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Scuola: Collaboratori scolastici e amministrativi vanno all’incasso!! Arretrati e aumenti dello stipendio.

 
ataI Tribunali del Piemonte e la Corte d’Appello di Torino, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiuso la questione sul recupero dell’anzianità dei collaboratori scolastici e del personale amministrativo alle dipendenze del MIUR. Per decenni, dopo l’immissione in ruolo, il personale suddetto, in sede di ricostruzione della carriera, veniva decurtato 1/3 del periodo pregresso di servizio con conseguente rallentamento della carriera e perdita economica. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino a cui ne stanno seguendo altre (principio consolidato!)

“Non è ravvisabile, e neppure dedotta, alcuna ragione oggettiva che legittimi la disparità di trattamento in questione e che riguarda l’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato. Al personale assunto sin da subito a tempo indeterminato è riconosciuto l’avanzamento retributivo di volta in volta corrispondente al servizio effettivamente prestato, mentre, a parità di anzianità maturata in forza di contratti a termine, al lavoratore successivamente immesso in ruolo non è integralmente riconosciuto il servizio prestato a parità di mansione (Sentenza 252 del 23 aprile 2018)

Una volta statuito che il trattamento economico collegato all’anzianità non sia fondato su ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento e, dunque, che violi la clausola 4 della direttiva Direttiva 1999/70/CE, ne segue che l’equiparazione implichi che l’anzianità debba essere valutata nello stesso modo e con gli stessi criteri per il personale in ruolo e per il personale non di ruolo, secondo la disciplina applicabile e applicata nel tempo al personale di ruolo.soldi-retino-672

La sentenza succitata, giustamente ha stabilito che: “Detto trattamento retributivo non corrisponde quindi all’anzianità di servizio effettivamente maturata dall’appellata e risulta altresì deteriore rispetto a quello riservato ad un lavoratore assunto a tempo indeterminato con analoga anzianità”.

Appare pertanto consolidato il principio per cui tutto il personale ATA in ruolo con un periodo di precariato superiore a 4 anni o in ogni caso antecedente al 2011 hanno diritto all’integrale riconoscimento del periodo pregresso con l’aumento dello stipendio e la corresponsione degli arretrati per gli ultimi 5 anni.

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Accolto ricorso contro il modus operandi della Dirigente scolastica dell’I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli (CL)

dirigente-scolasticoAlla vigilia del concorso per Dirigenti scolastici, sarebbe bene che tutti i docenti riflettessero sulle molteplici responsabilità e oneri che tale incarico comporta. Diversi sono gli errori nei quali possono incorrere i Dirigenti che non approfondiscono determinate conoscenze procedurali.

Con provvedimento n. 2394/2017 il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha espresso parere favorevole sul ricorso al Presidente della Repubblica promosso nel 2015 da un gruppo di docenti in servizio presso la scuola secondaria superiore I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli in provincia di Caltanissetta. I medesimi hanno portato in Tribunale la loro Dirigente scolastica pro tempore in merito ad una seduta del Collegio dei docenti in cui veniva votata e respinta a maggioranza la proposta dell’ampliamento dell’offerta formativa.

La diatriba nasce in merito alla richiesta della Dirigente scolastica di votare una seconda volta in un collegio dei docenti del mese di dicembre, pensato ad hoc, la medesima proposta di ampliamento dell’offerta formativa già respinta nel Collegio dei docenti del mese di novembre.collegio_dei_docenti-273x300

Il Collegio dei docenti è organo adibito all’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa come stabilito prima dal T.U. D.lgs. n. 297/1994, poi dall’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 ed ancora dalla Legge n. 107/2015, art. 1, c.14 sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione  definiti dal Dirigente scolastico.

Il  piano è  il  documento  fondamentale  costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche ed  esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell’ambito della loro autonomia. Vero è che il Dirigente scolastico definisce gli indirizzi per l’ampliamento dell’offerta formativa, ma organo deliberante è e resta il Collegio dei docenti. Il ricorso è stato accolto per l’eccesso di potere, carenza di motivazione, arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, falsa applicazione della normativa di settore e sviamento di potere, violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A. di cui all’art. 97 della Costituzione. Il modus operandi della Dirigente scolastica dell’I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli in provincia di Caltanissetta si è rivelato arbitrario, pertanto condannabile dal supremo organo di giustizia amministrativo.

