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Trasferimento docente da Torino a Siracusa. Altra vittoria sull’algoritmo fallace.

Il Ministero dell’Istruzione, ancora una volta, risulta soccombente in merito ai numerosissimi errori dovuti all’utilizzo del cosiddetto “algoritmo” per la gestione delle relative domande di mobilità del personale docente. Sono stati disposti, in conseguenza, inopinati trasferimenti di docenti con minor  punteggio e titoli in sedi richieste dai docenti con maggior punteggio e titoli che ne avevano diritto.mobilita_logo2017Con ordinanza n. 1116/2017 del Tribunale di Verbania una docente di scuola secondaria di II grado, stante la manifesta illegittimità nella mancata assegnazione della cattedra in Fase C data alla Fase D, in totale spregio del disposto normativo, ha ottenuto di poter essere assegnata ad uno degli ambiti territoriali della regione Sicilia.

Il giudice accoglie il ricorso depositato dall’Avv. Giovanni Rinaldi.

Prima della sentenza la docente aveva subito un grave nocumento sia alle sue posizioni giuridiche sia a quelle familiari. Nemmeno il tentativo di conciliazione con il Miur era andato a buon fine. Il giudice adito, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dall’insegnante – ex precaria assunta con la legge 107 del 2015 -, e ha evidenziato come “il trasferimento di un lavoratore pubblico a centinaia e centinaia di kilometri da casa e dai propri affetti, è tale da comportare, medio tempore, evidenti pregiudizi alla sfera personale e familiare; il tutto peraltro con notevoli esborsi economici che, se rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresentano certamente un pregiudizio patrimoniale intollerabile”.

La condanna del Miur arriva ancora una volta inesorabile permettendo alla docente di riavvicinarsi ai suoi affetti familiari e al suo luogo d’origine.

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70 sentenze in 60 giorni: il Miur va a picco.

diritto-scolasticoA seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 22558 del 7 novembre 2016 che questo studio legale ha ottenuto, dopo una lunga battaglia presso i tribunali, è stato definitivamente sancito il diritto alla parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti precari con conseguente diritto per i precari a percepire gli scatti di anzianità mai corrisposti. Sulla scia di tale principio è avuto un exploit di sentenze che ha fatto concludere la stagione lavorativa primaverile con un risultato straordinario. Sono infatti ben 70 le sentenze, che l’Avv. Giovanni Rinaldi ed i colleghi Walter Miceli e Fabio Ganci (team legali Anief per il Piemonte) hanno ottenuto in appena 2 mesi contro il Ministero della Pubblica Istruzione. È stato difeso il personale della scuola in toto: sia il personale docente sia il personale Ata.

In primis, per quanto attiene il personale di ruolo le carriere di docenti e Ata non erano state valutate per intero come meritavano. I giudici hanno ribadito, giorno dopo giorno, che per il personale di ruolo nella scuola debba essere riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione della carriera maturata durante il periodo di pre-ruolo, in quanto le norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore sono in contrasto con la normativa europea.

In secundis, per il personale precario, in assenza di ragioni oggettive di deroga al principio di non discriminazione, le sentenze hanno confermato che “sussiste il diritto dei ricorrenti alla progressione professionale retributiva, negli stessi termini previsti per il personale di ruolo”.soldiIl Ministero della Pubblica Istruzione, malgrado le centinaia di sentenze nelle quali risulta inevitabilmente e ininterrottamente soccombente, negli anni reitera un’illecita quanto odiosa discriminazione a discapito di tutti i precari della scuola, docenti e Ata. Diverse vittorie si sono avute anche nel campo della mobilità del personale scuola, in seguito agli errori dell’algoritmo che doveva regolare i trasferimenti per l’anno scolastico 2016/2017, e del risarcimento del danno per la reiterazione abusiva dei contratti a termine, a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 22552/2016. Due mesi che costano al Ministero della Pubblica Istruzione mezzo milione di euro.

