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Trasferimento docente da Torino a Siracusa. Altra vittoria sull’algoritmo fallace.

Il Ministero dell’Istruzione, ancora una volta, risulta soccombente in merito ai numerosissimi errori dovuti all’utilizzo del cosiddetto “algoritmo” per la gestione delle relative domande di mobilità del personale docente. Sono stati disposti, in conseguenza, inopinati trasferimenti di docenti con minor  punteggio e titoli in sedi richieste dai docenti con maggior punteggio e titoli che ne avevano diritto.mobilita_logo2017Con ordinanza n. 1116/2017 del Tribunale di Verbania una docente di scuola secondaria di II grado, stante la manifesta illegittimità nella mancata assegnazione della cattedra in Fase C data alla Fase D, in totale spregio del disposto normativo, ha ottenuto di poter essere assegnata ad uno degli ambiti territoriali della regione Sicilia.

Il giudice accoglie il ricorso depositato dall’Avv. Giovanni Rinaldi.

Prima della sentenza la docente aveva subito un grave nocumento sia alle sue posizioni giuridiche sia a quelle familiari. Nemmeno il tentativo di conciliazione con il Miur era andato a buon fine. Il giudice adito, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato dall’insegnante – ex precaria assunta con la legge 107 del 2015 -, e ha evidenziato come “il trasferimento di un lavoratore pubblico a centinaia e centinaia di kilometri da casa e dai propri affetti, è tale da comportare, medio tempore, evidenti pregiudizi alla sfera personale e familiare; il tutto peraltro con notevoli esborsi economici che, se rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresentano certamente un pregiudizio patrimoniale intollerabile”.

La condanna del Miur arriva ancora una volta inesorabile permettendo alla docente di riavvicinarsi ai suoi affetti familiari e al suo luogo d’origine.

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Ministero condannato, ancora una volta, a pagare gli scatti di anzianità a 36 docenti precari.

Ministero condannato a pagare gli scatti di anzianità a 36 docenti precari.

bilanciaI Tribunali del Lavoro del Piemonte danno piena ragione all’ANIEF e confermano il pieno diritto dei lavoratori a termine della scuola alla corretta attribuzione degli scatti di anzianità anche durante il periodo di precariato. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi continuano la loro azione vincente in favore dei nostri iscritti ottenendo ben 36 provvedimenti che confermano a chiare lettere che il CCNL scuola, risultando in contrasto con la normativa comunitaria, deve essere disapplicato.

I Tribunali del Lavoro di Biella, Ivrea e Torino, infatti, accogliendo le richieste dei legali e richiamando l’ormai consolidata giurisprudenza comunitaria, hanno evidenziato come, “la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.

Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

Il Miur è stato condannato, dunque, a corrispondere ai 36 lavoratori che si sono rivolti con fiducia a noi, tutta l’anzianità di servizio maturata sin dalla data del primo contratto di lavoro a tempo determinato per un totale che supera i 200mila euro tra risarcimento e condanna al pagamento delle spese di soccombenza.

Esprimiamo piena soddisfazione per il risultato ottenuto e ricordiamo a tutti gli interessati che, in attesa che il Miur prenda coscienza dell’illegittimità del suo operato e apporti le dovute modifiche al CCNL di comparto, l’unica strada per ottenere il giusto riconoscimento della propria professionalità acquisita è adire le vie legali.

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Vittoria in Corte di Giustizia Europea

