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SEMINARI ANIEF AD AGRIGENTO

images aniefSi terranno in provincia di Agrigento un ciclo di seminari organizzati dall’Anief – Onlus che, nell’ultimi dieci anni, è riuscita a inserirsi con determinazione, con competenza e con successo nel dibattito culturale, parlamentare e giurisprudenziale del nostro sistema di Istruzione grazie alla guida esperta del Presidente Prof. Marcello Pacifico, e una rete di legali sul tutto il territorio nazionale, altamente specializzati in Diritto Scolastico e coordinati e guidati dagli Avv. Walter Miceli e Avv. Fabio Ganci.
I seminari formativi sulla legislazione scolastica si terranno:
•    il 25 Settembre ad Agrigento presso L’istituto paritario PITAGORA in Via Piersanti Mattarella 345,
•    il 26 Settembre a Licata  presso l’I.C. Leopardi  in Via Garigliano n. 2;
•    il 27 Settembre 2014 a Canicattì presso l’I.T. “G.Galilei” in Via Pirandello n. 4.
Per l’occasione, il 27 a Canicattì, sarà inaugurata la nuova sede territoriale in Via Fasci Siciliani n. 48, che riceverà il pubblico il Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30.
Diversi gli argomenti trattati Dimensionamento, Spending review, Contratti a termine ferie non godute, stabilizzazioni, blocchi stipendiali, TFS/TFR, pensioni, Concorsi, vincitori, idonei, TFA, PAS, Sostegno etc.
Relatori dei Seminari il Presidente Prof. Marcello Pacifico, l’Avv. Giovanni Rinaldi e la Professoressa Lucia Azzolina.
Si discuterà altresì del piano del governo sulla scuola e della oramai prossima decisione della Corte di Giustizia europea sull’abuso di precariato dello Stato italiano anche laddove i lavoratori, in particolare docenti e Ata, abbiano superato i 36 mesi di servizio, in totale differimento della direttiva comunitaria n.70 del 1999.
La decisione arriverà proprio su una causa seguita dall’Aneif e che potrebbe cambiare realmente gli scenari della scuola italiana.
Basta ricordare le recenti conclusioni pubblicate dell’avvocato generale, Szpunar, che ripercorrendo la lunga vicenda giudiziaria, ormai giunta quasi al suo epilogo ha concluso ricordando che “il modello organizzativo di assegnazione reiterata di supplenze su posti vacanti e disponibili al ruolo “non può essere considerata come giustificata da ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”. Szpunar sottolinea che è “ai giudici del rinvio, tenuto conto delle considerazioni che precedono, che spetterà valutare se ricorrano tali circostanze nell’ambito dei procedimenti principali”.
Il giovane sindacato, che ha già ottenuto presso diversi tribunali del lavoro sentenze positive in primo grado in tema di stabilizzazione e/o risarcimenti danni e scatti di anzianità è pienamente cosciente che l’esito finale sul ricorso sovranazionale è ancora da definire, ma reputa la posizione dell’avvocato generale e le ultime esternazioni di Renzi sulla volontà di procedere a stabilizzare 148.000 precari elementi incoraggianti.
“Anche se l’ultima parola spetterà alla Corte Giustizia europea – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – le indicazioni che arrivano oggi fanno crescere le nostre speranze e quelle di migliaia di lavoratori della scuola che hanno creduto nell’operato dell’Anief”.
Dopo i successi in tutta Italia e le numerose sentenze si prospetta un autunno caldo per le aule giudiziarie agrigentine, risultano infatti tantissime le adesione ai ricorsi promossi dall’Anief su:
•    stabilizzazione;
•    sulla ricostruzione di carriera per intero con il computo del pregresso periodo di precariato e conseguente pagamento degli arretrati;
•    sul riconoscimento degli scatti di anzianità per i precari e anche in questo caso con il pagamento degli arretrati;
•    trattenuta TFR.

 

RICORSI PRESIDI INCARICATI

Accolti altri due ricorsi dei presidi incaricati dal giudice di Sondrio

Avv. Walter MiceliIl Giudice del Lavoro di Sondrio ha accolto, in data 18 settembre, altri due ricorsi dei presidi incaricati.