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Buoni fruttiferi postali. Vanno rimborsati per intero!

buoni_postali_fruttiferi_5-H130719172658-k7BB-U10601424648410CqH-700x394@LaStampaI buoni fruttiferi postali hanno da sempre ricoperto il ruolo di strumento finanziario prediletto per quelle persone non inclini ad investire i propri risparmi nei mercati azionari ed obbligazionari. Al riparo dalle possibili turbolenze del mercato di capitale di rischio, infatti, i buoni fruttiferi offrono tuttora un sicuro rendimento che matura con il passare degli anni fino al termine prestabilito. Essi, inoltre, sono soggetti ad una ritenuta fiscale decisamente più favorevole (12,50%) rispetto alla tassazione prevista per le persone fisiche sull’utile di capitale (o capital gain), pari al 26% per le persone fisiche. Negli ultimi anni, tuttavia, sono sorte numerose polemiche circa l’effettiva redditività dei buoni fruttiferi sottoscritti tra gli anni ’80 e ’90. In quel periodo, infatti, migliaia di cittadini italiani si rivolgevano presso gli uffici postali presenti sul territorio per procedere all’acquisto di BFP ventennali e trentennali, appartenenti alle serie “L” “M” “N” “O” e “P”, come forma di investimento, per se o per i propri cari, per gli anni a venire. Oggi questi stessi risparmiatori vedono depauperarsi il proprio investimento poiché, al momento della riscossione dei crediti dovuti, una volta raggiunto il termine ultimo di redditività degli interessi concordati al momento della sottoscrizione, gli uffici postali riconoscono loro un interesse notevolmente inferiore rispetto a quanto dovuto (ridotto per un valore oscillante tra il 20 e 50 percento). La ragione di questa notevole riduzione è da ricercarsi nel Decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno 1986, conosciuto come Decreto Gava-Goria (G.U. n. 148 del giugno 1986), che prevedeva l’istituzione di una nuova serie di buoni con la lettera “Q” da parte dello stesso Ministero, avente un’applicazione di saggi d’interesse notevolmente inferiore al passato, e stabiliva che tutti i buoni postali fruttiferi delle serie precedenti fossero convertiti in titoli della nuova serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, in questo modo, i buoni delle precedenti serie si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie, con relativo computo degli interessi effettuato sul montante maturato alla data di entrata in vigore del decreto, in base alle norme di cui al primo comma dell’art. 172 del D.M. richiamato. Questa nuova serie rappresenta un vero e proprio “declassamento” di quelle antecedenti, poiché presentavano Tassi di interesse notevolmente più bassi rispetto a quelli sottoscritti al momento dell’acquisto. Il risultato di questa operazione è stata una notevole sottrazione di utili. La mancanza di qualsiasi informazione diretta ad ognuno degli investitori colpiti dal provvedimento ministeriale ha provocato l’insorgenza di numerosissimi casi di persone ignare del cambiamento delle condizioni di maturazione degli interessi. Questi, al momento della riscossione, non hanno visto rispettate le indicazioni riportate a tergo dei buoni fruttiferi cartacei sottoscritti in passato, con la conseguenza di un notevole depauperamento delle proprie condizioni economiche. Nel 2007, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in seguito i numerosi ricorsi di legittimità sorti a seguito dell’insorgenza di numerose controversie in materia, con sentenza n. 13979 del 2007 stabiliva che “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori, che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono”. La Corte di Cassazione ha precisato che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il rapporto tra Poste Italiane Spa e il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta acquistati, nel rispetto delle regole generali contrattuali di diritto privato. Quindi il contrasto tra le condizioni indicate sul titolo e quelle stabilite dal Decreto Ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali e che le condizioni alle quali le Poste si obbligano possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione. Questo orientamento giurisprudenziale ha trovato ampio seguito non solo nelle aule di Tribunale, dove tuttavia alcuni giudici di primo grado fanno soggiacere la natura particolare creditizia e privatistica del BFP a quella di mero titolo di legittimazione, ma anche delle autorevoli camere di Arbitrato Bancario Finanziario, tra le quali spicca quella di Milano che, con Decisione n. 1465 del 09 maggio 2012, richiama quanto statuito dalla sentenza delle SS.UU. sopra indicata. Essa afferma che, sebbene ai titoli come quello in esame non si applicano i principi dell’autonomia causale, dell’incorporazione e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito, la fonte del rapporto è pur sempre una fonte contrattuale cui sono del tutto estranei lineamenti autoritativi. Di conseguenza la possibilità di eterointegrazione del contratto deriva unicamente dallo specifico regime contrattualmente accettato dalle parti al momento della emissione del titolo (si veda anche Collegio ABF di Napoli n. 2615/2012; Collegio ABF di Milano 8 marzo 2013 n. 315/2011; Collegio di coordinamento n. 5673/2013 e ancora il Collegio di Milano n. 7437 del 7 novembre 2014). Per i titoli emessi antecedentemente a quelli di serie “Q”, per i quali troverebbero applicazione le modifiche peggiorative del Decreto Ministeriale del giugno 1986, bisogna guardare attentamente le indicazioni stampigliate a tergo dei titoli. In mancanza di apposita informazione circa la modificazione del calcolo degli interessi dovuti, qualora l’ammontare del dovuto risulti inferiore a quello previsto nel regolamento istitutivo della serie in vigore al momento dell’acquisto del buono, si applicherebbe il rendimento previsto dallo stesso titolo. Dello stesso tenore la recente sentenza n. 559 del 2015 del Giudice di Pace di Savona che ha condannato Poste Italiane a rimborsare al risparmiatore quanto effettivamente e complessivamente dovuto sulla base della tabella apposta sul retro del B.P.F.

