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Pioggia di sentenze in Piemonte

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I tribunali del Piemonte accolgono i ricorsi ANIEF, patrocinati dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, e riconoscono la violazione delle direttive comunitarie e l’illecita disparità di trattamento posta in essere dal Ministero dell’Istruzione, condannandolo a un risarcimento danni complessivo che supera i 40.000 Euro.

Con otto sentenze di identico tenore, i Tribunali del Lavoro di Torino e Vercelli danno piena ragione alle tesi patrocinate con competenza dai legali ANIEF e a riconoscere che “contrariamente a quanto dedotto dal MIUR, ricorrono tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE”, non ravvedendo “nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico”.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, infatti, così come sostenuto dai nostri legali in udienza, “l’unico limite che giustifica un trattamento differenziato e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego”.

Le sentenze evidenziano come “La Corte ha definito la nozione di ragioni oggettive, tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di “elementi precisi e concreti (…) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (Cfr. Corte di Giustizia sentenza Del Cerro cit., punti da 49 a 58)”.

Secondo i legali dell’ANIEF, il Ministero dell’Istruzione non è mai stato in grado di dimostrare in udienza quali fossero questi elementi “precisi e concreti” per continuare a retribuire i lavoratori precari della scuola con il trattamento economico iniziale senza riconoscere alcun valore ai tanti anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato. Per tali ragioni, quindi, gli otto ricorsi sono stati accolti con relativa condanna del MIUR a riconoscere ai nostri iscritti “il livello stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata in virtù dei contratti a termine oggetto di causa” ed al pagamento in loro favore di tutte differenze retributive maturate e mai corrisposte, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità al saldo. La soccombenza in giudizio è costata al Ministero dell’Istruzione anche la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in un totale di 9.600 Euro oltre accessori.

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Asti, Verona e Forlì altre sei sentenze pettine

Sei sentenze emesse dai Tribunali di Verona, Forlì e Asti riconoscono il pieno diritto degli iscritti ANIEF all’immissione in ruolo che il MIUR aveva negato loro relegandoli “in coda” nelle graduatorie d’interesse. Gli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, coordinando i nostri legali sul territorio, continuano a inanellare successi e ad ottenere piena ragione sul MIUR nuovamente condannato per aver istituito nelle graduatorie 2009/2011 una disciplina “eccentrica rispetto all’inserimento a pettine”.

Avv. Walter MiceliIl Giudice del Lavoro di Verona, con tre sentenze di identico tenore, accoglie totalmente i ricorsi patrocinati dall’Avv. Maria Maniscalco della cui professionalità e competenza l’ANIEF si avvale sul territorio. Le sentenze ricordano al MIUR che la collocazione in graduatoria non può essere disposta “sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo anche con i principi costituzionali (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1)” e ribadiscono che “la Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 2011 parla con felice espressione di disciplina eccentrica rispetto all’inserimento a pettine”. Accertato il diritto dei nostri iscritti all’immissione in ruolo dalle graduatorie 2009/2011, il Giudice condanna il MIUR al pagamento di 6.000 Euro di spese di giudizio.

Presso il Tribunale di Forlì la sempre attenta e vincente azione dell’Avv. Tiziana Sponga a tutelaAvv. Fabio Ganci dei nostri iscritti porta alla prima pronuncia di questo tribunale sulla “questione pettine” con il pieno accoglimento delle tesi patrocinate per conto dell’ANIEF e la constatazione che “il ricorso, nel solco dell’unanime posizione giurisprudenziale formatasi in materia, merita accoglimento”. Anche il Giudice del Lavoro di questo tribunale, dunque, ha opportunamente ricordato al MIUR che non è possibile, all’interno della pubblica amministrazione, sacrificare il principio del merito utilizzando “il mero dato formale della maggior anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale”, accertando il diritto della nostra iscritta all’immissione in ruolo finora negata dal Ministero e condannandolo anche a 3.000 Euro di spese di soccombenza.

avv.-Rinaldi-anief-Medium-300x200Dello stesso avviso è stato anche il Tribunale di Asti dove l’Avv. Giovanni Rinaldi, alla cui esperienza e professionalità l’ANIEF affida i propri iscritti sul territorio, ottiene due distinte sentenze che riconoscono pienamente le ragioni dei ricorrenti e in cui il Giudice ricorda che la Corte Costituzionale ha riaffermato la “regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza”. Anche in questo caso l’ANIEF ottiene l’immissione in ruolo dei propri iscritti e 3.600 Euro di condanna alle spese di giudizio a carico del MIUR.