Il testo base dei ricorsi è stato redatto dall’avv. Walter Miceli, ormai noto per gli innumerevoli successi giudiziari ottenuti contro il MIUR, mentre la predisposizione dei ricorsi, la confutazione delle tesi dell’Amministrazione e la discussione della causa è stata brillantemente sostenuta da Sharmine Carluccio, avvocato dell’associazione Dirigentiscuola-Confedir per la Lombardia.

La penalizzazione mensile, del primo ricorrente, calcolata dal collega Pietro Perziani,  era pari a 680,45 euro,  quindi la richiesta per i cinque anni precedenti, per tredici mensilità, era pari a 44.229,50 euro; quella del secondo di €. 881,04 mensili, con una conseguente penalizzazione, per i tre anni precedenti, per tredici mensilità,  pari a  euro 34.360,56.

Il Giudice ha accolto integralmente la richiesta riconoscendo al centesimo quanto richiesto, condannando tra l’altro  l’Amministrazione  alle spese pari, rispettivamente, a €. 2.800 e a €. 2.500 oltre “oltre Iva e CPA come per legge, ordinandone il pagamento diretto in favore del suo procuratore antistatario avv. Sharmine Carluccio”.

Abbiamo sentito gli “attori” che hanno lavorato al ricorso per un commento a caldo.

Sono ovviamente soddisfatta – ha affermato l’Avvocato Carluccio del foro di Milano – per il risultato. Dei sei ricorsi depositati in  Lombardia, tre sono stati accolti integralmente e confido nell’accoglimento degli altri le cui udienze di discussione si terranno a brevissimo. Il buon esito delle prime cause deriva senz’altro da un ottimo lavoro di squadra e da una eccellente capacità organizzativa della  Dirigentiscuola-Confedir, la Di.S.Conf., che ha avviato con entusiasmo la campagna di adesione ai ricorsi sia per i presidi incaricati sia per il riconoscimento della perequazione di tutti i dirigenti scolastici illegittimamente penalizzati.

Altrettanto entusiasta l’Avv. Walter Miceli del foro di Palermo, estensore del testo del ricorso.

Quando il presidente Attilio Fratta mi ha illustrato la situazione, sono rimasto alquanto scettico. Sapevo bene che non vi era alcuna giurisprudenza favorevole in materia, proprio perché nessuno aveva finora provato la via giudiziaria per dar forza alle giuste rivendicazioni dei dirigenti scolastici.
Il presidente Fratta, tuttavia, avvalendosi dello straordinario lavoro di consulenza dei professori Pietro Perziani e Francesco Nuzzacci, aveva predisposto una documentazione schiacciante, dalla quale emergeva la profonda ingiustizia che, da anni, subiscono i  presidi incaricati così come i dirigenti scolastici sottopagati rispetto agli omologhi quadri direttivi di II fascia.
La serietà del lavoro dell’associazione Di.S.Conf, dunque, è stata pienamente ripagata da questi primi e importantissimi precedenti giudiziari.
Speriamo, adesso, che le plurime soccombenze in giudizio convincano il Ministero della Pubblica Istruzione a rimuovere le tante sperequazioni subite dai dirigenti scolastici”.

Un commento anche da Pietro Perziani. “Prendo atto con piacere, che i Giudici apprezzano le mie relazioni liquidando al centesimo quanto da me calcolato. Alla soddisfazione personale per questi ricorsi vinti, aggiungo lo scempio che verifico quotidianamente preparando le relazioni tecniche per i ricorsi sulla Perequazione Esterna ed Interna dei Dirigenti Scolastici: una vera giungla retributiva. Nella Campania e in Sicilia non esistono due retribuzioni identiche. Una situazione assurda che  ha reso molto difficile la preparazione delle relazioni, facendo slittare di qualche mese la presentazione dei ricorsi, ma che ha permesso anche di inserire nei ricorsi stessi la sanatoria di tutti gli errori commessi dagli USR e dalle RTS.”