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Tribunali di Torino e Ivrea: €70.000 per 22 docenti!

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Con ben sette sentenze ottenute dall’ANIEF presso i Tribunali del Lavoro di Torino e Ivrea, il Ministero dell’Istruzione è stato condannato per discriminazione e violazione di norme comunitarie nei confronti di 22 docenti precari cui non aveva mai riconosciuto il diritto alle progressioni di carriera e all’anzianità di servizio maturata in ragione dei tanti contratti a termine succedutisi nel corso degli anni.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi hanno ottenuto una condanna dell’Amministrazione a più di 70.000 Euro di risarcimento.

Secondo la sentenza “in assenza di ragioni oggettive di deroga al principio di non discriminazione sussiste il diritto dei ricorrenti alla progressione professionale retributiva, negli stessi termini previsti per il personale di ruolo” ribadendo che “non possono esservi dubbi sul fatto che l’Ordinamento comunitario prescrive come regola la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato nel settore privato come in quello pubblico”.

http://www.orizzontescuola.it/news/anief-22-docenti-risarciti-70000-euro-e-miur-condannato-discriminazione?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

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Tribunale del Lavoro di Torino con ben cinque sentenze che condannano l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti un totale di oltre 50.000 Euro per le progressioni stipendiali mai riconosciute

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La battaglia dell’ANIEF a tutela dei diritti dei lavoratori precari della scuola continua a raccogliere successi in tribunale e a vedere il Ministero dell’Istruzione nuovamente condannato per aver discriminato i docenti a tempo determinato non riconoscendo loro la medesima progressione stipendiale corrisposta ai docenti di ruolo. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi danno una nuova sonora lezione al MIUR e ottengono ragione presso il Tribunale del Lavoro di Torino con ben cinque sentenze che condannano l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti un totale di oltre 50.000 Euro per le progressioni stipendiali mai riconosciute.

Le sentenze, ottenute grazie alla grande professionalità dei legali ANIEF, ricordano che “il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell’ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato” e accolgono in toto le tesi del nostro sindacato ribadendo che “il contrasto tra le previsioni del diritto comunitario e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti”.

Le ragioni addotte dal MIUR per giustificare la palese disparità di trattamento posta in essere nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, infatti, sono state ritenute senza “alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica, comprensibile ma del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato”.

