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70 sentenze in 60 giorni: il Miur va a picco.

diritto-scolasticoA seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 22558 del 7 novembre 2016 che questo studio legale ha ottenuto, dopo una lunga battaglia presso i tribunali, è stato definitivamente sancito il diritto alla parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti precari con conseguente diritto per i precari a percepire gli scatti di anzianità mai corrisposti. Sulla scia di tale principio è avuto un exploit di sentenze che ha fatto concludere la stagione lavorativa primaverile con un risultato straordinario. Sono infatti ben 70 le sentenze, che l’Avv. Giovanni Rinaldi ed i colleghi Walter Miceli e Fabio Ganci (team legali Anief per il Piemonte) hanno ottenuto in appena 2 mesi contro il Ministero della Pubblica Istruzione. È stato difeso il personale della scuola in toto: sia il personale docente sia il personale Ata.

In primis, per quanto attiene il personale di ruolo le carriere di docenti e Ata non erano state valutate per intero come meritavano. I giudici hanno ribadito, giorno dopo giorno, che per il personale di ruolo nella scuola debba essere riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione della carriera maturata durante il periodo di pre-ruolo, in quanto le norme legislative e contrattuali che impongono la valutazione in misura inferiore sono in contrasto con la normativa europea.

In secundis, per il personale precario, in assenza di ragioni oggettive di deroga al principio di non discriminazione, le sentenze hanno confermato che “sussiste il diritto dei ricorrenti alla progressione professionale retributiva, negli stessi termini previsti per il personale di ruolo”.soldiIl Ministero della Pubblica Istruzione, malgrado le centinaia di sentenze nelle quali risulta inevitabilmente e ininterrottamente soccombente, negli anni reitera un’illecita quanto odiosa discriminazione a discapito di tutti i precari della scuola, docenti e Ata. Diverse vittorie si sono avute anche nel campo della mobilità del personale scuola, in seguito agli errori dell’algoritmo che doveva regolare i trasferimenti per l’anno scolastico 2016/2017, e del risarcimento del danno per la reiterazione abusiva dei contratti a termine, a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 22552/2016. Due mesi che costano al Ministero della Pubblica Istruzione mezzo milione di euro.

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Infermieri dipendenti. L’ASL deve rimborsare iscrizione IPASVI.

Speciale sanità

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sezione lavoro 7776/2015), in riferimento a un avvocato, dipendente di una pubblica amministrazione ha stabilito un importante principio di diritto. Il pagamento della tassa di iscrizione all’albo professionale, essendo un costo per lo svolgimento dell’attività “deve gravare” sul datore di lavoro pubblico. Il professionista, infatti, si iscrive all’albo per un’attività il cui unico beneficiario è l’ente pubblico e non il professionista stesso. Un costo quindi che non deve gravare sul lavoratore. Sempre la Cassazione specifica che “se tale costo viene anticipato dal dipendente” questi deve essere rimborsato dall’ente stesso. Dello stesso tenore, il Consiglio di Stato, in un parere del 2010 aveva affermato che quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività. Dopo molti anni il legislatore ha chiarito che deve essere obbligatoriamente iscritto all’albo anche l’infermiere dipendente (legge 43/2006). Per tale categoria professionale, l’iscrizione al proprio ordine professionale costituisce un requisito professionale necessario per svolgere il rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza. Inoltre pur essendo, in linea generale, vero (tesi Tribunale di Alessandria) che il personale infermieristico possa svolgere prestazioni professionali, fuori dall’orario di lavoro, presso terzi è anche vero che il vincolo di esclusività va esaminato in modo concreto e non solo potenziale. Tutto ciò conduce ad una estensione della sentenza, emessa a favore dell’Avvocato, nei confronti dei dipendenti delle ASL iscritti ai rispettivi albi professionali quindi, Infermieri, ma non solo: anche quei Tecnici di radiologia, Ostetriche, Psicologi e Medici in regime di TOTALE ESCLUSIVITA’. (Escludendo quindi chi fa per esempio, prestazioni occasionali). Decisiva quindi è l’esclusività del rapporto che lega il professionista all’amministrazione. L’opera professionale risulta garantita nell’ambito della subordinazione, la tassa annuale da pagare all’Ordine rientra fra i costi per lo svolgimento dell’attività e deve dunque gravare sull’ente datore, che è l’unico beneficiario delle prestazioni. Pertanto il professionista provando quanto suddetto, potrà rivendicare la tassa di iscrizione agli infermieri dipendenti;

Lo Studio Legale promuove azione per il recupero dell’iscrizione Ipasvi sostenuta dal professionista dipendente in via esclusiva di Aziende sanitarie locali mediante diffida e successivo ricorso al Giudice del Lavoro.

Per ogni informazione: rinaldi.ricorsi.segreteria@gmail.com

Scheda adesione

Cassazione 7776/2015

Diffida

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