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Alessandria – Il Tribunale riconosce gli scatti ai precari

Anche il Tribunale di Alessandria riconosce il diritto del docente precario alla scatto biennale ex art. 53 legge 312/80. La sentenza di Alessandria conferma la scia positiva nei tribunali del Piemonte.

Sull’argomento si rammenta che anche la Corte di Appello di Torino è intervenuta con numerose sentenze di conferma delle decisioni di primo grado

SENTENZA Alessandria

 

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Corte di Appello di Torino – Sentenza n. 1530 del 03 aprile 2013

Corte di Appello di Torino – Sentenza n. 1530 del 03 aprile 2013

Le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine.

Questo è il principio fondamentale affermato dalla Corte di Appello di Torino.

La Corte di Appello di Torino ha dato piena ragione ad un docente con diversi contratti a termine che in primo grado aveva ottenuto il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive, i cosiddetti ‘scatti’ biennali, che avrebbe vantato se fosse stata assunta di ruolo.

Secondo i giudici le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione.

Scarica Sentenza: Diritto Scolastico

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Tribunale di Asti – Sentenza del 27 febbraio 2013

Anche il Tribunale di Asti interviene sull’annosa questione della reiterazione dei contratti a tempo determinato.

Dopo la sentenza di Trapani anche il Tribunale di Asti baypassa la decisione della Corte di Cassazione del 20 Giugno.

Il Giudice di Asti cosi afferma:

“Unica ragione della reiterata stipulazione dei contratti a termine in oggetto pare allora rinvenirsi nel perseguimento di un obiettivo di contenimento dei costi del personale, inferiore per i lavoratori a tempo.

Sennonché tale obiettivo non può che ritenersi estraneo alle ragioni oggettive, inerenti alla natura delle funzioni svolte o a particolari situazioni di carattere temporaneo o a legittime finalità di politica sociale di uno stato membro, che costituiscono il necessario presupposto per la valida stipulazione e rinnovo di qualsiasi contratto a termine, alla luce delle prescrizioni di matrice comunitaria.

Ciò posto ed in assenza di allegazione e prova da parte del datore di lavoro della sussistenza di ulteriori, valide ragioni giustificative, il ricorso sistematico al contratto a tempo determinato con la sequenza reiterata operata dal Ministero convenuto non potrà che ritenersi illegittimo.”

Alla ricorrente oltre al riconoscimento degli scatti biennali, all’estensione dei contratti ad agosto è stato riconosciuto un risarcimento danni a 5 mensilità.

DIRITTO SCOLASTICO

Tribunale-di-Asti-Sentenza-del-27-02-13

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