Alla luce della giurisprudenza comunitaria, dunque, il Tribunale del Lavoro di Torino ha ritenuto “illegittime le norme del CCNL del comparto scuola che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di immissione in ruolo” condannando, di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione a corrispondere ai ricorrenti le progressioni stipendiali mai riconosciute per un totale, comprensivo di interessi, che supera i 50.000 Euro e con ulteriore condanna al pagamento delle spese di giudizio quantificate in complessivi 11.614 Euro oltre accessori.

L’ANIEF ricorda a tutti i lavoratori precari della scuola che è ancora possibile ricorrere per vedersi finalmente riconosciuti i propri diritti e per ottenere pari dignità retributiva rispetto ai docenti a tempo indeterminato.

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Infermieri dipendenti. L’ASL deve rimborsare iscrizione IPASVI.

Speciale sanità

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sezione lavoro 7776/2015), in riferimento a un avvocato, dipendente di una pubblica amministrazione ha stabilito un importante principio di diritto. Il pagamento della tassa di iscrizione all’albo professionale, essendo un costo per lo svolgimento dell’attività “deve gravare” sul datore di lavoro pubblico. Il professionista, infatti, si iscrive all’albo per un’attività il cui unico beneficiario è l’ente pubblico e non il professionista stesso. Un costo quindi che non deve gravare sul lavoratore. Sempre la Cassazione specifica che “se tale costo viene anticipato dal dipendente” questi deve essere rimborsato dall’ente stesso. Dello stesso tenore, il Consiglio di Stato, in un parere del 2010 aveva affermato che quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività. Dopo molti anni il legislatore ha chiarito che deve essere obbligatoriamente iscritto all’albo anche l’infermiere dipendente (legge 43/2006). Per tale categoria professionale, l’iscrizione al proprio ordine professionale costituisce un requisito professionale necessario per svolgere il rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza. Inoltre pur essendo, in linea generale, vero (tesi Tribunale di Alessandria) che il personale infermieristico possa svolgere prestazioni professionali, fuori dall’orario di lavoro, presso terzi è anche vero che il vincolo di esclusività va esaminato in modo concreto e non solo potenziale. Tutto ciò conduce ad una estensione della sentenza, emessa a favore dell’Avvocato, nei confronti dei dipendenti delle ASL iscritti ai rispettivi albi professionali quindi, Infermieri, ma non solo: anche quei Tecnici di radiologia, Ostetriche, Psicologi e Medici in regime di TOTALE ESCLUSIVITA’. (Escludendo quindi chi fa per esempio, prestazioni occasionali). Decisiva quindi è l’esclusività del rapporto che lega il professionista all’amministrazione. L’opera professionale risulta garantita nell’ambito della subordinazione, la tassa annuale da pagare all’Ordine rientra fra i costi per lo svolgimento dell’attività e deve dunque gravare sull’ente datore, che è l’unico beneficiario delle prestazioni. Pertanto il professionista provando quanto suddetto, potrà rivendicare la tassa di iscrizione agli infermieri dipendenti;

Lo Studio Legale promuove azione per il recupero dell’iscrizione Ipasvi sostenuta dal professionista dipendente in via esclusiva di Aziende sanitarie locali mediante diffida e successivo ricorso al Giudice del Lavoro.

Per ogni informazione: rinaldi.ricorsi.segreteria@gmail.com

Scheda adesione

Cassazione 7776/2015

Diffida

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Tribunali del Lavoro di Alessandria, Biella, Novara, Torino e Vercelli…14 Sentenze in una settimana. € 100.000,00 ai precari!

pizap.com14489927728061Anief – Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi ottengono ben 14 sentenze di totale accoglimento che riconoscono ai nostri iscritti un risarcimento che supera i 100.000 Euro.

I Tribunali del Lavoro di Alessandria, Biella, Novara, Torino e Vercelli dicono 14 volte Sì all’ANIEF e concordano nell’affermare che il MIUR, non riconoscendo ai docenti precari il diritto alle progressioni stipendiali in base agli anni di servizio effettivamente prestati, compie un vero e proprio sopruso, confermando che “ricorrono tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE: in primo luogo la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, così che nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento”.