 

corteQuella scritta oggi a Lussemburgo è una pagina storica che pone fine alla precarietà nella scuola e in tutto il pubblico impiego: ora è assodato che non esistono ragioni oggettive per discriminare personale docente e Ata assunto a tempo determinato nella scuola italiana dal 1999. I giudici sovranazionali hanno spiegato che la direttiva comunitaria osta a una normativa nazionale che autorizza, in attesa dell’assunzione del personale di ruolo, il rinnovo dei posti vacanti e disponibili, senza indicare tempi certi ed escludendo possibilità di ottenere il risarcimento danno. Pertanto, ha spiegato la Corte, non esistono criteri oggettivi e trasparenti per la mancata assunzione del personale con oltre 36 mesi di servizio, né si prevede altra misura diretta a impedire il ricorso abusivo al rinnovo dei contratti. È una sentenza che coinvolge un numero altissimo di lavoratori precari italiani: solo nella scuola, l’Anief ha calcolato, sulla base dei dati Miur e Inps, che sono infatti più di un milione e mezzo le supplenze annuali (fino al 31 agosto) e al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) conferite in questi anni ai docenti, a fronte di 250mila immissioni in ruolo e 300mila pensionamenti: “ora quei precari devono essere tutti assunti e risarciti” Nel 2010 si attiva la prima procedura d’infrazione, ancora in corso, contro lo Stato italiano per la mancata stabilizzazione di un supplente ATA; negli anni successivi sono in migliaia i precari docenti e ATA che inoltrano agli uffici della Commissione denunce circostanziate sulla violazione della normativa comunitaria grazie al sindacato Anief e al suo Presidente Prof. Marcello Pacifico. 10830942_10203842035065297_3474466532591656603_oLa Legge italiana 106/2011 cerca di mettere un argine e deroga espressamente all’esecuzione del diritto dell’Unione per via di ragioni oggettive che nell’estate del 2012 sono state individuate dai giudici di Cassazione nella particolare condizione della scuola italiana: per il nostro Stato, i precari sarebbero addirittura “fortunati”, perché con il servizio accumulano in graduatoria punti per entrare di ruolo. Mentre gli organici non sarebbero prevedibili e il pareggio di bilancio imporrebbe risparmi. “Tutti motivi – sottolinea Pacifico – che la Corte europea nelle cinque cause riunite oggi e rinviate dal giudice Coppola del lavoro di Napoli e dalla Consulta ha ritenuto inesistenti, condividendo le tesi dell’Avvocato generale, della stessa Commissione e dei legali Anief che rappresentano i ricorrenti: in primo luogo, il fare punteggio non garantisce l’immissione in ruolo come si è dimostrato con i numeri forniti dai legali dell’Anief; in secondo luogo, sempre dalle carte risultano ogni anno chiamati centinaia di migliaia di supplenti; infine, le ragioni finanziarie non possono comprimere diritti inalienabili, ancorché vere visto che il costo della chiamata dei precari avrebbe di fatto aumentato di due terzi la spese corrente”. “Il Governo, temendo le conseguenze della sentenza, è già corso ai ripari: nel piano di riforma “La Buona Scuola”  ha previsto un piano di assunzioni di tutti i docenti inseriti nelle Gae (150mila), principio ribadito nel disegno di legge di stabilità 2015. Eppure rimangono esclusi i 100mila docenti che sono abilitati ma non inclusi nelle Gae nonché i circa 20mila ATA chiamati in supplenza annuale che potranno ricorrere al giudice del lavoro. Ma anche chi è stato assunto può portare in tribunale lo Stato italiano per aver violato sistematicamente le norme comunitarie”. 10697346_10203835483581514_8410417139047956150_oMa l’Anief non si ferma e annuncia ricorsi per l’applicazione del principio della parità di trattamento impugnando i decreti di ricostruzione di carriera che riconoscono solo parzialmente il servizio pre-ruolo, come la tabella di valutazione dei titoli dei servizi delle domande di mobilità. Sarà richiesto, come già riconosciuto dalle Corti di Appello, il pagamento degli scatti di anzianità per il periodo di precariato nonché le mensilità estive per un ammontare che potrà essere superiore a 20mila euro. Il giovane sindacato impugnerà anche il CCNL del 4 agosto 2011 perché costringe i neo-assunti dopo il 2011 a percepire uno stipendio da precari praticamente a vita, considerato l’accordo sindacale che garantisce l’invarianza finanziaria contro una precisa sentenza della stessa Corte di giustizia e le intenzioni del Governo di abolire gli scatti di anzianità.

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