RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI, QUANTO TI SPETTA AI SENSI DELLA SENTENZA 20015/2018?

RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI, QUANTO TI SPETTA AI SENSI DELLA SENTENZA 20015/2018?

 

Da anni è in atto una discussione sulla differenza che c’è tra lo stipendio di un docente di ruolo e un supplente, visto che a quest’ultimo non sono riconosciute alcune indennità economiche. Da anni il nostro studio, insieme ad Anief, ha condotto una grande battaglia sugli scatti di anzianità che hanno portato al definitivo accertamento del diritto con la Sentenza della Corte di Cassazione n.22558/2016.

Finalmente, con un’importante sentenza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro – depositata a fine luglio si rivoluziona un altro tema legato alla retribuzione dei docenti supplenti.

Secondo la Corte di Cassazione il MIUR viola il principio di non discriminazione quando non riconosce la retribuzione professionale docenti ai supplenti che svolgono un incarico temporaneo.

Si tratta dell’indennità che a differenza degli insegnanti di ruolo o dei colleghi che ricoprono un incarico annuale in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto non viene riconosciuta ai supplenti temporanei cioè coloro che nello stesso anno scolastico stipulano 2 o più contratti. Un assegno tabellare previsto dall’articolo 7 del CCNL del 2001 che ammonta a circa 164€ lordi e viene corrisposto per 12 mensilità.

Anche gli ermellini, quindi, hanno ravvisato una violazione del principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE. Secondo quanto dichiarato dalla Cassazione, infatti, il supplente ha diritto ad una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito; anche questo, quindi, deve beneficiare dei 164€ lordi mensili della retribuzione professionale docenti.

La suddetta sentenza potrebbe comportare dei notevoli cambiamenti per lo stipendio dei supplenti; è importante sottolineare però che quanto deciso dagli ermellini vale esclusivamente per il ricorrente, poiché la sentenza non si applica automaticamente per tutti i supplenti che svolgono incarichi temporanei.

Occorre rivolgersi al giudice del lavoro e con celerità vista la prescrizione quinquennale.

Per calcolare esattamente quello che vi spetta si suggeriamo di compilare il format qui allegato e di spedirlo al nostro indirizzo e-mail (rinaldi.ricorsi.gdl@gmail.com), nel giro di qualche ora riceverete la quantificazione delle somme che vi spettano.

Avv. Giovanni Rinaldi

ADESIONE RICORSO ANIEF – LINK

Scarica la richiesta di quantificazione somme RPD

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