Meno “entusiata”, si fa per dire il Presidente Fratta! “Vi ricordate cosa risposi – afferma – quando fu accolto il primo ricorso?  “Potrei  dire  che sono contento dell’esito ma mentirei;  così come mentirei se dicessi che non lo sono”. Anche oggi mi chiedo perché, di fronte ad una evidente ingiustizia ed illegittimità , lo Stato costringe i propri dirigenti a rivolgersi al Giudice per vedersi riconosciuto quanto dovuto? Perché lo Stato “sfrutta” i propri dirigenti trattandoli diversamente dagli altri dirigenti di pari fascia. Perché lo Stato non retribuisce i presidi incaricati come gli altri dirigenti? Fanno forse un lavoro diverso dagli altri colleghi? Perché, infine, lo  Stato non pensa che sia giusto e sacrosanto stabilizzare i pochi presidi incaricati che da anni, anche un decennio,  fanno i dirigenti precari? Perché la legge non è uguale per tutti? Se si approva un D.L. che prevede la stabilizzazione dei dipendenti pubblici con almeno tre anni di incarico nell’ultimo quinquennio, perché la norma non dovrebbe valere anche per i presidi incaricati e oltre che per tutti gli altri docenti?
Perché i cittadini devono ricorrere sempre al Giudice per vedersi riconosciuto un loro diritto, pagando, tra l’altro un contributo unificato?
Chi non può permettersi di pagare la parcella dell’Avvocato cosa deve fare?
Se la Di.S.Conf.non avesse lanciato la campagna ricorsi fino a quando ci sarebbero state queste ingiustizie? Tutti i dirigenti avrebbero continuato a lamentarsi, ma senza una via di sbocco. Grazie alla nostra iniziativa finalmente i dirigenti scolastici recupereranno la dignità a  lungo calpestata e saranno retribuiti come gli altri dirigenti di pari fascia. Un impegno e una promessa che faccio ai circa 1.000 colleghi che hanno aderito alla I e II fase dei ricorsi e a quanti decideranno di aderire alla III fase inviando una semplice mail a ricorsi dirigenti@libero.it . A costoro sarà inviato tutto il materiale e la documentazione necessaria per decidere serenamente. 
Dopo queste sentenze che, ormai fanno giurisprudenza, è certo che tutti i ricorsi saranno accolti. Spero, ardentemente che l’Amministrazione prenda atto della situazione e che apra un tavolo di lavoro  per risolvere i problemi senza costringere i cittadini a ricorrere al Giudice.
Se così non sarà noi andremo avanti con i ricorsi, ci opporremo agli eventuali appelli, resisteremo anche se sappiamo bene che la più grande ingiustizia è il ritardo della giustizia. Sarà dura ma non molleremo fino a quando i dirigenti scolastici, incaricati e non, non saranno trattati come tutti i colleghi di pari fascia. Ho preso questo impegno e lo onorerò a tutti i costi.
E’ una vergogna che non si può tollerare e che dovrebbe far rabbrividire  i ben noti responsabili di questa assurda situazione che hanno, peraltro, il coraggio, di sbandierare ai quattro venti che tutelano la categoria. Il problema grave è che ci sono colleghi che danno ancora fiducia a questi signori.  Mi auguro che lo facciano in buona fede. 
Se così non fosse bisognerebbe parlare di masochismo.
Non fosse nata la Di.S.Conf. e non si fosse radicata, nonostante tutti i tentativi di soffocarla sul nascere, la situazione non sarebbe mai emersa. Resistere, resistere, resistere questo è stato il nostro moto. Ringrazio gli avvocati Miceli e Carluccio, il collega Perziani,e, soprattutto tutti i dirigenti dell’Associazione, in primis i due vice presidenti Ciotola e Indelicato, che hanno lavorato in silenzio. Un augurio di cuore ai colleghi Costa e Mollura per l’accoglimento dei loro ricorsi. Concludo la risposta con ironia. Perché non faccio i salti di gioia? Semplicemente perché l’organizzazione e la gestione dei ricorsi è stata ed è un’ impresa titanica che richiede e richiederà molto lavoro che avrei risparmiato volentieri se i Dirigenti scolastici fossero stati trattati come tutti gli altri dirigenti di II fascia e non confinati nella riserva indiana dell’Area V proprio da chi  è stato delegato alla loro tutela. Quando penso che tutti i dirigenti assunti dopo il 2001 (ultimo e penultimo concorso) non si vedono riconosciuta la R.I.A., ossia la loro retribuzione individuale di anzianità, sapendo che esiste un colpevole dello scempio, vado in bestia. Per ottenere il riconoscimento della propria anzianità, così come succede per tutti gli altri pubblici dipendenti, i neo dirigenti scolastici devono rivolgersi al Giudice, oppure rinunciare ad alcune centinaia di euro al mese con ricaduta sulla liquidazione e sulla pensione.  Una situazione che grida vendetta”.

