Riconosciuto il diritto dei precari al 30 Giugno alla liquidazione delle ferie non godute dal 2013 in poi

Riconosciuto il diritto dei precari al 30 Giugno alla liquidazione delle ferie non godute dal 2013 in poi

Arrivano le decisioni dei giudici e finalmente si fa chiarezza sull’annosa questione delle ferie non godute e il conseguente diritto alla liquidazione delle stesse per i docenti con contratti al 30 giugno dal 2013 in poi.

I precari di lungo corso ricorderanno come, prima del 2013, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non era obbligatoria.

Pertanto, il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non chiedeva di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, riceveva un pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

Poi arrivò la spending review (D.L. 95/2012, così come convertito dalla legge 135/2012, ha previsto al suo articolo 5, comma 8). Tale norma introduce il principio della necessaria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il conseguente (peraltro solo ”tendenziale”) divieto di monetizzazione delle stesse.

L’interpretazione della norma ha spinto dal 2013 in poi il MEF a non liquidare nessuna somma ai docenti con contratti al 30 giugno, presumendo che i giorni di ferie maturati durante l’anno scolastico, fossero sempre, tutti, fruiti durante i giorni di sospensione dell’attività didattiche.

Posizione molto di parte quella dal MEF e non in linea con l’interpretazione letterale della legge, secondo l’avvocato Giovanni Rinaldi.

Il comma 54 dell’art. 1 della legge di stabilità stabilisce infatti che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

Quindi, aderendo al dettato normativo, l’indennità spetterà, in ogni caso, per i giorni di ferie residui (differenza tra numero complessivo di giorni maturati in favore del docente e il numero dei giorni fruiti obbligatoriamente per effetto dell’art. 1 comma 54 nel corso della sospensione delle lezioni e di quelli ulteriori fruiti dal docente a domanda).

In pochi giorni, con 5 distinte sentenze, i Tribunali di Torino ed Ivrea hanno confermato la tesi dell’Avvocato Giovanni Rinaldi e dei colleghi dell’ANIEF.

La decisione fa giustizia a migliaia di precari che dal 2013 hanno stipulato contratti al 30 giugno e che ora potranno rivolgersi ai giudici per richiedere la liquidazione delle ferie residue non fruite.

Si tratta di importi che si aggirano a circa € 800/1000 per anno scolastico.

 

Per informazioni:

rinaldi.ricorsi.segreteria@gmail.com o 015.0992541

oppure

contattare ANIEF

 

 

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