L’ANIEF accoglie con partecipe soddisfazione la notizia del riconoscimento in favore di altri sei propri iscritti di quella aspirata nomina a tempo indeterminato che il Ministero, con caparbia ostinazione, aveva continuato a negare loro. Ancora una volta l’azione dell’ANIEF volta a ripristinare il giusto diritto all’immissione in ruolo in base al merito nelle graduatorie 2009/2011 è risultata vincente ottenendo, come era giusto che fosse, piena e completa ragione in tribunale.

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TORINO: Clamoroso autogol del MIUR in Tribunale.

Ricorsi :: Precari – Pettine GaE 2009/2011
Clamoroso autogol del MIUR in Tribunale: accolto ricorso Pettine ANIEF e accertato il diritto all’immissione in ruolo di altri 17 docenti chiamati in causa dallo stesso Ministero!

images aniefSuccede anche questo nelle aule dei Tribunali quando il MIUR si scontra con i legali dell’ANIEF; pur di non riconoscere il palese diritto di un nostro iscritto all’immissione in ruolo retrodatata al 2009/2010, il MIUR chiede la chiamata in causa delle “code” e il Giudice non solo dichiara il diritto all’immissione in ruolo del ricorrente, ma accerta di conseguenza anche quello degli altri 17 docenti costituitisi in giudizio contro il Ministero e al fianco del ricorrente. Si è, così, verificato, grazie alla pretestuosa richiesta del Miur, un “effetto moltiplicatore” del diritto all’assunzione a tempo indeterminato degli altri docenti (tutti, ovviamente, al pari del ricorrente, con più punti degli effettivi immessi in ruolo nel biennio 2009/2011).

Sembrava una normale causa “pettine” da cui ci si aspettava la solita condanna del MIUR al riconoscimento del diritto del ricorrente alla retrodatazione del ruolo con relativa condanna alle spese di lite e il biasimo per aver generato e prolungato colposamente un contenzioso inutile e dispendioso. L’Amministrazione resistente, invece, come al suo solito aveva prodotto domanda di approfondire la questione “della posizione della parte interessata rispetto a quella di tutti i colleghi che con un inserimento anch’essi a pettine nella graduatoria di interesse avrebbero potuto ottenere una posizione più favorevole rispetto al ricorrente e tale da escludere il diritto di costui alla retrodatazione richiesta”; il Giudice ha, perciò, provveduto a notificare gli atti di causa a tutti i soggetti indicati dal MIUR in modo che potessero intervenire con il preciso scopo, così come richiesto dal Ministero resistente, “di comprendere la presenza di un asserito loro diritto che fosse in contrasto con quello del ricorrente”.

All’atto della costituzione di ben 17 docenti – tutti con punteggio superiore a quello dei docenti effettivamente immessi in ruolo dal MIUR nel biennio 2009/2011 – questi si schieravano non contro, ma al fianco del ricorrente e reclamavano le immissioni in ruolo retrodatate in virtù proprio di quel “tutti a pettine” più volte e insistentemente richiesto in giudizio dal MIUR. Clamorosamente, però, il Ministero dell’Istruzione, posto davanti a quei docenti “di coda” inseriti “a pettine” per sua precisa richiesta ha, così come riportato chiaramente in sentenza, “espressamente rifiutato la accettazione del contraddittorio”! Il MIUR, quindi, ritrovandosi di fronte alla situazione che esso stesso aveva più volte reclamato “in potenza”, al mero scopo di presentare degli argomenti in opposizione al giusto diritto soggettivo vantato dai ricorrenti ANIEF, ha praticamente fatto “marcia indietro” dichiarando di “non voler sentire” le ragioni e i diritti di coloro i quali aveva evocato in giudizio.

E, in effetti, i Tribunali di tutta Italia avevano intuito il carattere pretestuoso della richiesta delMarcello_Pacifico_rieletto_presidente_Anief_fino_al_2016 MIUR, e si erano espressi aderendo alla tesi del Giudice del Lavoro di Torino, Dott. Aprile, secondo cui “l’argomento non può essere proficuamente seguito; la circostanza cui allude parte convenuta, infatti, risulta del tutto ipotetica ed eventuale e, soprattutto non può da sola interdire rimettendolo e condizionandolo al possibile e non attuale contegno di altri soggetti l’esercizio di un diritto soggettivo pieno, posto altresì che non risulta affatto provato che tutti coloro che il MIUR pretenderebbe di inserire ” a pettine” abbiano proposto ricorso innanzi al TAR e abbiano chiesto di essere così inseriti nella graduatoria a esaurimento. D’altra parte, il fatto stesso che il Giudice amministrativo abbia (incontestatamente) investito della questione il Giudice ordinario del lavoro, lascia evidentemente intendere che, nella fattispecie, si fa questione di diritti soggettivi e che, di conseguenza, assume rilevanza nel presente giudizio unicamente il momento lesivo di tali diritti (corrispondente all’inserimento della ricorrente “in coda” anziché “a pettine”) e non possono perciò essere presi in considerazione profili ulteriori e di per sé riguardanti, per così dire, la ‘ricostruzione’ di una nuova (e, per di più, del tutto virtuale) graduatoria” .