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Corte d’Appello di Torino. Dall’inizio del 2013 ad oggi: 17 sentenze rigettano gli appelli del MIUR.

RICORSI ANIEF

images aniefLa Corte di Appello di Torino continua a dare piena ragione ai docenti con diversi contratti a termine che in primo grado avevano ottenuto già il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive. Le ultime sentenze (N. 928 del 17.09.2013 e N. 937 del 18.09.2013) confermano l’orientamento, rimasto intaccato dalla pubblicazione dalla pubblicazione della sentenza n. 146 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibile in parte infondata la questione sugli scatti. I giudici di Torino non annoverano, le logiche di risparmio della spesa pubblica, tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa

avv.-Rinaldi-anief-Medium-300x200

 sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione. Da Aprile ad oggi sono già 17 le sentenze che respingono gli appelli dell’Avvocatura dello stato e confermano le sentenze di primo grado.

Elenco delle sentenze (presto saranno tutte disponibili)

  1. N. 205 del 14.02.2013
  2. N. 519 del 23.04.2013
  3. N. 553 del 30.04.2013
  4. N. 565 del 02.05.2013
  5. N. 599 del 08.05.2013
  6. N. 601 del 08.05.2013
  7. N. 630 del 15.05.2013
  8. N. 635 del 15.05.2013
  9. N. 653 del 16.05.2013
  10. N. 705 del 29.05.2013
  11. N. 760 del 06.06.2013
  12. N. 792 del 13.06.2013
  13. N. 804 del 18.06.2013
  14. N. 808 del 18.06.2013
  15. N. 872 del 03.07.2013
  16. N. 928 del 17.09.2013
  17. N. 937 del 18.09.2013

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Corte d’Appello di Torino – Sentenza del 03 luglio 2013

Corte d’Appello di Torino – Sentenza del 03 luglio 2013

images aniefLa Corte di Appello di Torino continua a dare piena ragione ai docenti con diversi contratti a termine che in primo grado avevano ottenuto il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive.

La pubblicazione della sentenza n. 146 del 2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibile in parte infondata la questione sugli scatti quindi non ha intaccato l’orientamento della Corte.

Secondo i giudici le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione.

 Avv. Giovanni Rinaldi

Diritto Scolastico

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Tribunale di Alba: punteggio riconosciuto a chi ha adempiuto gli obblighi di leva non in costanza di nomina

Ricorsi :: Precari – Graduatorie ad esaurimento
Nuove vittorie ANIEF in tribunale: il MIUR ritarda colpevolmente l’immissione in ruolo di chi ha adempiuto gli obblighi di leva non in costanza di nomina


20326_3_mediumNuovi successi ANIEF presso i Tribunali di Alba e Catanzaro per la tutela di quanti hanno svolto il servizio militare obbligatorio e per questo sono da sempre discriminati dal Ministero dell’Istruzione all’interno delle graduatorie ad esaurimento. Non assegnare il giusto punteggio per il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il MIUR, non permette di avanzare nelle graduatorie ad esaurimento da cui annualmente si attinge per il 50% delle immissioni in ruolo ritardando illegittimamente – di conseguenza – il momento dell’assunzione dei docenti che sono stati sottoposti agli obblighi di leva e non hanno avuto la buona sorte di ottenere anche un concomitante incarico di insegnamento.

Lo ha stabilito il Giudice del Lavoro di Alba nell’ulteriore sentenza di accoglimento di un ricorso patrocinato dall’Avv. Giovanni Rinaldi dell’ANIEF in cui la decisione del MIUR di valutare il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, oltre che in contrasto con il D.Lgs. 297/94, è stata ritenuta “discriminatoria nella misura in cui tende a svantaggiare ingiustamente chi abbia adempiuto l’obbligo di leva rispetto a coloro che non vi fossero sottoposti (perché esonerati o di sesso femminile) o che, per pura casualità, abbiano prestato il servizio militare in concomitanza con incarico di insegnamento”. Il Giudice rileva, infatti, che “disparità di trattamento è ravvisabile in particolare nel fatto che l’applicazione dell’art. 2, comma 6 d.m. 44/2011 determina un ritardo nell’immissione in ruolo per tutti coloro che pur avendo conseguito il titolo di studio valido per l’insegnamento non abbiano potuto accedere immediatamente alle relative graduatorie solo perché obbligati a prestare il servizio militare, ponendo tali soggetti in una posizione di obiettivo e ingiustificato svantaggio rispetto a coloro che sono invece esonerati dal medesimo”. MIUR soccombente condannato anche al pagamento di 1.300 Euro di spese di lite.