Quali le conseguenze?

Il provvedimento una volta annullato in sede giurisdizionale, costituendo il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, farebbe venir meno travolgendoli automaticamente gli atti successivi. Gli effetti dell’atto e di quelli consequenziali sarebbero caducati ab origine. Tra l’atto principale e quello consequenziale vi è difatti un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente.

Nel caso de quo, a causa della nullità della delibera del Collegio dei docenti, verrebbero travolti i due provvedimenti consequenziali: nello specifico la deliberazione commissariale emessa dalla Provincia regionale di Caltanissetta e il decreto assessoriale dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e formazione professionale della Regione Sicilia.

 

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Ministero condannato, ancora una volta, a pagare gli scatti di anzianità a 36 docenti precari.

Ministero condannato a pagare gli scatti di anzianità a 36 docenti precari.

bilanciaI Tribunali del Lavoro del Piemonte danno piena ragione all’ANIEF e confermano il pieno diritto dei lavoratori a termine della scuola alla corretta attribuzione degli scatti di anzianità anche durante il periodo di precariato. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi continuano la loro azione vincente in favore dei nostri iscritti ottenendo ben 36 provvedimenti che confermano a chiare lettere che il CCNL scuola, risultando in contrasto con la normativa comunitaria, deve essere disapplicato.

I Tribunali del Lavoro di Biella, Ivrea e Torino, infatti, accogliendo le richieste dei legali e richiamando l’ormai consolidata giurisprudenza comunitaria, hanno evidenziato come, “la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.

Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

Il Miur è stato condannato, dunque, a corrispondere ai 36 lavoratori che si sono rivolti con fiducia a noi, tutta l’anzianità di servizio maturata sin dalla data del primo contratto di lavoro a tempo determinato per un totale che supera i 200mila euro tra risarcimento e condanna al pagamento delle spese di soccombenza.

Esprimiamo piena soddisfazione per il risultato ottenuto e ricordiamo a tutti gli interessati che, in attesa che il Miur prenda coscienza dell’illegittimità del suo operato e apporti le dovute modifiche al CCNL di comparto, l’unica strada per ottenere il giusto riconoscimento della propria professionalità acquisita è adire le vie legali.

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RICORSI PRESIDI INCARICATI

Accolti altri due ricorsi dei presidi incaricati dal giudice di Sondrio

Avv. Walter MiceliIl Giudice del Lavoro di Sondrio ha accolto, in data 18 settembre, altri due ricorsi dei presidi incaricati.

Il testo base dei ricorsi è stato redatto dall’avv. Walter Miceli, ormai noto per gli innumerevoli successi giudiziari ottenuti contro il MIUR, mentre la predisposizione dei ricorsi, la confutazione delle tesi dell’Amministrazione e la discussione della causa è stata brillantemente sostenuta da Sharmine Carluccio, avvocato dell’associazione Dirigentiscuola-Confedir per la Lombardia.

La penalizzazione mensile, del primo ricorrente, calcolata dal collega Pietro Perziani,  era pari a 680,45 euro,  quindi la richiesta per i cinque anni precedenti, per tredici mensilità, era pari a 44.229,50 euro; quella del secondo di €. 881,04 mensili, con una conseguente penalizzazione, per i tre anni precedenti, per tredici mensilità,  pari a  euro 34.360,56.

Il Giudice ha accolto integralmente la richiesta riconoscendo al centesimo quanto richiesto, condannando tra l’altro  l’Amministrazione  alle spese pari, rispettivamente, a €. 2.800 e a €. 2.500 oltre “oltre Iva e CPA come per legge, ordinandone il pagamento diretto in favore del suo procuratore antistatario avv. Sharmine Carluccio”.

Abbiamo sentito gli “attori” che hanno lavorato al ricorso per un commento a caldo.

