Corte Appello Torino. Rigettati altri 6 appelli del MIUR, confermati gli scatti biennali ai docenti precari.
Rigettati altri 6 appelli del MIUR contro le sentenze di primo grado ottenute dall’ANIEF a Torino. Le argomentazioni del Ministero sono state ritenute completamente infondate anche dai Giudici di secondo grado ed è stata ribadita la disparità di trattamento retributivo posta in essere a discapito dei precari della scuola in palese violazione della normativa comunitaria. L’Avv. Giovanni Rinaldi dell’ANIEF, patrocinando i diritti dei nostri iscritti sul territorio, ottiene vittoria completa per i suoi assistiti e una nuova condanna del MIUR al pagamento delle spese di lite.
I Giudici della Corte d’Appello di Torino, ormai, non hanno dubbi e continuano a rigettare gli appelli del MIUR che si ostina a non voler riconoscere gli scatti biennali ai docenti precari. Analizzata con puntualità l’attuale normativa che regola il conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali, la Corte d’Appello di Torino sposa le tesi dell’ANIEF e conferma che “per verificare il diritto gli incrementi periodici biennali del 2,50% […] deve utilizzarsi come parametro la prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due anni consecutivi, e non già la durata dell’incarico fino al 31 agosto, secondo un’interpretazione restrittiva che non si giustifica né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale della diversità delle prestazioni”. Interpretando la portata dell’art. 53 della legge 312/80, la Corte ritiene che “non è fondata la tesi della sua riferibilità ai soli docenti di religione affermata dal Ministero in primo grado”. Sul punto i Giudici, accogliendo le argomentazioni sostenute dall’Avvocato Rinaldi dell’ANIEF, chiariscono nuovamente che “un’interpretazione così restrittivamente intesa si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio di dubbia legittimità costituzionale”.
La Corte d’Appello, inoltre, non ravvisando ragioni che possano giustificare la disparità di trattamento posta in essere dal MIUR ha ritenuto che “le ragioni addotte, in proposito, dal Ministero, incentrate, essenzialmente, sulla specialità del sistema normativo di reclutamento del personale docente e di assegnazione delle supplenze, che avrebbero la finalità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale allo studio e all’istruzione (artt. 33 e 34 Cost.) […] non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, che corrisponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica comprensibile ma del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell’accezione di cui alla clausola 4, punto l, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato”.
Le sei sentenze ribadiscono senza alcun dubbio, quindi, che l’ANIEF ha ragione e che “il contrasto tra le previsioni del diritto comunitario e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti”. Rigettate, pertanto, le vane argomentazioni del MIUR, la Corte d’Appello di Torino accerta nuovamente il diritto dei nostri iscritti a percepire l’incremento del 2,50% per ogni biennio di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato e conferma le sentenze di primo grado ottenute dall’ANIEF che già avevano dato torto al MIUR. Le condanne alle spese del secondo grado di giudizio sono state poste tutte a carico del Ministero, nuovamente soccombente, e quantificate in un totale di circa 10.000€.
Il nostro sindacato ha sempre sostenuto che corrispondere una retribuzione che non tiene conto dell’esperienza e della professionalità acquisita nel corso del tempo è una inammissibile mortificazione della professionalità dei lavoratori precari. L’ANIEF non smetterà di far condannare in tutte le sedi opportune queste intollerabili iniquità e continuerà a denunciare con fermezza le illegittime violazioni della normativa comunitaria poste in essere dal MIUR a discapito di quanti, con sacrificio e competenza, contribuiscono al buon andamento della scuola italiana.
Corte di Appello di Torino – Sentenza n. 1530 del 03 aprile 2013
Corte di Appello di Torino – Sentenza n. 1530 del 03 aprile 2013
Le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine.
Questo è il principio fondamentale affermato dalla Corte di Appello di Torino.
La Corte di Appello di Torino ha dato piena ragione ad un docente con diversi contratti a termine che in primo grado aveva ottenuto il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive, i cosiddetti ‘scatti’ biennali, che avrebbe vantato se fosse stata assunta di ruolo.
Secondo i giudici le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione.
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