Identico risultato ottengono per l’ANIEF gli Avvocati Angela Fazio e Cinzia Galasso presso il Tribunale di Catanzaro con una sentenza in cui il Giudice ribadisce la validità delle tesi del nostro sindacato e ricorda al MIUR che “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, e che non si presta certo a essere derogata da norme di rango secondario quali i D.M. sopra citati, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie […] onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento”.

I soddisfacenti successi che l’ANIEF ottiene ormai quotidianamente nei tribunali di tutta Italia, screditano con i fatti quei sedicenti conoscitori del diritto scolastico che tentano, spesso goffamente – o probabilmente impegnati più a riscuotere qualche consenso che a enucleare valide disamine giurisprudenziali in subiecta materia – di sminuire il nostro operato. Patrocinare il giusto riconoscimento di un diritto è, per il nostro sindacato, motivo di vanto e di orgoglio perché accettare un’ingiustizia o dimostrarsi inerti contro una discriminazione e non opporvisi in tutte le sedi opportune significa, in qualche modo, esserne complici. Questo dovrebbe far meditare qualche nostro detrattore “esperto del Diritto”, ma non ci aspettiamo molto; del resto si sa: quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito.

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Asti, Verona e Forlì altre sei sentenze pettine

Sei sentenze emesse dai Tribunali di Verona, Forlì e Asti riconoscono il pieno diritto degli iscritti ANIEF all’immissione in ruolo che il MIUR aveva negato loro relegandoli “in coda” nelle graduatorie d’interesse. Gli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, coordinando i nostri legali sul territorio, continuano a inanellare successi e ad ottenere piena ragione sul MIUR nuovamente condannato per aver istituito nelle graduatorie 2009/2011 una disciplina “eccentrica rispetto all’inserimento a pettine”.

Avv. Walter MiceliIl Giudice del Lavoro di Verona, con tre sentenze di identico tenore, accoglie totalmente i ricorsi patrocinati dall’Avv. Maria Maniscalco della cui professionalità e competenza l’ANIEF si avvale sul territorio. Le sentenze ricordano al MIUR che la collocazione in graduatoria non può essere disposta “sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo anche con i principi costituzionali (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1)” e ribadiscono che “la Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 2011 parla con felice espressione di disciplina eccentrica rispetto all’inserimento a pettine”. Accertato il diritto dei nostri iscritti all’immissione in ruolo dalle graduatorie 2009/2011, il Giudice condanna il MIUR al pagamento di 6.000 Euro di spese di giudizio.

Presso il Tribunale di Forlì la sempre attenta e vincente azione dell’Avv. Tiziana Sponga a tutelaAvv. Fabio Ganci dei nostri iscritti porta alla prima pronuncia di questo tribunale sulla “questione pettine” con il pieno accoglimento delle tesi patrocinate per conto dell’ANIEF e la constatazione che “il ricorso, nel solco dell’unanime posizione giurisprudenziale formatasi in materia, merita accoglimento”. Anche il Giudice del Lavoro di questo tribunale, dunque, ha opportunamente ricordato al MIUR che non è possibile, all’interno della pubblica amministrazione, sacrificare il principio del merito utilizzando “il mero dato formale della maggior anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale”, accertando il diritto della nostra iscritta all’immissione in ruolo finora negata dal Ministero e condannandolo anche a 3.000 Euro di spese di soccombenza.

avv.-Rinaldi-anief-Medium-300x200Dello stesso avviso è stato anche il Tribunale di Asti dove l’Avv. Giovanni Rinaldi, alla cui esperienza e professionalità l’ANIEF affida i propri iscritti sul territorio, ottiene due distinte sentenze che riconoscono pienamente le ragioni dei ricorrenti e in cui il Giudice ricorda che la Corte Costituzionale ha riaffermato la “regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza”. Anche in questo caso l’ANIEF ottiene l’immissione in ruolo dei propri iscritti e 3.600 Euro di condanna alle spese di giudizio a carico del MIUR.