Sono ovviamente soddisfatta – ha affermato l’Avvocato Carluccio del foro di Milano – per il risultato. Dei sei ricorsi depositati in  Lombardia, tre sono stati accolti integralmente e confido nell’accoglimento degli altri le cui udienze di discussione si terranno a brevissimo. Il buon esito delle prime cause deriva senz’altro da un ottimo lavoro di squadra e da una eccellente capacità organizzativa della  Dirigentiscuola-Confedir, la Di.S.Conf., che ha avviato con entusiasmo la campagna di adesione ai ricorsi sia per i presidi incaricati sia per il riconoscimento della perequazione di tutti i dirigenti scolastici illegittimamente penalizzati.

Altrettanto entusiasta l’Avv. Walter Miceli del foro di Palermo, estensore del testo del ricorso.

Quando il presidente Attilio Fratta mi ha illustrato la situazione, sono rimasto alquanto scettico. Sapevo bene che non vi era alcuna giurisprudenza favorevole in materia, proprio perché nessuno aveva finora provato la via giudiziaria per dar forza alle giuste rivendicazioni dei dirigenti scolastici.
Il presidente Fratta, tuttavia, avvalendosi dello straordinario lavoro di consulenza dei professori Pietro Perziani e Francesco Nuzzacci, aveva predisposto una documentazione schiacciante, dalla quale emergeva la profonda ingiustizia che, da anni, subiscono i  presidi incaricati così come i dirigenti scolastici sottopagati rispetto agli omologhi quadri direttivi di II fascia.
La serietà del lavoro dell’associazione Di.S.Conf, dunque, è stata pienamente ripagata da questi primi e importantissimi precedenti giudiziari.
Speriamo, adesso, che le plurime soccombenze in giudizio convincano il Ministero della Pubblica Istruzione a rimuovere le tante sperequazioni subite dai dirigenti scolastici”.

Un commento anche da Pietro Perziani. “Prendo atto con piacere, che i Giudici apprezzano le mie relazioni liquidando al centesimo quanto da me calcolato. Alla soddisfazione personale per questi ricorsi vinti, aggiungo lo scempio che verifico quotidianamente preparando le relazioni tecniche per i ricorsi sulla Perequazione Esterna ed Interna dei Dirigenti Scolastici: una vera giungla retributiva. Nella Campania e in Sicilia non esistono due retribuzioni identiche. Una situazione assurda che  ha reso molto difficile la preparazione delle relazioni, facendo slittare di qualche mese la presentazione dei ricorsi, ma che ha permesso anche di inserire nei ricorsi stessi la sanatoria di tutti gli errori commessi dagli USR e dalle RTS.”