L’avventato tentativo di voler negare il diritto dell’iscritto ANIEF alla corretta retrodatazione del ruolo attingendo dalla graduatorie 2009/2011, ha avuto, quindi, come unica conseguenza quella di creare un “effetto domino” del diritto all’immissione in ruolo. Il MIUR, di conseguenza, non potrà far altro che presentarsi in giudizio e rimodulare (si spera) le sue teorie, quando instaureranno il contenzioso “Pettine” gli altri 17 docenti da lui stesso chiamati in causa, cui il Giudice ha riconosciuto di poter “avanzare specifica domanda […] così da consentire l’apprezzamento dei diritti in maniera individuale”.

Quando sostiene in giudizio le sue “suggestive” tesi, il MIUR farebbe bene anche a valutarne le dovute conseguenze – nella denegata ipotesi che qualcuno possa accontentarlo – in modo da evitare nuovamente di trovarsi in evidente imbarazzo di fronte a un Giudice, e costretto a dover ammettere che la propria linea di difesa era stata portata avanti solo pour parler! Ogni commento alla disavventura del MIUR in Tribunale sembra superfluo; torna alla mente solo il detto, di boccaccesca memoria, che chiosa, alla fine dell’avventura, “lo ‘ngannatore rimane a piè dello ‘ngannato”.

E rimane quasi il rammarico che altri Tribunali non abbiano dato retta al MIUR: evocando le “code”, infatti, i ricorrenti avrebbero comunque mantenuto il diritto all’immissione in ruolo e, in più, tantissimi altri docenti delle graduatorie aggiuntive, schierandosi al fianco dei ricorrenti ANIEF, avrebbero potuto ottenere l’assunzione a tempo indeterminato. Il Ministero, quindi, dovrebbe solo ringraziare la buona sorte visto che le sue masochistiche linee difensive non sono state, finora, accolte.

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Corte di Appello di Torino – Sentenza n. 1530 del 03 aprile 2013

Corte di Appello di Torino – Sentenza n. 1530 del 03 aprile 2013

Le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine.

Questo è il principio fondamentale affermato dalla Corte di Appello di Torino.

La Corte di Appello di Torino ha dato piena ragione ad un docente con diversi contratti a termine che in primo grado aveva ottenuto il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive, i cosiddetti ‘scatti’ biennali, che avrebbe vantato se fosse stata assunta di ruolo.

Secondo i giudici le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione.

Scarica Sentenza: Diritto Scolastico

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Tribunale di Asti – Sentenza del 27 febbraio 2013

Anche il Tribunale di Asti interviene sull’annosa questione della reiterazione dei contratti a tempo determinato.

Dopo la sentenza di Trapani anche il Tribunale di Asti baypassa la decisione della Corte di Cassazione del 20 Giugno.

Il Giudice di Asti cosi afferma:

“Unica ragione della reiterata stipulazione dei contratti a termine in oggetto pare allora rinvenirsi nel perseguimento di un obiettivo di contenimento dei costi del personale, inferiore per i lavoratori a tempo.

Sennonché tale obiettivo non può che ritenersi estraneo alle ragioni oggettive, inerenti alla natura delle funzioni svolte o a particolari situazioni di carattere temporaneo o a legittime finalità di politica sociale di uno stato membro, che costituiscono il necessario presupposto per la valida stipulazione e rinnovo di qualsiasi contratto a termine, alla luce delle prescrizioni di matrice comunitaria.

Ciò posto ed in assenza di allegazione e prova da parte del datore di lavoro della sussistenza di ulteriori, valide ragioni giustificative, il ricorso sistematico al contratto a tempo determinato con la sequenza reiterata operata dal Ministero convenuto non potrà che ritenersi illegittimo.”

Alla ricorrente oltre al riconoscimento degli scatti biennali, all’estensione dei contratti ad agosto è stato riconosciuto un risarcimento danni a 5 mensilità.

DIRITTO SCOLASTICO

Tribunale-di-Asti-Sentenza-del-27-02-13

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