L’ANIEF accoglie con partecipe soddisfazione la notizia del riconoscimento in favore di altri sei propri iscritti di quella aspirata nomina a tempo indeterminato che il Ministero, con caparbia ostinazione, aveva continuato a negare loro. Ancora una volta l’azione dell’ANIEF volta a ripristinare il giusto diritto all’immissione in ruolo in base al merito nelle graduatorie 2009/2011 è risultata vincente ottenendo, come era giusto che fosse, piena e completa ragione in tribunale.

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Corte Appello Torino. Rigettati altri 6 appelli del MIUR, confermati gli scatti biennali ai docenti precari.

Corte d’Appello di Torino: sugli scatti biennali ha ragione l’ANIEF; ‘illogiche’ le argomentazioni del MIUR

foto gioRigettati altri 6 appelli del MIUR contro le sentenze di primo grado ottenute dall’ANIEF a Torino. Le argomentazioni del Ministero sono state ritenute completamente infondate anche dai Giudici di secondo grado ed è stata ribadita la disparità di trattamento retributivo posta in essere a discapito dei precari della scuola in palese violazione della normativa comunitaria. L’Avv. Giovanni Rinaldi dell’ANIEF, patrocinando i diritti dei nostri iscritti sul territorio, ottiene vittoria completa per i suoi assistiti e una nuova condanna del MIUR al pagamento delle spese di lite.

I Giudici della Corte d’Appello di Torino, ormai, non hanno dubbi e continuano a rigettare gli appelli del MIUR che si ostina a non voler riconoscere gli scatti biennali ai docenti precari. Analizzata con puntualità l’attuale normativa che regola il conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali, la Corte d’Appello di Torino sposa le tesi dell’ANIEF e conferma che “per verificare il diritto gli incrementi periodici biennali del 2,50% […] deve utilizzarsi come parametro la prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due anni consecutivi, e non già la durata dell’incarico fino al 31 agosto, secondo un’interpretazione restrittiva che non si giustifica né sotto il profilo formale, né sotto quello sostanziale della diversità delle prestazioni”. Interpretando la portata dell’art. 53 della legge 312/80, la Corte ritiene che “non è fondata la tesi della sua riferibilità ai soli docenti di religione affermata dal Ministero in primo grado”. Sul punto i Giudici, accogliendo le argomentazioni sostenute dall’Avvocato Rinaldi dell’ANIEF, chiariscono nuovamente che “un’interpretazione così restrittivamente intesa si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio di dubbia legittimità costituzionale”.

La Corte d’Appello, inoltre, non ravvisando ragioni che possano giustificare la disparità di trattamento posta in essere dal MIUR ha ritenuto che “le ragioni addotte, in proposito, dal Ministero, incentrate, essenzialmente, sulla specialità del sistema normativo di reclutamento del personale docente e di assegnazione delle supplenze, che avrebbero la finalità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale allo studio e all’istruzione (artt. 33 e 34 Cost.) […] non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, che corrisponde unicamente ad una finalità di risparmio di spesa pubblica comprensibile ma del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell’accezione di cui alla clausola 4, punto l, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato”.

Le sei sentenze ribadiscono senza alcun dubbio, quindi, che l’ANIEF ha ragione e che “il contrasto tra le previsioni del diritto comunitario e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti”. Rigettate, pertanto, le vane argomentazioni del MIUR, la Corte d’Appello di Torino accerta nuovamente il diritto dei nostri iscritti a percepire l’incremento del 2,50% per ogni biennio di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato e conferma le sentenze di primo grado ottenute dall’ANIEF che già avevano dato torto al MIUR. Le condanne alle spese del secondo grado di giudizio sono state poste tutte a carico del Ministero, nuovamente soccombente, e quantificate in un totale di circa 10.000€.

Il nostro sindacato ha sempre sostenuto che corrispondere una retribuzione che non tiene conto dell’esperienza e della professionalità acquisita nel corso del tempo è una inammissibile mortificazione della professionalità dei lavoratori precari. L’ANIEF non smetterà di far condannare in tutte le sedi opportune queste intollerabili iniquità e continuerà a denunciare con fermezza le illegittime violazioni della normativa comunitaria poste in essere dal MIUR a discapito di quanti, con sacrificio e competenza, contribuiscono al buon andamento della scuola italiana.