Meno “entusiata”, si fa per dire il Presidente Fratta! “Vi ricordate cosa risposi – afferma – quando fu accolto il primo ricorso?  “Potrei  dire  che sono contento dell’esito ma mentirei;  così come mentirei se dicessi che non lo sono”. Anche oggi mi chiedo perché, di fronte ad una evidente ingiustizia ed illegittimità , lo Stato costringe i propri dirigenti a rivolgersi al Giudice per vedersi riconosciuto quanto dovuto? Perché lo Stato “sfrutta” i propri dirigenti trattandoli diversamente dagli altri dirigenti di pari fascia. Perché lo Stato non retribuisce i presidi incaricati come gli altri dirigenti? Fanno forse un lavoro diverso dagli altri colleghi? Perché, infine, lo  Stato non pensa che sia giusto e sacrosanto stabilizzare i pochi presidi incaricati che da anni, anche un decennio,  fanno i dirigenti precari? Perché la legge non è uguale per tutti? Se si approva un D.L. che prevede la stabilizzazione dei dipendenti pubblici con almeno tre anni di incarico nell’ultimo quinquennio, perché la norma non dovrebbe valere anche per i presidi incaricati e oltre che per tutti gli altri docenti?
Perché i cittadini devono ricorrere sempre al Giudice per vedersi riconosciuto un loro diritto, pagando, tra l’altro un contributo unificato?
Chi non può permettersi di pagare la parcella dell’Avvocato cosa deve fare?
Se la Di.S.Conf.non avesse lanciato la campagna ricorsi fino a quando ci sarebbero state queste ingiustizie? Tutti i dirigenti avrebbero continuato a lamentarsi, ma senza una via di sbocco. Grazie alla nostra iniziativa finalmente i dirigenti scolastici recupereranno la dignità a  lungo calpestata e saranno retribuiti come gli altri dirigenti di pari fascia. Un impegno e una promessa che faccio ai circa 1.000 colleghi che hanno aderito alla I e II fase dei ricorsi e a quanti decideranno di aderire alla III fase inviando una semplice mail a ricorsi dirigenti@libero.it . A costoro sarà inviato tutto il materiale e la documentazione necessaria per decidere serenamente. 
Dopo queste sentenze che, ormai fanno giurisprudenza, è certo che tutti i ricorsi saranno accolti. Spero, ardentemente che l’Amministrazione prenda atto della situazione e che apra un tavolo di lavoro  per risolvere i problemi senza costringere i cittadini a ricorrere al Giudice.
Se così non sarà noi andremo avanti con i ricorsi, ci opporremo agli eventuali appelli, resisteremo anche se sappiamo bene che la più grande ingiustizia è il ritardo della giustizia. Sarà dura ma non molleremo fino a quando i dirigenti scolastici, incaricati e non, non saranno trattati come tutti i colleghi di pari fascia. Ho preso questo impegno e lo onorerò a tutti i costi.
E’ una vergogna che non si può tollerare e che dovrebbe far rabbrividire  i ben noti responsabili di questa assurda situazione che hanno, peraltro, il coraggio, di sbandierare ai quattro venti che tutelano la categoria. Il problema grave è che ci sono colleghi che danno ancora fiducia a questi signori.  Mi auguro che lo facciano in buona fede. 
Se così non fosse bisognerebbe parlare di masochismo.
Non fosse nata la Di.S.Conf. e non si fosse radicata, nonostante tutti i tentativi di soffocarla sul nascere, la situazione non sarebbe mai emersa. Resistere, resistere, resistere questo è stato il nostro moto. Ringrazio gli avvocati Miceli e Carluccio, il collega Perziani,e, soprattutto tutti i dirigenti dell’Associazione, in primis i due vice presidenti Ciotola e Indelicato, che hanno lavorato in silenzio. Un augurio di cuore ai colleghi Costa e Mollura per l’accoglimento dei loro ricorsi. Concludo la risposta con ironia. Perché non faccio i salti di gioia? Semplicemente perché l’organizzazione e la gestione dei ricorsi è stata ed è un’ impresa titanica che richiede e richiederà molto lavoro che avrei risparmiato volentieri se i Dirigenti scolastici fossero stati trattati come tutti gli altri dirigenti di II fascia e non confinati nella riserva indiana dell’Area V proprio da chi  è stato delegato alla loro tutela. Quando penso che tutti i dirigenti assunti dopo il 2001 (ultimo e penultimo concorso) non si vedono riconosciuta la R.I.A., ossia la loro retribuzione individuale di anzianità, sapendo che esiste un colpevole dello scempio, vado in bestia. Per ottenere il riconoscimento della propria anzianità, così come succede per tutti gli altri pubblici dipendenti, i neo dirigenti scolastici devono rivolgersi al Giudice, oppure rinunciare ad alcune centinaia di euro al mese con ricaduta sulla liquidazione e sulla pensione.  Una situazione che grida vendetta”.

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TORINO: Clamoroso autogol del MIUR in Tribunale.

Ricorsi :: Precari – Pettine GaE 2009/2011
Clamoroso autogol del MIUR in Tribunale: accolto ricorso Pettine ANIEF e accertato il diritto all’immissione in ruolo di altri 17 docenti chiamati in causa dallo stesso Ministero!

images aniefSuccede anche questo nelle aule dei Tribunali quando il MIUR si scontra con i legali dell’ANIEF; pur di non riconoscere il palese diritto di un nostro iscritto all’immissione in ruolo retrodatata al 2009/2010, il MIUR chiede la chiamata in causa delle “code” e il Giudice non solo dichiara il diritto all’immissione in ruolo del ricorrente, ma accerta di conseguenza anche quello degli altri 17 docenti costituitisi in giudizio contro il Ministero e al fianco del ricorrente. Si è, così, verificato, grazie alla pretestuosa richiesta del Miur, un “effetto moltiplicatore” del diritto all’assunzione a tempo indeterminato degli altri docenti (tutti, ovviamente, al pari del ricorrente, con più punti degli effettivi immessi in ruolo nel biennio 2009/2011).