Il Tribunale del Lavoro di Vercelli, ad esempio, sposando in toto le tesi riportate con estrema perizia dai legali ANIEF in udienza, ricorda che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha già chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE “e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come “di ruolo” in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari” (Corte di Giustizia 13.9.2007 C-307/5 Del Cerro punto 29; Corte di Giustizia 22.12.2010 C-444/2009 Gavieiro e C-456/2009 Torres punto 43)”.

Nelle sentenze ottenute dall’ANIEF risulta chiaro, infatti, come “una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell’impiego. “Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell’accordo quadro” (Corte di Giustizia 22.12.2010 cit. punto 57)” e che l’assunzione di lavoratori, alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con contratti a tempo determinato, “non costituisce “ragione oggettiva” ai sensi dell’art. 4 punti 1 e 4, per differenziare i predetti lavoratori dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (e quindi inseriti nel ruolo organico dell’amministrazione)”.

Anche nel caso della progressione professionale retributiva, rivendicata dai legali ANIEF in favore di 17 docenti precari, la sussistenza di un diverso tipo di contratto di assunzione non giustifica la disparità di trattamento concretamente operata dal MIUR. I Giudici del Lavoro piemontesi, dunque, lo condannano a riconoscere ai nostri iscritti il diritto all’anzianità di servizio “sin dal primo rapporto a termine dagli stessi sottoscritto negli stessi esatti termini in cui la stessa sarebbe stata loro riconosciuta se fossero stati immessi in ruolo sin da tale momento” e, per l’effetto, a corrispondere loro il pagamento delle differenze retributive mai riconosciute per un totale, comprensivo della condanna alle spese di lite, che supera i 100.000 Euro.

Una nuova, sonora, lezione impartita dall’ANIEF al MIUR nelle aule dei tribunali, dunque: la sapiente azione giudiziaria, patrocinata con estrema competenza dai nostri legali, ha nuovamente ricordato alla Pubblica Amministrazione che la professionalità e l’esperienza acquisite dai lavoratori della scuola in anni di servizio con contratti a tempo determinato meritano non solo pieno rispetto, ma anche il dovuto riconoscimento economico.

Per ulteriori informazioni sui ricorsi promossi dall’ANIEF contro la disparità di trattamento operata dal MIUR nei confronti dei lavoratori precari della scuola

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Ricorsi alla Volkswagen

Noto oramai a tutti è lo scandalo Volkswagen, scoppiato negli USA con l’accusa, mossa dall’Epa, l’Agenzia federale per la protezione dell’ambiente, di aver intenzionalmente utilizzato dei software progettati per aggirare le leggi anti-smog.

La Volkswagen ammette le violazioni. I veicoli coinvolti nel mondo ammontano a 11 milioni, un numero enorme che, ovviamente, coinvolge anche il nostro Paese.

La Volkswagen, nel frattempo, annuncia interventi gratuiti su tutti i veicoli coinvolti per eliminare il software incriminato, mentre la Volkswagen Italia sospende, come misura precauzionale, le vendite delle auto con motori diesel EA 189 omologati Euro 5. Iniziative apprezzabili, per quanto insufficienti.

Secondo i comunicati ufficiali della Volkswagen, degli 11 milioni di vetture coinvolte, circa 5 milioni sarebbero auto con marchio Volkswagen, 2,1 milioni Audi, 1,2 milioni Skoda e 1,8 milioni veicoli commerciali.

Le auto coinvolte sarebbero quelle che montano i motori EA 189, comunemente noti come TDI.

Sin da subito la stessa Cancelliera, Angela Merkel, ha chiesto “piena trasparenza” sullo scandalo che sta mettendo in ginocchio il colosso di Wolfsburg e rischia di trascinare con sé tutta l’economia tedesca.

Naturalmente anche i consumatori italiani sono alla finestra, ed in assenza di una normativa di class action, potranno agire singolarmente.