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TORINO: Clamoroso autogol del MIUR in Tribunale.

Ricorsi :: Precari – Pettine GaE 2009/2011
Clamoroso autogol del MIUR in Tribunale: accolto ricorso Pettine ANIEF e accertato il diritto all’immissione in ruolo di altri 17 docenti chiamati in causa dallo stesso Ministero!

images aniefSuccede anche questo nelle aule dei Tribunali quando il MIUR si scontra con i legali dell’ANIEF; pur di non riconoscere il palese diritto di un nostro iscritto all’immissione in ruolo retrodatata al 2009/2010, il MIUR chiede la chiamata in causa delle “code” e il Giudice non solo dichiara il diritto all’immissione in ruolo del ricorrente, ma accerta di conseguenza anche quello degli altri 17 docenti costituitisi in giudizio contro il Ministero e al fianco del ricorrente. Si è, così, verificato, grazie alla pretestuosa richiesta del Miur, un “effetto moltiplicatore” del diritto all’assunzione a tempo indeterminato degli altri docenti (tutti, ovviamente, al pari del ricorrente, con più punti degli effettivi immessi in ruolo nel biennio 2009/2011).

Sembrava una normale causa “pettine” da cui ci si aspettava la solita condanna del MIUR al riconoscimento del diritto del ricorrente alla retrodatazione del ruolo con relativa condanna alle spese di lite e il biasimo per aver generato e prolungato colposamente un contenzioso inutile e dispendioso. L’Amministrazione resistente, invece, come al suo solito aveva prodotto domanda di approfondire la questione “della posizione della parte interessata rispetto a quella di tutti i colleghi che con un inserimento anch’essi a pettine nella graduatoria di interesse avrebbero potuto ottenere una posizione più favorevole rispetto al ricorrente e tale da escludere il diritto di costui alla retrodatazione richiesta”; il Giudice ha, perciò, provveduto a notificare gli atti di causa a tutti i soggetti indicati dal MIUR in modo che potessero intervenire con il preciso scopo, così come richiesto dal Ministero resistente, “di comprendere la presenza di un asserito loro diritto che fosse in contrasto con quello del ricorrente”.

All’atto della costituzione di ben 17 docenti – tutti con punteggio superiore a quello dei docenti effettivamente immessi in ruolo dal MIUR nel biennio 2009/2011 – questi si schieravano non contro, ma al fianco del ricorrente e reclamavano le immissioni in ruolo retrodatate in virtù proprio di quel “tutti a pettine” più volte e insistentemente richiesto in giudizio dal MIUR. Clamorosamente, però, il Ministero dell’Istruzione, posto davanti a quei docenti “di coda” inseriti “a pettine” per sua precisa richiesta ha, così come riportato chiaramente in sentenza, “espressamente rifiutato la accettazione del contraddittorio”! Il MIUR, quindi, ritrovandosi di fronte alla situazione che esso stesso aveva più volte reclamato “in potenza”, al mero scopo di presentare degli argomenti in opposizione al giusto diritto soggettivo vantato dai ricorrenti ANIEF, ha praticamente fatto “marcia indietro” dichiarando di “non voler sentire” le ragioni e i diritti di coloro i quali aveva evocato in giudizio.

E, in effetti, i Tribunali di tutta Italia avevano intuito il carattere pretestuoso della richiesta delMarcello_Pacifico_rieletto_presidente_Anief_fino_al_2016 MIUR, e si erano espressi aderendo alla tesi del Giudice del Lavoro di Torino, Dott. Aprile, secondo cui “l’argomento non può essere proficuamente seguito; la circostanza cui allude parte convenuta, infatti, risulta del tutto ipotetica ed eventuale e, soprattutto non può da sola interdire rimettendolo e condizionandolo al possibile e non attuale contegno di altri soggetti l’esercizio di un diritto soggettivo pieno, posto altresì che non risulta affatto provato che tutti coloro che il MIUR pretenderebbe di inserire ” a pettine” abbiano proposto ricorso innanzi al TAR e abbiano chiesto di essere così inseriti nella graduatoria a esaurimento. D’altra parte, il fatto stesso che il Giudice amministrativo abbia (incontestatamente) investito della questione il Giudice ordinario del lavoro, lascia evidentemente intendere che, nella fattispecie, si fa questione di diritti soggettivi e che, di conseguenza, assume rilevanza nel presente giudizio unicamente il momento lesivo di tali diritti (corrispondente all’inserimento della ricorrente “in coda” anziché “a pettine”) e non possono perciò essere presi in considerazione profili ulteriori e di per sé riguardanti, per così dire, la ‘ricostruzione’ di una nuova (e, per di più, del tutto virtuale) graduatoria” .

