del datore di lavoro della sussistenza di ulteriori, valide ragioni giustificative, il ricorso sistematico al contratto a tempo determinato con la sequenza reiterata operata dal Ministero convenuto non potrà che ritenersi illegittimo.”

Alla ricorrente oltre al riconoscimento degli scatti biennali, all’estensione dei contratti ad agosto è stato riconosciuto un risarcimento danni a 5 mensilità.

DIRITTO SCOLASTICO

Tribunale-di-Asti-Sentenza-del-27-02-13

, , , , , , ,