A tutela dei consumatori, oltre alle associazioni di categoria, irrompe anche il Prof. Marcello Pacifico, presidente ANIEF, il sindacato più agguerrito dei docenti, che dal 2008 ha vinto più di 50.000 ricorsi (articolo Panorama 5 ottobre).

Sarà RADAMANTE (www.radamante.org) l’associazione che tutelerà i consumatori e che fornirà ampia tutela legale, mettendo, a breve, a disposizione sia il modello di diffida che una scheda da far compilare e sottoscrivere alle officine autorizzate non appena inizieranno le chiamate.

Gli avvocati Avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi hanno già studiato il caso e predisposto il piano per lo storico contenzioso, per RADAMANTE.

Durante i controlli – riferisce il legale Giovanni Rinaldi – diverse centraline potrebbero risultare truccate, e per questo si ha diritto ad  un risarcimento del danno. Stiamo parlando di un risarcimento dovuto anche in caso di aggiornamento/regolarizzazione del Software considerato che il consumatore si troverà, comunque, in possesso di una vettura di minor valore rispetto a quella pagata alla casa madre, a causa dell’abbassamento delle prestazioni o addirittura al declassamento della categoria Euro.

Volkswagen ha detto a più riprese, anche per voce del capo del brand Vw del marchio Herbert Diess, di essere al lavoro per trovare una soluzione, sebbene ancora non si sa quale sarà la linea d’azione. È presumibile che si interverrà non solo sul software ma anche sul sistema di iniezione aggiornando l’impianto e pulendo l’intero insieme. Difficilmente si procederà con interventi complicati come, per esempio, il montaggio di sistemi di post trattamento dei gas di scarico.

Intanto tutti i possessori di automezzi (VW, AUDI, SKODA SEAT) Euro 5 possono verificare se il proprio mezzo è coinvolto. Basta prendere il numero di telaio, andare sul sito della casa madre e inserirlo nell’apposita finestra. Il consumatore capirà se è interessato o meno.

A fronte delle diverse posizioni delle associazioni, RADAMANTE chiarisce come vuole procedere.

Ad oggi si delineano tre filoni di azione: 1) azione penale per poi costituirsi parte civile ed ottenere i danni; 2) Class-Action; 3) Azione degli azionisti.

Prima di tutto occorre capire quale sia effettivamente il nocumento arrecato ai possessori degli automezzi coinvolti. Di certo i proprietari delle automobili manomesse sono in possesso di un’automobile che consuma di più di quanto dichiarato e non in linea con gli standard di emissioni consentiti. Inoltre il consumatore si troverà in possesso di una vettura di minor valore rispetto a quella pagata alla casa madre, a causa dell’abbassamento delle prestazioni o addirittura al declassamento della categoria Euro. Da tale situazione inoltre ne deriverà una concreta svalutazione dei mezzi nelle eventuali trattative di rivendita a terzi con incidenza diretta e negativa sul patrimonio dei proprietari delle autovetture.

Ciò detto, tralasciando, l’ipotetica azione degli azionisti, e limitandoci alla posizione dei proprietari e possessori di autovetture coinvolte riteniamo che l’azione penale rischia di diventare lunga e dispendiosa. E’ vero che il proprietario del mezzo potrebbe avere un interesse ad una condanna penale, ma i tempi per ottenere poi il ristoro economico si allungherebbero di molto.

Allo stesso modo, alcune associazioni di consumatori, promuovono delle c.d. Class Action per ottenere in un unico processo il risarcimento del danno subito dai cittadini danneggiati dal medesimo fatto. 
In realtà è utile chiarire come la c.d. Class Action, istituto di derivazione anglosassone, è in pratica un’azione legale condotta da uno o più soggetti che chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti per tutti i componenti presenti e futuri della classe, del gruppo.
Con l’avvio della Class Action il giudice deve solo stabilire se l’impresa vada condannata. Solo poi fisserà le modalità per stabilire gli importi dovuti e la procedura per attribuire il rimborso ad ogni singolo cittadino.
Dalla causa collettiva si deve passare quindi a stabilire i rimborsi individuali: questo passaggio deve essere gestito da una Camera di Conciliazione che dovrà poi essere costituita presso il Tribunale che si occupa della causa. Si tratta di una procedura non troppo semplice e comunque con qualche margine di rischio considerato che chi la promuove può essere stoppato dal tribunale (inammissibilità) e rischiare la condanna alle spese. Peraltro al momento si registra un vero e proprio fallimento delle procedure di Class Action portate avanti dalle associazioni di consumatori considerato che dall’entrata in vigore del D. L.vo 140/2006 che l’ha introdotta in Italia su 50 procedure ammesse solamente due hanno fatto ottenere ai ricorrenti i risarcimenti (di Repubblica del giugno 2015)