L’avventato tentativo di voler negare il diritto dell’iscritto ANIEF alla corretta retrodatazione del ruolo attingendo dalla graduatorie 2009/2011, ha avuto, quindi, come unica conseguenza quella di creare un “effetto domino” del diritto all’immissione in ruolo. Il MIUR, di conseguenza, non potrà far altro che presentarsi in giudizio e rimodulare (si spera) le sue teorie, quando instaureranno il contenzioso “Pettine” gli altri 17 docenti da lui stesso chiamati in causa, cui il Giudice ha riconosciuto di poter “avanzare specifica domanda […] così da consentire l’apprezzamento dei diritti in maniera individuale”.

Quando sostiene in giudizio le sue “suggestive” tesi, il MIUR farebbe bene anche a valutarne le dovute conseguenze – nella denegata ipotesi che qualcuno possa accontentarlo – in modo da evitare nuovamente di trovarsi in evidente imbarazzo di fronte a un Giudice, e costretto a dover ammettere che la propria linea di difesa era stata portata avanti solo pour parler! Ogni commento alla disavventura del MIUR in Tribunale sembra superfluo; torna alla mente solo il detto, di boccaccesca memoria, che chiosa, alla fine dell’avventura, “lo ‘ngannatore rimane a piè dello ‘ngannato”.

E rimane quasi il rammarico che altri Tribunali non abbiano dato retta al MIUR: evocando le “code”, infatti, i ricorrenti avrebbero comunque mantenuto il diritto all’immissione in ruolo e, in più, tantissimi altri docenti delle graduatorie aggiuntive, schierandosi al fianco dei ricorrenti ANIEF, avrebbero potuto ottenere l’assunzione a tempo indeterminato. Il Ministero, quindi, dovrebbe solo ringraziare la buona sorte visto che le sue masochistiche linee difensive non sono state, finora, accolte.

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Alessandria – Il Tribunale riconosce gli scatti ai precari

Anche il Tribunale di Alessandria riconosce il diritto del docente precario alla scatto biennale ex art. 53 legge 312/80. La sentenza di Alessandria conferma la scia positiva nei tribunali del Piemonte.

Sull’argomento si rammenta che anche la Corte di Appello di Torino è intervenuta con numerose sentenze di conferma delle decisioni di primo grado

SENTENZA Alessandria

 

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Ganci e Miceli….

Gli avvocati Walter Miceli e Fabio Ganci si occupano di diritto amministrativo, civile e del lavoro.

Avv. Walter MiceliLa loro attività si svolge prevalentemente presso il TAR Lazio, presso i Tribunali Amministrativi Siciliani, presso il Tribunale civile di Palermo, e relative Sezioni Distaccate, e presso la Corte di Appello di Palermo.
I colleghi hanno patrocinato, per conto dell’Associazione Nazionale Presidi, dell’Associazione Nazionale Insegnanti in Formazione ANIEF) e di migliaia di docenti, il contenzioso nazionale contro il Ministero della Pubblica Istruzione.

Avv. Fabio Ganci

Tale contenzioso ha prodotto le ormai storiche sentenze pilota contro la cristallizzazione delle graduatorie e a favore della mobilità degli insegnanti precari così come a favore della facoltà di spostamento dei punteggi tra diverse classi concorsuali.

L’avvocato Walter Miceli, inoltre, ha curato l’istruttoria legale che ha fruttato il primo precedente giudiziario in Sicilia per il riconoscimento del risarcimento dei danni a favore dei soggetti contagiati dall’epatite C a causa di trasfusioni di sangue infetto.

Lo studio, infine, è specializzato per tutte le controversie giuslavoristiche (licenziamenti, crediti di lavoro, cause di servizio…) e per la materia previdenziale ed assistenziale (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, cause di servizio…).