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Precari siciliani. La Cassazione ordina i risarcimenti !

precariCON LE SENTENZE 25672, 25673, 25674 E 25675 DEL 27 OTTOBRE 2017 LA CORTE DI CASSAZIONE SMENTISCE I GIUDICI SICILIANI CHE AFFERMAVANO CHE AL RAPPORTO DI LAVORO DEI LAVORATORI PRECARI DELLA REGIONE NON SI APPLICAVA LA NORMATIVA  DI TUTELA CONTRO GLI ABUSI NEI CONTRATTI A TERMINE.

Vittoria dei lavoratori precari a termine del Comune di Naro (Ag) che si erano rivolti al Tribunale di Agrigento denunciando che da anni lavoravano per il loro comune svolgendo mansioni ordinarie, previste dall’organico dell’Ente utilizzatore. Chiedevano pertanto che il giudice riconoscesse la natura a tempo indeterminato del loro rapporto con il Comune o, in subordine, liquidasse loro il danno ai sensi dell’art. 36 del testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001).Il giudice del Tribunale di Agrigento aveva rigettato il ricorso dei lavoratori a termine richiamando l’art. 77 della legge siciliana n. 17 del 2004, che dispone la non applicabilità del d.lgs. 368/2001 ai contratti stipulati in base all’art. 12 co. 2 seconda parte, della legge regionale Sicilia n. 85 del 1995, ai sensi del quale taluni soggetti istituzionali, fra cui i Comuni, possono utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale, per la realizzazione di progetti di utilità collettiva, i soggetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali” ossia, come si legge nella sentenza, “i lavoratori provenienti dal c.d. bacino dei lavoratori socialmente utili”.

Secondo il Tribunale dunque, in altri termini, i contratti a termine dei precari siciliani, derivando da precedenti rapporti di lavoro socialmente utili, erano affetti da una sorta di difetto genetico: non erano ordinari rapporti di lavoro ma di “workfare”, ossia rapporti costituiti a soli fini assistenziali, finalizzati a  far lavorare soggetti che altrimenti non avrebbero trovato uno sbocco lavorativo. Peccato che, come si è detto, i lavoratori erano in realtà impiegati su posti liberi e vacanti nel comune di adibizione, in sostituzione di lavoratori che non erano mai stati assunti, anche perché ds decine di anni non si sono mai fatti concorsi in Sicilia, anche solo per sostituire i lavoratori che andavano in pensione. Un’evidente contraddizione che non veniva spiegata nella sentenza. Si ricorda che, del resto, il medesimo giudice ha poi sollevato il 7 giugno 2017 in analoga causa una questione di incostituzionalità dell’art. 77 citato che pende tuttora in Corte costituzionale (procedimento 156/2017).

La sentenza suddette che aveva rigettato la domande dei lavoratori invocando l’art. 77 di cui si è detto erano poi state impugnate in sede di appello.Va precisato che, negli anni precedenti la Corte di appello di Palermo aveva sistematicamente rigettato tutte le domande formulate dai precari siciliani abusati nell’utilizzo dei contratti a termine affermando l’inconvertibilità dei rapporti e statuendo che non spettava loro neppure il risarcimento del danno per il fatto che questo non era stato provato dai lavoratori, secondo la giurisprudenza di legittimità all’epoca vigente (così implicitamente applicando, peraltro, l’art. 36 del d.lgs. 165/2001 nei termini all’epoca interpretato dalla Corte di cassazione con la sentenza 10127/2012), poi censurata dalla Corte europea con l’ordinanza Papalia del 12.12.13 (ECLI:EU:C:2013:873) e la successiva sentenza Mascolo del 24.11.14 (ECLI:EU:C:2014:2401).

E’ chiaro che, dopo la sentenza 5072 del 15 marzo 2016 delle Sezioni unite della Cassazione, la Corte di Palermo si sarebbe vista costretta a risarcire il danno per l’abuso incontrovertibilmente operato nella reiterazione dei rapporti a tempo determinato dei precari siciliani, rinnovati per periodi superiori al decennio.

A questo punto la Corte palermitana ha allora pensato bene di sposare la tesi del Tribunale di Agrigento così eliminando trancant ogni diritto dei lavoratori precari.

La relativa sentenza di appello  è stata immediatamente impugnata in Corte di cassazione e, anche per il fatto che nelle successive decisioni, la Corte di appello palermitana aveva iniziato a condannare i lavoratori al pagamento delle spese del processo, lo studio ha chiesto ed ottenuto dal Presidente della sezione lavoro della Cassazione che la questione, che riguardava oltre 25.000 lavoratori siciliani, venisse decisa in tempi brevi.Il Presidente ha acconsentito a tale richiesta e l’udienza si è tenuta il 12 settembre 2017: tempi incredibili per la Corte di cassazione.

Con quattro sentenze, dalla 25672 alla 25675 del 27 ottobre 2017, tutte uguali, la Corte di cassazione ha smontato, anche con una certa crudeltà, l’operazione attuata dalla magistratura siciliana. E’ qui sufficiente sottolineare quanto detto al punto 20 della sentenza: “La Corte d’appello erroneamente ha fatto discendere la non applicabilità della disciplina dell’accordo quadro dei contratti per cui è causa (…)  senza un compiuto ed esteso vaglio dei rapporti di lavoro i questione con riguardo non solo alle fonti, ma all’atto negoziale costitutivo e al concreto formarsi degli stessi in ragione dell’attività prestata, senza effettuare quindi, correttamente il processo si sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, disciplinata dal legislatore, al fine di ravvisare l condizioni di esclusione dell’applicabilità dell’accordo quadro, così dando luogo, nei sensi indicati nella presente motivazione, ai vizi prospettati dal ricorrente nel primo motivo del ricorso (cfr. Cass. , 18785 del 2016). Va ricordato che il giudice nazionale costituisce un elemento essenziale nell’ordinamento comunitario: situato all’”incrocio” di diversi sistemi giuridici, esso è in grado di fornire un rilevante contributo all’applicazione effettiva del diritto comunitario e, in definitiva, allo sviluppo del processo di integrazione europea (CGUE sentenza 30 settembre 2003, Gerhard Köbler, in causa C-224/01)”.Per il momento, come sempre, la Cassazione esclude la conversione, ma questo studio, per le ragioni più volte dette, non cesserà di perseguire anche questo obiettivo, ritenuto da chi scrive ben possibile dall’ordinamento nazionale essendo inipotizzabile che il semplice risarcimento del danno, soprattutto nella ridotta misura ad oggi stabilita dalla ricordata sentenza 5072/2016 delle Sezioni unite (comunque tuttora all’esame della Corte europea), possa costituire una seria misura alternativa che presenti le caratteristiche di equivalenza, dissuasività ed effettività da sempre affermate dalla Corte europea, sino alla alla sentenza Mascolo, che aggiunge alle caratteristiche ricordate l’aggettivo “energica”.

Si apre comunque, per i precari siciliani una stagione proficua per la tutela dei loro diritti, anche sulla strada della pronuncia 17101 del 2017 della Cassazione che riguarda i lavoratori socialmente utili.

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