http://www.repubblica.it/cronaca/2015/06/23/news/il_flop_italiano_della_class_action_risarcito_solo_il_2_-117518334/ ).

Rimane, dunque con maggiore probabilità di riuscita certamente il ricorso alle ordinarie azioni legali per ottenere il risarcimento dei danni subiti di fronte al Giudice civile, per chiedere l’integrale ristoro dei danni subiti. Si aggiunga inoltre come RADAMANTE per fornire la migliore assistenza metterà a disposizione sia il modello di diffida sia i consulenti di parte che quantificheranno ex ante il danno subito.

Inoltre, sempre RADAMANTE, metterà a disposizione dei consumatori una scheda rilevazione dati da far sottoscrivere all’officina autorizzata dopo l’aggiornamento del Software.

il primo consiglio di RADAMANTE è infine quello di non firmare alcuna rinuncia ad azioni legali ovvero di altri documenti poco chiari che le concessionarie potrebbero sottoporre al momento della convocazione in officina per l’annunciata campagna di richiamo.

 

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Pioggia di sentenze in Piemonte

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I tribunali del Piemonte accolgono i ricorsi ANIEF, patrocinati dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, e riconoscono la violazione delle direttive comunitarie e l’illecita disparità di trattamento posta in essere dal Ministero dell’Istruzione, condannandolo a un risarcimento danni complessivo che supera i 40.000 Euro.

Con otto sentenze di identico tenore, i Tribunali del Lavoro di Torino e Vercelli danno piena ragione alle tesi patrocinate con competenza dai legali ANIEF e a riconoscere che “contrariamente a quanto dedotto dal MIUR, ricorrono tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE”, non ravvedendo “nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico”.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, infatti, così come sostenuto dai nostri legali in udienza, “l’unico limite che giustifica un trattamento differenziato e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego”.

Le sentenze evidenziano come “La Corte ha definito la nozione di ragioni oggettive, tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di “elementi precisi e concreti (…) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (Cfr. Corte di Giustizia sentenza Del Cerro cit., punti da 49 a 58)”.

Secondo i legali dell’ANIEF, il Ministero dell’Istruzione non è mai stato in grado di dimostrare in udienza quali fossero questi elementi “precisi e concreti” per continuare a retribuire i lavoratori precari della scuola con il trattamento economico iniziale senza riconoscere alcun valore ai tanti anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato. Per tali ragioni, quindi, gli otto ricorsi sono stati accolti con relativa condanna del MIUR a riconoscere ai nostri iscritti “il livello stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio maturata in virtù dei contratti a termine oggetto di causa” ed al pagamento in loro favore di tutte differenze retributive maturate e mai corrisposte, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità al saldo. La soccombenza in giudizio è costata al Ministero dell’Istruzione anche la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in un totale di 9.600 Euro oltre accessori.

