Scuola: Collaboratori scolastici e amministrativi vanno all’incasso!! Arretrati e aumenti dello stipendio.

Scuola: Collaboratori scolastici e amministrativi vanno all’incasso!! Arretrati e aumenti dello stipendio.

 
ataI Tribunali del Piemonte e la Corte d’Appello di Torino, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiuso la questione sul recupero dell’anzianità dei collaboratori scolastici e del personale amministrativo alle dipendenze del MIUR. Per decenni, dopo l’immissione in ruolo, il personale suddetto, in sede di ricostruzione della carriera, veniva decurtato 1/3 del periodo pregresso di servizio con conseguente rallentamento della carriera e perdita economica. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino a cui ne stanno seguendo altre (principio consolidato!)

“Non è ravvisabile, e neppure dedotta, alcuna ragione oggettiva che legittimi la disparità di trattamento in questione e che riguarda l’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato. Al personale assunto sin da subito a tempo indeterminato è riconosciuto l’avanzamento retributivo di volta in volta corrispondente al servizio effettivamente prestato, mentre, a parità di anzianità maturata in forza di contratti a termine, al lavoratore successivamente immesso in ruolo non è integralmente riconosciuto il servizio prestato a parità di mansione (Sentenza 252 del 23 aprile 2018)

Una volta statuito che il trattamento economico collegato all’anzianità non sia fondato su ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento e, dunque, che violi la clausola 4 della direttiva Direttiva 1999/70/CE, ne segue che l’equiparazione implichi che l’anzianità debba essere valutata nello stesso modo e con gli stessi criteri per il personale in ruolo e per il personale non di ruolo, secondo la disciplina applicabile e applicata nel tempo al personale di ruolo.soldi-retino-672

La sentenza succitata, giustamente ha stabilito che: “Detto trattamento retributivo non corrisponde quindi all’anzianità di servizio effettivamente maturata dall’appellata e risulta altresì deteriore rispetto a quello riservato ad un lavoratore assunto a tempo indeterminato con analoga anzianità”.

Appare pertanto consolidato il principio per cui tutto il personale ATA in ruolo con un periodo di precariato superiore a 4 anni o in ogni caso antecedente al 2011 hanno diritto all’integrale riconoscimento del periodo pregresso con l’aumento dello stipendio e la corresponsione degli arretrati per gli ultimi 5 anni.

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