Sembrava una normale causa “pettine” da cui ci si aspettava la solita condanna del MIUR al riconoscimento del diritto del ricorrente alla retrodatazione del ruolo con relativa condanna alle spese di lite e il biasimo per aver generato e prolungato colposamente un contenzioso inutile e dispendioso. L’Amministrazione resistente, invece, come al suo solito aveva prodotto domanda di approfondire la questione “della posizione della parte interessata rispetto a quella di tutti i colleghi che con un inserimento anch’essi a pettine nella graduatoria di interesse avrebbero potuto ottenere una posizione più favorevole rispetto al ricorrente e tale da escludere il diritto di costui alla retrodatazione richiesta”; il Giudice ha, perciò, provveduto a notificare gli atti di causa a tutti i soggetti indicati dal MIUR in modo che potessero intervenire con il preciso scopo, così come richiesto dal Ministero resistente, “di comprendere la presenza di un asserito loro diritto che fosse in contrasto con quello del ricorrente”.

All’atto della costituzione di ben 17 docenti – tutti con punteggio superiore a quello dei docenti effettivamente immessi in ruolo dal MIUR nel biennio 2009/2011 – questi si schieravano non contro, ma al fianco del ricorrente e reclamavano le immissioni in ruolo retrodatate in virtù proprio di quel “tutti a pettine” più volte e insistentemente richiesto in giudizio dal MIUR. Clamorosamente, però, il Ministero dell’Istruzione, posto davanti a quei docenti “di coda” inseriti “a pettine” per sua precisa richiesta ha, così come riportato chiaramente in sentenza, “espressamente rifiutato la accettazione del contraddittorio”! Il MIUR, quindi, ritrovandosi di fronte alla situazione che esso stesso aveva più volte reclamato “in potenza”, al mero scopo di presentare degli argomenti in opposizione al giusto diritto soggettivo vantato dai ricorrenti ANIEF, ha praticamente fatto “marcia indietro” dichiarando di “non voler sentire” le ragioni e i diritti di coloro i quali aveva evocato in giudizio.

E, in effetti, i Tribunali di tutta Italia avevano intuito il carattere pretestuoso della richiesta delMarcello_Pacifico_rieletto_presidente_Anief_fino_al_2016 MIUR, e si erano espressi aderendo alla tesi del Giudice del Lavoro di Torino, Dott. Aprile, secondo cui “l’argomento non può essere proficuamente seguito; la circostanza cui allude parte convenuta, infatti, risulta del tutto ipotetica ed eventuale e, soprattutto non può da sola interdire rimettendolo e condizionandolo al possibile e non attuale contegno di altri soggetti l’esercizio di un diritto soggettivo pieno, posto altresì che non risulta affatto provato che tutti coloro che il MIUR pretenderebbe di inserire ” a pettine” abbiano proposto ricorso innanzi al TAR e abbiano chiesto di essere così inseriti nella graduatoria a esaurimento. D’altra parte, il fatto stesso che il Giudice amministrativo abbia (incontestatamente) investito della questione il Giudice ordinario del lavoro, lascia evidentemente intendere che, nella fattispecie, si fa questione di diritti soggettivi e che, di conseguenza, assume rilevanza nel presente giudizio unicamente il momento lesivo di tali diritti (corrispondente all’inserimento della ricorrente “in coda” anziché “a pettine”) e non possono perciò essere presi in considerazione profili ulteriori e di per sé riguardanti, per così dire, la ‘ricostruzione’ di una nuova (e, per di più, del tutto virtuale) graduatoria” .

L’avventato tentativo di voler negare il diritto dell’iscritto ANIEF alla corretta retrodatazione del ruolo attingendo dalla graduatorie 2009/2011, ha avuto, quindi, come unica conseguenza quella di creare un “effetto domino” del diritto all’immissione in ruolo. Il MIUR, di conseguenza, non potrà far altro che presentarsi in giudizio e rimodulare (si spera) le sue teorie, quando instaureranno il contenzioso “Pettine” gli altri 17 docenti da lui stesso chiamati in causa, cui il Giudice ha riconosciuto di poter “avanzare specifica domanda […] così da consentire l’apprezzamento dei diritti in maniera individuale”.