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Vittoria in Corte di Giustizia Europea

 

corteQuella scritta oggi a Lussemburgo è una pagina storica che pone fine alla precarietà nella scuola e in tutto il pubblico impiego: ora è assodato che non esistono ragioni oggettive per discriminare personale docente e Ata assunto a tempo determinato nella scuola italiana dal 1999. I giudici sovranazionali hanno spiegato che la direttiva comunitaria osta a una normativa nazionale che autorizza, in attesa dell’assunzione del personale di ruolo, il rinnovo dei posti vacanti e disponibili, senza indicare tempi certi ed escludendo possibilità di ottenere il risarcimento danno. Pertanto, ha spiegato la Corte, non esistono criteri oggettivi e trasparenti per la mancata assunzione del personale con oltre 36 mesi di servizio, né si prevede altra misura diretta a impedire il ricorso abusivo al rinnovo dei contratti. È una sentenza che coinvolge un numero altissimo di lavoratori precari italiani: solo nella scuola, l’Anief ha calcolato, sulla base dei dati Miur e Inps, che sono infatti più di un milione e mezzo le supplenze annuali (fino al 31 agosto) e al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) conferite in questi anni ai docenti, a fronte di 250mila immissioni in ruolo e 300mila pensionamenti: “ora quei precari devono essere tutti assunti e risarciti” Nel 2010 si attiva la prima procedura d’infrazione, ancora in corso, contro lo Stato italiano per la mancata stabilizzazione di un supplente ATA; negli anni successivi sono in migliaia i precari docenti e ATA che inoltrano agli uffici della Commissione denunce circostanziate sulla violazione della normativa comunitaria grazie al sindacato Anief e al suo Presidente Prof. Marcello Pacifico. 10830942_10203842035065297_3474466532591656603_oLa Legge italiana 106/2011 cerca di mettere un argine e deroga espressamente all’esecuzione del diritto dell’Unione per via di ragioni oggettive che nell’estate del 2012 sono state individuate dai giudici di Cassazione nella particolare condizione della scuola italiana: per il nostro Stato, i precari sarebbero addirittura “fortunati”, perché con il servizio accumulano in graduatoria punti per entrare di ruolo. Mentre gli organici non sarebbero prevedibili e il pareggio di bilancio imporrebbe risparmi. “Tutti motivi – sottolinea Pacifico – che la Corte europea nelle cinque cause riunite oggi e rinviate dal giudice Coppola del lavoro di Napoli e dalla Consulta ha ritenuto inesistenti, condividendo le tesi dell’Avvocato generale, della stessa Commissione e dei legali Anief che rappresentano i ricorrenti: in primo luogo, il fare punteggio non garantisce l’immissione in ruolo come si è dimostrato con i numeri forniti dai legali dell’Anief; in secondo luogo, sempre dalle carte risultano ogni anno chiamati centinaia di migliaia di supplenti; infine, le ragioni finanziarie non possono comprimere diritti inalienabili, ancorché vere visto che il costo della chiamata dei precari avrebbe di fatto aumentato di due terzi la spese corrente”. “Il Governo, temendo le conseguenze della sentenza, è già corso ai ripari: nel piano di riforma “La Buona Scuola”  ha previsto un piano di assunzioni di tutti i docenti inseriti nelle Gae (150mila), principio ribadito nel disegno di legge di stabilità 2015. Eppure rimangono esclusi i 100mila docenti che sono abilitati ma non inclusi nelle Gae nonché i circa 20mila ATA chiamati in supplenza annuale che potranno ricorrere al giudice del lavoro. Ma anche chi è stato assunto può portare in tribunale lo Stato italiano per aver violato sistematicamente le norme comunitarie”. 10697346_10203835483581514_8410417139047956150_oMa l’Anief non si ferma e annuncia ricorsi per l’applicazione del principio della parità di trattamento impugnando i decreti di ricostruzione di carriera che riconoscono solo parzialmente il servizio pre-ruolo, come la tabella di valutazione dei titoli dei servizi delle domande di mobilità. Sarà richiesto, come già riconosciuto dalle Corti di Appello, il pagamento degli scatti di anzianità per il periodo di precariato nonché le mensilità estive per un ammontare che potrà essere superiore a 20mila euro. Il giovane sindacato impugnerà anche il CCNL del 4 agosto 2011 perché costringe i neo-assunti dopo il 2011 a percepire uno stipendio da precari praticamente a vita, considerato l’accordo sindacale che garantisce l’invarianza finanziaria contro una precisa sentenza della stessa Corte di giustizia e le intenzioni del Governo di abolire gli scatti di anzianità.

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