Quando sostiene in giudizio le sue “suggestive” tesi, il MIUR farebbe bene anche a valutarne le dovute conseguenze – nella denegata ipotesi che qualcuno possa accontentarlo – in modo da evitare nuovamente di trovarsi in evidente imbarazzo di fronte a un Giudice, e costretto a dover ammettere che la propria linea di difesa era stata portata avanti solo pour parler! Ogni commento alla disavventura del MIUR in Tribunale sembra superfluo; torna alla mente solo il detto, di boccaccesca memoria, che chiosa, alla fine dell’avventura, “lo ‘ngannatore rimane a piè dello ‘ngannato”.

E rimane quasi il rammarico che altri Tribunali non abbiano dato retta al MIUR: evocando le “code”, infatti, i ricorrenti avrebbero comunque mantenuto il diritto all’immissione in ruolo e, in più, tantissimi altri docenti delle graduatorie aggiuntive, schierandosi al fianco dei ricorrenti ANIEF, avrebbero potuto ottenere l’assunzione a tempo indeterminato. Il Ministero, quindi, dovrebbe solo ringraziare la buona sorte visto che le sue masochistiche linee difensive non sono state, finora, accolte.

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Alessandria – Il Tribunale riconosce gli scatti ai precari

Anche il Tribunale di Alessandria riconosce il diritto del docente precario alla scatto biennale ex art. 53 legge 312/80. La sentenza di Alessandria conferma la scia positiva nei tribunali del Piemonte.

Sull’argomento si rammenta che anche la Corte di Appello di Torino è intervenuta con numerose sentenze di conferma delle decisioni di primo grado

SENTENZA Alessandria

 

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Corte di Appello di Torino – Sentenza n. 1530 del 03 aprile 2013

Corte di Appello di Torino – Sentenza n. 1530 del 03 aprile 2013

Le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine.

Questo è il principio fondamentale affermato dalla Corte di Appello di Torino.

La Corte di Appello di Torino ha dato piena ragione ad un docente con diversi contratti a termine che in primo grado aveva ottenuto il riconoscimento al pagamento delle differenze retributive, i cosiddetti ‘scatti’ biennali, che avrebbe vantato se fosse stata assunta di ruolo.

Secondo i giudici le logiche di risparmio della spesa pubblica non possono essere annoverate tra le ragioni oggettive necessarie per disapplicare la normativa comunitaria sui contratti a termine, in osservanza alle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea: sostenere il contrario, come fa sistematicamente lo Stato italiano con i precari della scuola, significa continuare a violare la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita dall’art. 6 del d.lgs. 368/01, creata dal legislatore sovranazionale proprio per far prevalere il principio di non discriminazione.

Scarica Sentenza: Diritto Scolastico

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Tribunale di Asti – Sentenza del 27 febbraio 2013

Anche il Tribunale di Asti interviene sull’annosa questione della reiterazione dei contratti a tempo determinato.

Dopo la sentenza di Trapani anche il Tribunale di Asti baypassa la decisione della Corte di Cassazione del 20 Giugno.

Il Giudice di Asti cosi afferma:

“Unica ragione della reiterata stipulazione dei contratti a termine in oggetto pare allora rinvenirsi nel perseguimento di un obiettivo di contenimento dei costi del personale, inferiore per i lavoratori a tempo.

Sennonché tale obiettivo non può che ritenersi estraneo alle ragioni oggettive, inerenti alla natura delle funzioni svolte o a particolari situazioni di carattere temporaneo o a legittime finalità di politica sociale di uno stato membro, che costituiscono il necessario presupposto per la valida stipulazione e rinnovo di qualsiasi contratto a termine, alla luce delle prescrizioni di matrice comunitaria.

Ciò posto ed in assenza di allegazione e prova da parte del datore di lavoro della sussistenza di ulteriori, valide ragioni giustificative, il ricorso sistematico al contratto a tempo determinato con la sequenza reiterata operata dal Ministero convenuto non potrà che ritenersi illegittimo.”

Alla ricorrente oltre al riconoscimento degli scatti biennali, all’estensione dei contratti ad agosto è stato riconosciuto un risarcimento danni a 5 mensilità.

DIRITTO SCOLASTICO

Tribunale-di-Asti-Sentenza-del-27-02-13

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